TAR Latina, sez. I, sentenza 2024-06-03, n. 202400413

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, sentenza 2024-06-03, n. 202400413
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 202400413
Data del deposito : 3 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/06/2024

N. 00413/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00317/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 317 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato G G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della Pianificazione d’impiego degli Ufficiali (CP) – anno 2023 (grado di -OMISSIS-.), movimento d’autorità da Compamare -OMISSIS- alla D.M. di -OMISSIS- da giugno 2023 ed ogni altro atto connesso e/o presupposto;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 22 giugno 2023:

a) del messaggio di -OMISSIS-_1° Reparto prot-OMISSIS-del 5/06/2023, notificato il 9/06/2023, con l’ordine di impiego (movimento d’autorità), dal pagato 25/06/2023, del -OMISSIS-. (CP) -OMISSIS- da Compamare -OMISSIS- a D.M. -OMISSIS-, Reparto operativo - Servizio efficienza navale e tecnica Capo servizio e Nucleo efficienza unità e mezzi navali Capo nucleo, in sostituzione del -OMISSIS-. (CP) -OMISSIS- al quale saranno impartite disposizioni a parte;

b) della nota per il Comandante Generale n.-OMISSIS- del 27/05/2023 e dell’allegato piano degli avvicendamenti dei -OMISSIS-. interessati dall’assolvimento degli obblighi giuridici, da avviare al comando anno 2023 (aliquote 2018 e 2019) in pari data, con le relative pianificazioni e gli ordini di impiego finora disponibili, nelle parti lesive per il ricorrente, notificato e ricevuto in copia in data 9/06/2023, unitamente al dispaccio di -OMISSIS-_1° Reparto prot.0076138 del 8/06/2023, parimenti impugnato per quanto di ragione, relativo agli atti di pianificazione impiego Ufficiali: provvedimento conclusivo pianificazione anno 2023 con consegna di parziale documentazione richiesta, mentre per la documentazione pianificazione anno 2022 si comunica che erano ancora in corso gli adempimenti ex art. 3 DPR n.184/2006;

c) della scheda di conferimento in via gerarchica (per motivi di servizio) del 12/06/2023 in VTC da -OMISSIS-, del -OMISSIS-. -OMISSIS-con il Capo Reparto Personale, C.A.-OMISSIS-, nella parte in cui afferma che “la pianificazione comunicatagli da Reparto per la sede di -OMISSIS- entro il mese di giugno p.v. è quella approvata dal signor Comandante generale e che, al momento, non ci sono le condizioni per una rivalutazione” e, quindi, respinge la richiesta di permanere a Compamare -OMISSIS-,

d) nonché avverso tutti gli altri atti presupposti, connessi o consequenziali, anche non conosciuti, ove lesivi per il ricorrente e, occorrendo, l’ordine del giorno del Comandante di Compamare -OMISSIS- prot.-OMISSIS- del 15/06/2023 che, preso atto del il trasferimento d'autorità del -OMISSIS-. (CP) -OMISSIS-dal pagato 25/06/2023 alla D.M. di -OMISSIS-, con decorrenza 26/06/2023, (re)distribuisce gli incarichi precedentemente ricoperti dal -OMISSIS-ad altri militari dipendenti;

Nonché per l'accertamento

- dell'interesse in capo al ricorrente di ottenere la possibilità di permanere presso Compamare -OMISSIS- perché quella più vicina al domicilio della persona da assistere (la madre), in ragione di quanto previsto dalla legge n.104/1992 e compatibile con la tempistica degli obblighi giuridici del grado, con conseguente condanna ex art. 30 c.p.a. dell'Amministrazione intimata a riesaminare la posizione del ricorrente relativamente alla sede di lavoro dovuta in ragione del caso specifico;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 9 agosto 2023, per l’annullamento:

- del messaggio prot. 99330 del 26/07/2023, notificato il 28/07/2023, che con riferimento all’ordinanza TAR Lazio Latina, Sez. I, n. 141/2023, dispone l’ordine di impiego, movimento d’autorità, del -OMISSIS-. (CP) -OMISSIS- da Compamare -OMISSIS- alla D.M. di -OMISSIS- – Reparto Operativo, Servizio Efficienza navale e tecnica Capo Servizio, incarico equipollente, e Nucleo Efficienza unità e mezzi navali Capo nucleo da pagato 30/07/2023 in sostituzione del -OMISSIS-. (CP) -OMISSIS-, per il quale saranno impartite disposizioni a parte;

- delle relative pianificazioni e gli ordini di impiego disponibili allegati al Piano degli avvicendamenti degli Ufficiali -OMISSIS-. (CP) interessati dall'assolvimento degli obblighi giuridici (già oggetto di impugnazione con i precedenti motivi aggiunti), da avviare al comando anno 2023 (aliquota 2019) allegato alla nota per il Comandante Generale n.-OMISSIS-, in parte qua, ove lesive per il ricorrente, ed in particolare:

- per il -OMISSIS-. (CP) -OMISSIS-(n.11 ord. di Ruolo), per assumere il comando di Compamare Chioggia dal 22/09/2023;

- per il -OMISSIS-. (CP) -OMISSIS- (n.13 ord. di Ruolo), per assumere il comando di Compamare Mazzara del Vallo da settembre 2023;

