TAR Venezia, sez. III, sentenza 2023-01-23, n. 202300098

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, sentenza 2023-01-23, n. 202300098
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202300098
Data del deposito : 23 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/01/2023

N. 00098/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00225/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 225 del 2017, proposto da
Comune di NA, A.T.V. Azienda AP NA S.r.l., S.V.T. Società TI RA S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Sala, Franco Zambelli, Giuseppe Gortenuti, con domicilio eletto presso lo studio Franco Zambelli in Mestre, via Cavallotti 22;



contro

Regione del Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luisa Londei, Francesco Zanlucchi, Ezio Zanon, con domicilio eletto presso lo studio Ezio Zanon in Venezia, Cannaregio 23;



nei confronti

Provincia di GO, Provincia di IS, non costituiti in giudizio;
Provincia di LL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sebastiano Tonon, Emma Pierobon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per

l’annullamento parziale della deliberazione della Giunta regionale n. 1916 del 29 novembre 2016, pubblicata sul BUR n. 117 del 6 dicembre 2016, avente ad oggetto: “Fondo regionale per il trasporto pubblico locale” istituito con comma 1, art. 37, della L.R. 5 aprile 2013, n. 3 “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013”. Approvazione del riparto degli ulteriori finanziamenti resi disponibili sul “Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale anche ferroviario” per l'esercizio 2016 e di ulteriori risorse disponibili sul Fondo Regionale”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione del Veneto e di Provincia di LL;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2022 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato in data 1.3.2017, il Comune di NA (quale titolare del servizio di trasporto pubblico nel territorio comunale), A.T.V. Azienda AP NA S.r.l. (quale azienda affidataria dei servizi di trasporto pubblico locale, partecipata dal Comune e dalla Provincia di NA) e S.V.T. Società TI RA S.r.l. (quale principale azienda di trasporto locale affidataria dei servizi nella città e nella provincia di CE, partecipata dalla Comune di NA e dalla Provincia di CE) hanno impugnato la DGR 1916/2016 con cui la Regione Veneto ha approvato il riparto per l’esercizio 2016 delle ulteriori risorse resesi disponibili sul Fondo regionale per il TPL (complessivamente ammontanti ad euro 6.831.609,02) da destinare agli enti affidanti servizi minimi di trasporto pubblico automobilistico e di navigazione.

In un’ampia esposizione in punto di fatto, parte ricorrente ha precisato quanto segue:

- l’art. 16 bis del D.L. n. 95/2012 e ss.mm. ha previsto l’istituzione di un “Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale anche ferroviario” nelle regioni a statuto ordinario, alimentato da una compartecipazione al gettito delle accise sui carburanti per autotrazione;

- l’art. 37, comma 1, della L.R. n. 3/2013 ha istituito, a sua volta, il “Fondo regionale per il trasporto pubblico locale”, nel quale confluiscono tutte le risorse che lo Stato destina alla regione Veneto per il trasporto pubblico locale;

-lo stanziamento complessivo del Fondo nazionale per l’anno 2016 ammontava, inizialmente, ad euro 4.850.776.000,00 e alla Regione Veneto spetta una percentuale pari all’8,27%, per cui ad essa trasferiti euro 401.018.783,52;

- con DRG n. 645/2016, la Giunta regionale approvava il riparto del Fondo regionale, destinando, per quanto qui rileva, euro 253.223.967,78 per finanziare gli oneri derivanti dai contratti di servizio sottoscritti dagli enti locali affidanti servizi di trasporto pubblico locale automobilistico e lagunare; su parere della seconda commissione consiliare, si stabiliva che le eventuali ulteriori risorse derivanti da stanziamenti suppletivi operati a livello statale sarebbero serviti esclusivamente a garantire la copertura delle necessità dei servizi di trasporto automobilistico e lagunare e con DGR n. 783/2016, era approvato il riparto delle suddette risorse tra gli enti affidanti servizi automobilistici urbani/extraurbani e di navigazione;

- il d.P.C.M. 11 marzo 2013 stabilisce che la ripartizione sia effettuata per il 90% sulla base di percentuali fisse (come da tabella allegata) e per il 10% subordinatamente alla verifica, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei RA, del raggiungimento da parte delle regioni degli obiettivi di razionalizzazione e di efficientamento nella programmazione e gestione dei servizi; in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, il finanziamento spettante a ciascuna regione viene proporzionalmente decurtato;

- con decreto n. 387/2015 il Ministro delle Infrastrutture e dei RA ha definito la ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per l’anno 2015, quantificando le decurtazioni delle risorse finanziarie da effettuare a carico delle Regioni che non avevano raggiunto gli obbiettivi di efficientemento; il D.L. n. 113/2016 ha poi stabilito che, per l’anno 2016, le risorse derivanti dall’applicazione delle decurtazioni previste dall’art. 3 del d.P.C.M.11 marzo 2013 fossero utilizzate, in deroga all’art. 4, terzo comma, del medesimo decreto, per incrementare la dotazione del Fondo nazionale; ne è risultato un aumento della disponibilità finanziaria sul Fondo nazionale di euro 74.476.600,00, con quota spettante alla Regione Veneto di euro 6.159.125,00 sulla base della percentuale dell’8,27%;

- tali ulteriori somme (oltre ad alcuni residui di bilancio), oggetto dell’impugnata DGR n. 1916/2016, sarebbero state ripartite in parte - euro 2.885.668,80 - secondo le consuete percentuali di riparto e in parte (la restante somma) secondo criteri del tutto nuovi e, in alcuni aspetti, contraddittori con i principi del sistema del finanziamento al trasporto pubblico locale;

-in particolare, euro 1.001.459,22, vengono destinati a vantaggio dei bacini territoriali

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