- per il -OMISSIS-. (CP) -OMISSIS-(n.14 ord. di Ruolo), per assumere il comando di Compamare Porto Torres da pagato 8/09/2023;

- per il -OMISSIS-. (CP) -OMISSIS- (n.15 ord. di Ruolo), per assumere il comando di Compamare Barletta da pagato 15/09/2023;

- per il -OMISSIS-. (CP) -OMISSIS- (n.17 ord. di Ruolo) per assumere il comando di Compamare Torre del Greco dal 8/09/2023;

- per il -OMISSIS-. (CP) -OMISSIS-(n.18 ord. di Ruolo) per assumere il comando di Compamare Imperia dal pagato 1/09/2023;

- nonché avverso tutti gli altri atti presupposti, connessi o consequenziali, anche non conosciuti, ove lesivi per il ricorrente, ivi compreso il Rapporto informativo a firma del C.A. (CP) -OMISSIS-, Capo Reparto Personale di -OMISSIS- del 12/07/2023 con l'allegata documentazione versata in atti, depositata nel giudizio NRG -OMISSIS- dall'Avvocatura Generale dello Stato in data 13/07/2023;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2024 la dott.ssa Emanuela Traina e uditi per le parti i difensori come da separato verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, tempestivamente notificato e depositato, il -OMISSIS- (d’ora in poi “-OMISSIS-.”) -OMISSIS- ha impugnato la Pianificazione d’Impiego degli Ufficiali delle Capitanerie di Porto (“C.P.”) per l’anno 2023 aventi tale grado, nonché la comunicazione prot. prot. 46124 del 7 aprile 2023, a lui notificata il 12 aprile successivo, adottati dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto (“-OMISSIS-”), nella parte in cui hanno disposto il proprio trasferimento d’ufficio presso la Direzione Marittima (“D.M.”) di -OMISSIS-, con assegnazione dell’incarico di Capo Servizio Efficienza Navale e Tecnica, considerato “equipollente” ai fini dell'assolvimento degli obblighi giuridici di comando, e gli atti alla stessa presupposti.

1.1. In fatto il ricorrente premette di essere in servizio presso la Capitaneria di Porto di -OMISSIS- a far data dal 9 luglio 2018, con l’incarico di Capo Servizio Personale Marittimo, Attività Marittime e Contenzioso;
di essere altresì divorziato, e di avere un figlio minore in affido condiviso, nonché dei genitori anziani affetti da varie patologie, residenti nelle province di Caserta e L’Aquila;
espone, inoltre, che all’atto dell’avvio della Pianificazione d’impiego degli Ufficiali (C.P.) – anno 2023 faceva presente la sussistenza, in relazione alle condizioni della propria madre, dei presupposti per usufruire dei benefici di cui alla L. 104/92, senza tuttavia chiedere di essere ammesso ad essi, tanto che, nel corso dell’audizione tenutasi il 10 gennaio 2023 con la commissione itinerante all’uopo costituita, dichiarava di aspirare ad un incarico di Comandante di Compartimento (Capitaneria di Porto) e non di equipollenza;
che, ciò nonostante, con dispaccio prot. 46124 del 7 aprile 2023 veniva informato del probabile trasferimento d’autorità, entro giugno 2023, per assumere l’incarico di Capo Servizio Efficienza Navale e Tecnica alla D.M. di -OMISSIS-, equipollente ai fini dell’assolvimento degli obblighi giuridici di comando;
che, peraltro, nel frattempo, rispetto al conferimento del 10 gennaio 2023, erano insorte documentate ed imprevedibili ragioni assistenziali, familiari personali, tali da rendere il trasferimento da autorità per l’anno 2023 non più compatibile con le proprie esigenze personali e familiari e che, pertanto, con atto prot. 0010587 del 2 maggio 2023 richiedeva di conferire in via gerarchica con il Capo 1° Reparto di -OMISSIS- (C.A.-OMISSIS-) ex art.735 del DPR n. 90/2010, al fine di ottenere la permanenza nella sede di -OMISSIS-, essendo, peraltro, i propri obblighi di comando assolvibili entro il 2025;
che, inoltre, in data 14 aprile 2023 formulava, altresì, istanza di accesso alla documentazione istruttoria ed ai provvedimenti di impiego di tutti gli ufficiali interessati dall’assolvimento degli obblighi giuridici nel grado di -OMISSIS-. (CP) e di ogni connesso allegato della pianificazione del 2023 e del connesso anno 2022 ma, non avendo ricevuto tempestivo riscontro alla stessa, proponeva avanti a questa Sezione ricorso ex art.116 c.p.a., iscritto al numero R.G.-OMISSIS-.

2. Ciò premesso, ha impugnato gli atti e provvedimenti indicati in epigrafe, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi:

I) - violazione e falsa applicazione art. 3, co. 4, L. 241/1990, in ragione della omessa indicazione dei mezzi di impugnazione degli stessi;

II) - violazione e falsa applicazione dei principi informatori della Circolare sul Personale edizione 2022, carenza assoluta di motivazione, difetto delle risultanze istruttorie contraddittorietà, travisamento dei fatti, manifesta irragionevolezza ed illogicità della procedura, violazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 885 “TUOM”, nonché dei criteri di trasparenza e meritocrazia, in quanto, nonostante i titoli posseduti, sarebbe stato assegnato ad un incarico equipollente a quello di comando ancorché l’assolvimento dei relativi obblighi potesse avvenire entro il 2025, in violazione del principio dell’anzianità e senza alcuna motivazione in proposito;

III) - violazione e falsa applicazione dei principi informatori della stessa Circolare 2022 sotto altro profilo, disparità di trattamento e violazione del principio di affidamento in ordine all’interesse e le condizioni dell’Ufficiale, violazione del principio del legittimo affidamento e disparità di trattamento, in ordine alle aspirazioni di comando non equipollenti per anzianità, alla luce delle documentate condizioni familiari del ricorrente;

IV) - violazione del combinato disposto dell’art. 1 L. n. 241/1990 e degli artt. 1175 e 1374 c.c., nonché dell’art. 97 Cost. sotto altro profilo, disparità di trattamento, violazione del canone di imparzialità e dei principi di correttezza, buona fede, ragionevolezza e trasparenza dell’azione amministrativa.

3. Con ricorso per motivi aggiunti notificato e depositato il 22 giugno 2023 il ricorrente ha esteso l’impugnazione al sopravvenuto ordine di trasferimento a -OMISSIS- a decorrere dal 25 giugno 2023, alla nota per il Comandante Generale n.-OMISSIS- del 27/05/2023 ed al presupposto piano degli avvicendamenti dei -OMISSIS-. interessati dall’assolvimento degli obblighi giuridici, da avviare al comando anno 2023 (aliquote 2018 e 2019), con le relative pianificazioni e ordini di impiego rese disponibili, nelle parti per esso lesive, nonché la scheda di conferimento in via gerarchica del 12 giugno 2023, con la quale è stato disposto il rigetto della propria istanza di permanenza a -OMISSIS-, chiedendone l’annullamento previa concessione di misure cautelari anche monocratiche.

3.1. Ha, altresì, in tal sede formulato domanda di accertamento del proprio interesse a permanere presso Compamare -OMISSIS-, sede più vicina al domicilio della persona da assistere (la madre) ai sensi della legge n.104/1992 e, comunque, compatibile con la tempistica degli obblighi giuridici del grado, nonché di conseguente condanna, ai sensi dell’art. art. 30 c.p.a., dell'Amministrazione intimata a riesaminare la propria posizione.

3.2. Di tali atti e provvedimenti ha dedotto l’illegittimità per i seguenti motivi:

I) e II) - violazione e falsa applicazione dell’art. 33 della Legge n.104/1992, degli artt. 3, 31, 38 e 97 Costituzione e dell’art. 26 Carta di Nizza dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con L. n.18/2009, come interpretato dalla Corte Costituzionale, in quanto gli stessi gli impedirebbero l’assolvimento dei sopravvenuti obblighi assistenziali e familiari, peraltro pienamente compatibili con la riferita tempistica dell’assolvimento degli obblighi di comando (2025);

III) - motivazione assolutamente carente sotto il profilo del mancato riesame, violazione dei principi informatori di cui agli artt.1 e 3 della legge n. 241/1990 dell’azione amministrativa e dei doveri nei confronti degli amministrati, carenza dei presupposti, illegittimità manifesta, difetto di istruttoria;

IV) - violazione del giusto procedimento, illegittimità/nullità/inefficacia dell’ordine di movimentazione d’autorità per illegittimità ed arbitrarietà, travisamento e carenza dei presupposti dei fatti, manifesta irragionevolezza, incoerenza ed illogicità manifesta, violazione del principio della autoresponsabilità cui -OMISSIS- è vincolata in ordine ai criteri di anzianità e di ordine in quanto in relazione all’anzianità di ruolo, ai titoli posseduti nonché alle aspirazioni evidenziate nel corso dell’istruttoria, oltre che delle esigenze personali e familiari;
l’amministrazione avrebbe dovuto assegnare al ricorrente uno dei 15 incarichi di comandante di compartimento affidati nell’ambito della contestata programmazione e non già un incarico equipollente;

V) - violazione del giusto procedimento e dei principi di affidamento, disparità di trattamento e violazione del principio di affidamento in ordine all’interesse e le condizioni dell’Ufficiale, dell’art. 97 Cost. e dell’art. 885 TUOM nonché dei criteri di trasparenza e meritocrazia in quanto l’ordine di movimento sarebbe stato assunto prima che il ricorrente potesse esprimere le proprie ragioni ed argomentazioni;

VI) - illegittimità derivata da tutti i vizi dedotti avverso il procedimento di pianificazione di impiego 2023 e dell’ordine di impiego d’autorità presso la sede di -OMISSIS-.

4. Con decreto n. 118 del 29 giugno 2023 è stata accolta l’istanza cautelare proposta ai sensi dell’art. 56 c.p.a. e sospesa interinalmente l’efficacia degli atti impugnati, fino alla camera di consiglio del 19 luglio 2023, fissata per l’esame collegiale della stessa.

5. All’esito di quest’ultima – per la quale l’Amministrazione si è costituta in resistenza, depositando documentazione e dettagliata relazione difensiva – la stessa istanza è stata, invece, respinta con ordinanza n. 141 del 21 luglio 2023, avendo il Collegio ritenuto insussistenti, all’esame sommario tipico di tale fase del giudizio, sufficienti elementi di fondatezza dei motivi di ricorso, in ragione dell’ampia discrezionalità caratterizzante i provvedimenti impugnati.

6. Con atto notificato in data 8 agosto 2023, depositato il giorno successivo, il ricorrente ha proposto un secondo ricorso per motivi aggiunti con cui ha esteso l’impugnazione al messaggio del 26 luglio 2023 con il quale - a seguito della citata ordinanza di rigetto dell’istanza cautelare – l’amministrazione ha disposto nei propri confronti l’ordine di impiego, movimento d’autorità, alla D.M. di -OMISSIS-, Reparto Operativo, Servizio Efficienza navale e tecnica Capo Servizio, incarico equipollente, e Nucleo Efficienza unità e mezzi navali Capo nucleo, dal pagato 30 luglio 2023, nonché delle relative pianificazioni e gli ordini di impiego disponibili allegati al Piano degli avvicendamenti degli Ufficiali -OMISSIS-. (CP) interessati dall’assolvimento degli obblighi giuridici (già oggetto di impugnazione con i precedenti motivi aggiunti), da avviare al comando anno 2023 (aliquota 2019) allegato alla nota per il Comandante Generale n.-OMISSIS-, con particolare riferimento alle disposizioni di trasferimento dei -OMISSIS-. -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, in quanto a lui preferiti nell’assegnazione di un incarico di Comandante di Capitaneria, nonostante meno anziani in ruolo, invocandone l’annullamento previa sospensione in via cautelare.

6.1. Di tali atti ha dedotto l’illegittimità per:

I) - violazione e falsa applicazione art. 3, co. 4, L. 241/1990, in ragione dell’omessa indicazione del regime contenzioso;

II) - Violazione dell’art.46 c.p.a. e lesione del diritto di difesa in ragione dell’«anomala, impropria e singolare procedura» con la quale, successivamente alla costituzione dell’Avvocatura Generale dello Stato, -OMISSIS- ha prodotto la c.d. “Relazione Illustrativa” in data 12/07/2023 a firma del C.A. -OMISSIS- Capo del 1 Reparto, che – non essendo chiaro se si tratti di «indicazioni illustrative per la successiva difesa tecnica da svolgere da parte dell’Avvocatura di Stato» ovvero di un ulteriore provvedimento, è stata impugnata sotto il profilo indicato;

III) - illegittimità, violazione del giusto procedimento inerente la “Pianificazione d’impiego degli Ufficiali (CP) – anno 2023 (grado di -OMISSIS-.) – aliquota 2019” in relazione ai principi d’ordine di anzianità di cui al D.lg. n. 66/2010 “TUCOM” e del DPR n. 66/2010 “TUROM” nonché del principio dell’autoresponsabilità cui -OMISSIS- si sarebbe vincolata con la nota n.-OMISSIS- con i criteri di anzianità e di ordine, difetto di istruttoria, contraddittorietà, incoerenza, irrazionalità, irragionevolezza, illogicità manifesta per illegittimità ed arbitrarietà, travisamento e carenza dei presupposti dei fatti in quanto non risulterebbe motivato l’anticipato inserimento del -OMISSIS-. -OMISSIS-alla pianificazione d’impiego 2023, allorquando egli doveva l’assolvere gli obblighi giuridici entro ottobre 2025 a fronte di ben 7 colleghi – aliquota 2019 – differiti senza alcuna motivazione al 2024;
sarebbe stato quindi del tutto disatteso il criterio giuridico dell'ordine di ruolo e delle esigenze personali;
al ricorrente sarebbe stato infatti assegnato un incarico equipollente di capo Servizio, privo peraltro di alloggio di servizio, mentre ad altri ufficiali collocati in posizione di ruolo retrostante alla propria sarebbero stati assegnati incarichi di comando di Compartimento Marittimo;

IV) - illegittimità, erroneità e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto per la carenza di alloggio di servizio presso la sede di -OMISSIS-;

V) - violazione e falsa applicazione dell’art. 885 “TUCOM” con riferimento all’art. 97 Cost., carenza di motivazione e di istruttoria, violazione del giusto procedimento, disparità di trattamento e violazione dei principi, sotto altro profilo, di affidamento in ordine all’interesse e le condizioni dell’Ufficiale e dei criteri di trasparenza e meritocrazia;

VI) – illegittimità in via derivata per tutti i vizi dedotti avverso il procedimento di pianificazione di impiego 2023 e dell’ordine di impiego d’autorità presso la sede di -OMISSIS- del -OMISSIS-. -OMISSIS-.

7. All’esito dell’udienza in camera di consiglio del 13 settembre 2023, fissata per l’esame dell’istanza cautelare spiegata unitamente ai secondi motivi aggiunti è stata disposta la fissazione dell’udienza di discussione nel merito, per il 15 dicembre 2023.

7.1. Nelle more, il ricorso ex art. 116 c.p.a. proposto dal ricorrente è stato definito con sentenza n. 675 del 15 settembre 2023, che ne ha dichiarato l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse

8. All’esito della pubblica udienza indicata – alla quale ha partecipato nell’interesse dell’amministrazione resistente (come peraltro alle due precedenti camere di consiglio), su delega dell’Avvocatura dello Stato, il C.V. -OMISSIS-, Ufficiale in servizio presso il Comando Generale - parte ricorrente ha eccepito l’irritualità di tale partecipazione, ipotizzando, in proposito, la violazione delle disposizioni di rito e sostanziali della difesa delle pubbliche amministrazioni in materia di pubblico impiego non contrattualizzato nonché lamentando, anche sotto tale profilo, una violazione del diritto di difesa.

9. Con ordinanza n. 3 del 5 gennaio 2024 il Collegio ha ordinato al ricorrente di procedere all’integrazione del contraddittorio tramite pubblici proclami nei confronti di tutti gli Ufficiali individuati nell’ambito dell’impugnata pianificazione, da ritenersi soggetti controinteressati, rinviando la discussione alla pubblica udienza del 23 aprile 2024.

10. In vista di quest’ultima parte ricorrente ha depositato memorie difensiva nella quale ha rappresentato di avere ritualmente provveduto agli adempimenti disposti, come risulta dalla documentazione parimenti prodotta in atti, insistendo per l’accoglimento delle domande formulate.

11. All’esito della discussione la causa è stata, infine, trattenuta a sentenza.

12. Prima di procedere all’esame dei motivi di ricorso deve, in via preliminare, il Collegio – oltre a dare atto dell’avvenuta rituale integrazione del contraddittorio nei termini disposti dall’ordinanza di cui al superiore punto 9) – valutare la preliminare eccezione formulata da parte ricorrente, ribadita anche nel corso della pubblica udienza del 23 aprile 2024, con la quale si deduce violazione del diritto di difesa e delle disposizioni di cui all’art. 417-bis c.p.c. in ragione della partecipazione, alla stessa (così come alla pubblica udienza del 15 dicembre 2023, nonché alle camere di consiglio del 19 luglio e 13 settembre dello stesso anno) del sopra indicato rappresentante dell’Amministrazione resistente.

12.1. Reputa il Collegio che la stessa non possa essere condivisa.

Il funzionario che ha partecipato alle udienze è stato infatti, per ciascuna di esse, appositamente a ciò delegato dall’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’art. 2 del R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611, secondo cui « Per la rappresentanza delle Amministrazioni dello Stato nei giudizi che si svolgono fuori della sede degli uffici dell’Avvocatura dello Stato, questa ha facoltà di delegare funzionari dell'Amministrazione interessata, esclusi i magistrati dell’Ordine giudiziario, ed in casi eccezionali anche avvocati, esercenti nel circondario dove si svolge il giudizio ». Non è, invece, applicabile al caso di specie l’invocato art. 417-bis c.p.c. (a tenore del quale la difesa della PA, davanti al tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro, può essere alternativamente assunta da funzionari dell’amministrazione ovvero dall’Avvocatura dello Stato), in quanto dettato per i giudizi aventi ad oggetto rapporti di lavoro contrattualizzato.

Non si ritiene, pertanto, che la partecipazione alle udienze di un rappresentante dell’amministrazione, che ha anzi contribuito ad illustrare e chiarire gli aspetti più strettamente tecnici del complesso procedimento sfociato nell’emanazione dei provvedimenti impugnati, possa avere in alcun modo leso il diritto di difesa del ricorrente.

13. Premesso quanto sopra, può procedersi all’esame dei motivi di impugnazione.

13.1. Il ricorrente, come emerge dalla superiore espositiva, impugna il proprio ordine di trasferimento a -OMISSIS- per svolgere un incarico equipollente a quello di Comandante di Compartimento, e la presupposta pianificazione d’impego degli ufficiali del Corpo delle Capitanerie di Porto con il grado di -OMISSIS-., da avviare al comando, deducendo avverso gli stessi numerose censure che possono essere suddivise in due gruppi: un primo filone, nel cui ambito viene denunciata, sotto svariati profili, la violazione dei criteri dell’anzianità e del merito e la mancanza di motivazione sul punto, ed un secondo insieme di doglianze dirette, invece, a criticare l’omessa valutazione delle sopravvenute esigenze di assistenza ai propri familiari, che l’amministrazione avrebbe potuto fronteggiare consentendogli la permanenza presso la sede di -OMISSIS-, tanto più che gli obblighi di comando dovrebbero essere assolti entro il 2025.

13.2. Reputa il Collegio, per ragioni di ordine logico giuridico, di procedere in via prioritaria con l’esame del primo gruppo di doglianze, le quali sono spiegate nell’ambito dei motivi II, III e IV del ricorso introduttivo, n. IV e V dei primi motivi aggiunti e n. III e V dei secondi motivi aggiunti, che possono pertanto essere esaminati congiuntamente.

13.3. Esse sono fondate e meritano accoglimento nei termini e nei limiti che si procede a disporre.

13.4. Come chiarito dall’Amministrazione resistente nell’ambito delle relazioni esplicative depositate in atti, ogni anno viene pianificato l’impiego degli Ufficiali del Corpo delle Capitanerie di Porto (“CP”), tenendo in considerazione le aliquote cui deve essere garantito l’assolvimento, in tempo utile, dei previsti obblighi giuridici per l’avanzamento al grado superiore.

Di norma, pertanto, gli Ufficiali che si trovano nei due anni precedenti l’inclusione nell’aliquota per l’avanzamento al grado superiore (nel caso di specie si tratta dei Capitani di Fregata che devono avanzare al superiore grado di Capitani di Vascello), vengono inseriti nell’ambito di tale programmazione, al fine dell’avvio ad assolvere i previsti obblighi giuridici di comando, secondo i principi contenuti nella Direttiva “Criteri di impiego degli Ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto Guardia Costiera”, edizione 2019 (mentre l’edizione 2022 dello stesso atto, invocata dal ricorrente nell’ambito dei motivi di ricorso, non era in vigore all’atto dell’emanazione dei provvedimenti oggetto di giudizio).

All’avvio del procedimento viene nominata una commissione itinerante con funzioni istruttorie, la quale procede all’audizione degli Ufficiali interessati, raccogliendone segnalazioni ed aspirazioni;
successivamente all’espletamento di tale attività viene infine, disposta dal Comando la pianificazione d’impiego ed i conseguenti trasferimenti degli Ufficiali stessi verso le sedi di destinazione.

13.4.1. Emerge dagli atti di causa che, nell’ambito dell’audizione da parte della citata commissione, avvenuta il 10 gennaio 2023, facendo seguito a quanto già rappresentato nell’ambito di una nota informativa del 3 gennaio precedente, il ricorrente abbia esplicitato la propria aspirazione ad ottenere un incarico di comandante di Compartimento, rendendosi a tale proposito disponibile a qualsiasi sede sul territorio nazionale (mentre nella scheda egli aveva invece indicato la preferenza per le sedi Viareggio, Marina di Carrara, Imperia, Chioggia e Monfalcone), rappresentando come unica esigenza quella dell’assegnazione ad una sede munita di alloggio di servizio.

13.4.2. L’impugnata pianificazione, ed il conseguente ordine di trasferimento, hanno, però, disposto l’assegnazione al ricorrente non già di un Comando, bensì di un incarico equipollente ai fini della valutazione per l’avanzamento degli Ufficiali del Corpo delle Capitanerie di Porto (ai sensi dell’art. 5 comma 1, lettera b) del Decreto del Ministro della Difesa del 2 agosto 2022). Si tratta, più precisamente, come parimenti chiarito dall’amministrazione, di un incarico individuato dal Comando generale con dispaccio prot. n. 5288 del 19 gennaio 2021 allo Stato Maggiore Marina Militare, per l’inserimento nella predetta lista di incarichi equipollenti, in quanto all’ufficiale al quale viene attribuito “… è richiesto di dirigere e coordinare le attività delle strutture di cui è responsabile in attuazione delle direttive del Comando ed in linea con le disposizioni di leggi e regolamenti, presentando, se ritenuto necessario, proposte migliorative. Il capo Servizio organizza le attività impiegando le risorse disponibili, comprese quelle umane, secondo i principi dell’efficacia e dell’efficienza ”.

Era stato, peraltro, anticipato al ricorrente, nel corso del colloquio con la più volte citata commissione itinerante, che i posti di comando disponibili per i Capitani di Fregata nel 2023 sarebbero stati numericamente assai inferiori rispetto agli Ufficiali da avviare in comando, così che, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di comando, alla maggior parte di essi sarebbero stati assegnati degli incarichi equipollenti.

Ciò è quanto avvenuto nel caso del ricorrente;
l’amministrazione ha, peraltro, precisato che si sono resi disponibili solo n. 15 sedi di Comando di Compartimento per gli ufficiali con il grado di -OMISSIS- (cfr. nota n.-OMISSIS-) rispetto ai 35 Ufficiali da “avviare” in Comando, peraltro del tutto analogamente a quanto avvenuto nel contesto delle pianificazioni degli anni passati.

13.4.3. L’amministrazione ha pertanto svolto, nell’ambito della pianificazione impugnata, delle valutazioni comparative tra i diversi ufficiali, assegnando solo ad alcuni degli aspiranti dei posti di Comandante di Compartimento e ad altri, tra cui il ricorrente, altri incarichi che, sebbene siano incontestatamente idonei a rappresentare l’assolvimento dell’obbligo di comando necessario al transito al grado superiore di Capitano di Vascello, non sono del tutto equivalenti al primo.

13.4.4. In tale contesto è pacifico che ad alcuni ufficiali inserti nella medesima aliquota del ricorrente (2019) siano stati assegnati ad incarichi di Comandante di Capitaneria di Porto nonostante gli stessi siano collocati, nell’ordine di anzianità, in una posizione successiva rispetto al ricorrente.

Ed infatti quest’ultimo risulta inserito, nell’aliquota in argomento, al 7 posto;
sono stati tuttavia assegnati incarichi di comando ai -OMISSIS-. collocati all’11 posto (-OMISSIS-. (CP) -OMISSIS-Compamare Chioggia), al 13 posto (-OMISSIS-. (CP) -OMISSIS-, Compamare Mazzara del Vallo), al 14 posto (-OMISSIS-. (CP) -OMISSIS-, Compamare Porto Torres), al 15 (-OMISSIS-. (CP) -OMISSIS-, Compamare Barletta), al 17 (-OMISSIS-. (CP) -OMISSIS-, Compamare Torre del Greco) e al 18 (-OMISSIS-. (CP) -OMISSIS-, Compamare Imperia);
ciò, peraltro, senza alcuna motivazione in ordine alla deroga all’ordine di ruolo.

13.4.5. Rileva, in proposito, il Collegio che il criterio dell’anzianità, oltre ad essere stato individuato dalla stessa amministrazione procedente tra quelli disciplinanti la procedura (espressamente richiamato dal testo del provvedimento-OMISSIS-, laddove si dà atto che la scelta degli ufficiali a cui attribuire un Comando è stata effettuata « in relazione all’ordine di ruolo »), con conseguente insorgenza di uno specifico vincolo alla relativa osservanza, è previsto da numerose disposizioni del codice dell’ordinamento militare, D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (dagli art. 626, 790 e, soprattutto, dall’art. 854 comma I, secondo il quale « L’anzianità di grado, salvo diverse disposizioni, determina la precedenza di un militare rispetto ai pari grado »).

13.4.6. Deve, al riguardo, osservarsi che nell’ambito del procedimento, come giustamente rappresentato, a propria difesa, dal Comando resistente, lo stesso gode certamente di un’ampia discrezionalità, essendo chiamato ad un complesso bilanciamento tra le aspirazioni e necessità personali dei singoli ufficiali e le esigenze di servizio;
inoltre i provvedimenti di trasferimento dei militari rientrano, per pacifica affermazione della giurisprudenza, nel genus degli ordini, così che sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni di cui alla legge sul procedimento amministrativo, giusta previsione dell’art. 1349, comma 3, del citato codice dell’ordinamento militare (secondo cui « Agli ordini militari non si applicano i capi I, III e IV della legge 7 agosto 1990, n. 241 »), con particolare riferimento alla motivazione.

13.4.7. Reputa, non di meno, il Collegio che di tale disposizione debba darsi una interpretazione costituzionalmente orientata, in considerazione del fatto che l’obbligo motivazionale costituisce pacificamente applicazione dei principi espressi dall’art. 97 Cost., certamente applicabili anche all’ambito militare;
deve, pertanto, convenirsi con la più recente giurisprudenza a tenore della quale, pur dovendosi in linea di principio confermare che i provvedimenti di trasferimento costituiscono «ordini», in quanto strettamente connessi alle esigenze organizzative dell'Amministrazione ed alla disciplina che connota il rapporto di servizio del relativo personale, atteso che l’interesse del militare a prestare servizio in una determinata sede assume, di norma, una rilevanza di mero fatto, « l’ordinamento militare, per quanto caratterizzato per sua natura da uno speciale rapporto di gerarchia si conforma anch’esso allo spirito democratico della Repubblica, con conseguente necessità, anche per l’amministrazione della difesa, di osservare, in relazione a fasi di organizzazione e gestione del personale che non si differenzino, per procedimento e finalità, da quelli del restante pubblico impiego, dai principi e criteri che segnano il modo d’essere di tutti i rapporti tra Stato - apparato e cittadini, essenziali per la stessa concezione di uno Stato democratico (Consiglio di Stato, sez. IV, 11 novembre 2010, n. 8018;
Sez. IV, 15 febbraio 2013, n. 926). Sotto tale profilo, l’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi rappresenta espressione dei principi di pubblicità e trasparenza che, ai sensi dell’art. 1, L. n. 241 del 1990, sovraintendono all'intera attività amministrativa, in quanto diretti ad attuare sia i canoni costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione (art. 97, primo comma, Cost.), sia la tutela di altri interessi costituzionalmente protetti, come il diritto di difesa nei confronti della stessa amministrazione (cfr. Corte Costituzionale 5 novembre 2010, n. 310)
» (Cons. di Stato, sez. II, 8 marzo 2021 n. 1910;
in termini analoghi, TAR Puglia, Lecce, sez. II, 24 novembre 2020 n. 1306.

13.4.8. Pertanto, sebbene si verta in merito a provvedimenti connotati da ampia discrezionalità, alla luce dei richiamati principi e considerata anche la natura comparativa delle valutazioni effettuate dall’amministrazione in merito all’assegnazione degli ufficiali ad un incarico di comando piuttosto che equipollente, reputa il Collegio che l’eventuale scostamento dal criterio dell’anzianità avrebbe dovuto, quanto meno, trovare nell’ambito degli stessi espressa ed adeguata motivazione, dovendosi, per altro verso, altresì ritenere che l’incarico di comando, per la sua specificità ed idoneità ad evidenziare eventuali attitudini dell’ufficiale, possa costituire un significativo elemento di valutazione ai fini di un successivo avanzamento nella carriera dello stesso, non sempre rimesso a meri automatismi.

13.4.9. A tali rilievi consegue la fondatezza dei motivi all’esame, nei termini e nei limiti esposti, che negli stessi devono, pertanto, essere accolti con gli effetti che verranno successivamente precisati, assorbita ogni ulteriore doglianza ivi esposta.

13.5. Non possono, invece, essere condivise le doglianze spiegate nell’ambito del secondo gruppo di censure (come compendiate al superiore punto 13), e cioè quelle spiegate nell’ambito dei motivi I), II) e III) dei primi motivi aggiunti), con le quali il ricorrente lamenta, in sintesi, l’omessa valutazione delle proprie esigenze di assistenza dell’anziana madre, oltre che del figlio minorenne in affido condiviso con il coniuge divorziato, le quali, sopravvenute alla programmazione, avrebbero consentito il differimento del periodo di comando e la propria permanenza a -OMISSIS-, la quale avrebbe consentito di conciliare esigenze personali e lavorative.

13.5.1. Quanto all’affermata possibilità del differimento degli obblighi di comando rileva il Collegio che la stessa è stata specificamente contestata dall’amministrazione, la quale ha precisato che, poiché gli obblighi in questione devono essere assolti entro il 2025, per un periodo di due anni, secondo la prassi consolidata l’aliquota degli ufficiali di riferimento viene avviata agli incarichi rilevanti nel biennio precedente a fini cautelativi, onde evitare che eventuali sopravvenienze impediscano l’espletamento dell’attività di comando o equipollente, in mancanza della quale non è possibile l’avanzamento nel grado.

Non colgono peraltro, in proposito, nel segno le censure svolte in merito alla disparità di trattamento che sarebbe stata perpetrata rispetto ad altri Ufficiali ai quali sarebbe stato, invece, consentito il differimento de quo , non essendo emersa in giudizio la identità delle situazioni di riferimento necessaria all’emersione del vizio ipotizzato.

13.5.2. In ogni caso è, in proposito, dirimente la circostanza della mancata presentazione, da parte del ricorrente, di una specifica istanza di ammissione ai benefici di cui alla L. 104/1992 (nonostante all’epoca del conferimento con la commissione la madre dello stesso godesse del relativo regime, solo successivamente decaduto);
non può, pertanto, ritenersi che l’amministrazione fosse vincolata a tenere conto delle esigenze dallo stesso in proposito palesate, peraltro solo successivamente alla conclusione della complessa attività di pianificazione espletata, considerato che la sua permanenza presso la sede di -OMISSIS- avrebbe rimesso in discussione gli esiti del procedimento anche per numerosi altri ufficiali.

Deve, pertanto, ritenersi che le valutazioni sul punto espresse dal Comando resistente – di natura parimenti ampiamente discrezionale - tramite la conferma della pianificazione già approvata non risultino connotate dai caratteri della manifesta illogicità ed erroneità necessari all’emersione dei vizi lamentati.

13.5.3. I motivi all’esame – e le domande, annullatoria e di accertamento, su essi fondate, non sono, pertanto, meritevoli di favorevole apprezzamento.

13.6. Deve essere, poi, esaminato motivo n. II) dei secondi motivi aggiunti, con cui il ricorrente lamenta violazione dell’art. 46 c.p.a. e lesione del diritto di difesa in relazione alla Relazione Illustrativa depositata in atti dall’amministrazione resistente, non essendo chiaro se si tratti di «indicazioni illustrative per la successiva difesa tecnica da svolgere da parte dell’Avvocatura di Stato» ovvero di un ulteriore provvedimento.

Lo stesso – peraltro formulato in via del tutto generica – non è fondato per le ragioni già esposte al superiore punto 12), da intendersi qui richiamate, dovendosi l’atto depositato in giudizio ritenere quale una mera relazione con la quale l’Amministrazione ha illustrato lo svolgimento del complesso iter procedimentale sotteso all’emanazione dei provvedimenti impugnati, privo pertanto di qualsiasi autonoma efficacia lesiva.

13.7. Devono essere, parimenti, respinti i motivi n. I del ricorso introduttivo e dei secondi motivi aggiunti, con i quali viene lamentata l’omessa indicazione, nel contesto dei provvedimenti di cui è chiesto l’annullamento, del relativo regime impugnatorio, atteso che tale carenza comporta, per costante affermazione della giurisprudenza, al più, la possibilità della rimessione in termini, tuttavia non invocata da parte ricorrente (tra le tante, in proposito, TAR Puglia, sez. III, 23 febbraio 2022, n. 289).

13.8. Deve, infine, essere respinta la IV censura veicolata con i secondi motivi aggiunti, non costituendo l’assegnazione dell’alloggio di servizio un presupposto di legittimità degli impugnati provvedimenti.

14. In conclusione, ritenuta la fondatezza dei motivi indicati al punto 13.2.) che precede, nei termini e nei limiti sopra esposti, il ricorso ed i motivi aggiunti all’esame devono essere accolti con conseguente annullamento, in parte qua , della Pianificazione d’impiego degli Ufficiali (CP) – anno 2023 (grado di -OMISSIS-.), dell’ordine di impiego del ricorrente, della nota per il Comandante Generale n.-OMISSIS- del 27 maggio 2023 e dell’allegato piano degli avvicendamenti dei -OMISSIS-. interessati dall’assolvimento degli obblighi giuridici, da avviare al comando anno 2023 (aliquote 2018 e 2019) in pari data, con le relative pianificazioni e gli ordini di impiego, nelle parti lesive per il ricorrente, ai fini del riesame della posizione dello stesso da parte dell’amministrazione, nel rispetto dei principi espressi in motivazione.

15. Sussistono, non di meno, gravi ed eccezionali ragioni – consistenti nella complessità e novità delle questioni trattate e nella solo parziale fondatezza delle numerose censure veicolate – per disporre la compensazione delle spese del giudizio.

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