TAR Catania, sez. IV, sentenza breve 2018-01-23, n. 201800183

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza breve 2018-01-23, n. 201800183
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201800183
Data del deposito : 23 gennaio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/01/2018

N. 00183/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00993/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 993 del 2017, proposto da:
A S E, rappresentato e difeso dall'avvocato S G, con domicilio eletto presso lo studio La Martina Mirco in Catania, viale

XX

Settembre 76;

contro

Questura Catania, in persona del Questore p.t.;
Ufficio Territoriale del Governo Catania, in persona del Prefetto p.t.;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro legale rappresentante p.t., tutti rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, ed ivi domiciliati in via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento

previa sospensiva,

del decreto prot. 0057369 del 12/12/2016 del Questore di Catania, di divieto di accesso del ricorrente ad impianti sportivi ex art. 6 L. n. 401/1989.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura Catania e del Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Catania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2018 il dott. Gustavo Giovanni Rosario Cumin e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


In data 27/11/2016 Il Sig. A S E si recava presso lo Stadio Angelo Massimino in Catania, dove doveva svolgersi l’incontro del campionato Lega Pro fra la compagine locale e la squadra della Vibonese. Durante lo svolgimento dell’incontro veniva acceso e lasciato cadere al suolo un fumogeno da parte dei tifosi della squadra della Vibonese. Dalle indagini svolte dalla competente Autorità di P.S. autore dell’accensione risultava proprio Il Sig. A S E, soggetto già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali in materia di stupefacenti. Di conseguenza, con provvedimento prot. n. 0057369 del 12/12/2016, il Questore di Catania adottava nei sui confronti il divieto di accesso ad impianti sportivi dove si svolgessero incontri calcistici di seria A, B, Lega Pro, della Nazionale Italiana e della squadra della Vibonese per anni due.

Il Sig. A S E riteneva illegittimo il provvedimento adottato nei propri confronti per violazione del diritto di difesa, di audizione personale e di accesso agli atti, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 della L. n. 401/1989, di eccesso di potere per travisamento dei fatti e di difetto di motivazione ed omessa comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento, e di conseguenza lo impugnava con ricorso notificato il 10/05/2017 e depositato presso gli uffici di segreteria del giudice adito il 08/06/2017.

Si costituiva in giudizio l’Amministrazione intimata pel tramite del competente ufficio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con deposito di memoria in segreteria il 30/06/2017.

Chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare incidentalmente proposta con il ricorso in epigrafe, il Collegio riteneva invece necessario acquisire, con ordinanza collegiale istruttoria n. 2680/2017, ulteriori elementi in relazione allo svolgersi dell’evento sportivo per il quale i provvedimenti di DASPO erano stati adottati. L’amministrazione intimata, che di ciò era stata onerata, provvedeva depositando la documentazione richiesta in segreteria il 12/12/2017.

Nel corso della ulteriore camera di consiglio fissata per il rinnovato esame della proposta domanda cautelare l’11/01/2018 il Collegio, rilevata la sussistenza di tutte le circostanze richieste dall’art. 60 c.p.a. per l’immediata definizione del giudizio, previo avviso di ciò dato ai difensori delle parti così come richiesto da tale norma, tratteneva presso di sé il ricorso in epigrafe al fine della sua decisione con sentenza breve.

I – E’ infondato il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta una propria lesione del diritto di difesa.

Premessa la assoluta irrilevanza della richiesta formulata dal ricorrente di audizione in sede di ricorso gerarchico – in quanto “ ll provvedimento con cui si decide su un ricorso gerarchico costituisce l'espressione finale di un procedimento contenzioso amministrativo disciplinato dal d.P.R. n. 1199 del 1971, che non prevede l'audizione della parte, ma affida alle censure e memorie scritte la possibilità, per la medesima, di far valere le proprie ragioni ”( T.A.R.Lazio - Roma, sez. III, sent. 12 maggio 2003, n. 4105) -, la compressione del diritto di difesa del ricorrente, come è ben chiarito dalla nota prot. Cat. E/2017/Digos/Tif. Del 12/12/2017, discende da una circostanza estranea al libero volere dell’Amministrazione intimata: ovvero dalle indagini di polizia giudiziaria frattanto avviate nei confronti del ricorrente, che hanno determinato limiti, con la secretazione degli atti di indagine ex art. 329 c.p.p., al poter conoscere di quello, e comunque inciso negativamente sulla pienezza del dialogo endoprocedimentale con l’Amministrazione autrice del provvedimento impugnato per cause obiettive che non possono comunque ridondare nella sua illegittimità.

II – Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente imputa all’Amministrazione intimata una violazione dell’art. 6 della L. n. 401/1989 determinata da un travisamento dei fatti.

In libello il ricorrente ha affermato che “ dal video e dai fotogrammi che sicuramente saranno in possesso della Questura di Catania …si evincerà con chiarezza che l’unica condotta posta in essere è stata soltanto quella di allontanare dalla propria persona il fumogeno acceso da altri e lanciato ai suoi piedi ”. Ma l’esame delle videoriprese rese disponibili in adempimento della ordinanza collegiale istruttoria n. 2680/2017 non conferma siffatta ricostruzione. L’accensione del fumogeno appare infatti dalle stesse essere piuttosto il frutto di una libera scelta di uno dei tifosi della Vibonese, e più in particolare, grazie agli elementi del suo abbigliamento indicati nella nota prot. n. 1000/17 Div. Anticrim. M P 45 del 14/02/2017 della Questura di Catania – Divisione Polizia anticrimine – Ufficio Misure di Prevenzione al fine di poterlo individuare fra i più, del Sig. A S E;
il quale non può sottrarsi alle proprie responsabilità mediante il semplice dissimulare con la parola la diversa ed obiettiva realtà dei fatti.

III - Quanto infine al dedotto vizio di difetto di motivazione per sproporzione fra la sanzione irrogata ed il pericolo di cui è stato causa il fatto imputato al ricorrente, il Collegio osserva che il disposto divieto, rispetto la misura massima di 5 anni comminabile in base a quanto previsto dal quinto comma dell’art. 6 L. n. 401/1989, non raggiunge nemmeno la metà della stessa. Se poi si tiene conto dei forti limiti che incontra il sindacato del giudice adito in materia di estensione temporale e spaziale del disposto divieto, giacchè “ le sottese valutazioni inerenti alla pericolosità del prevenuto e alla ragionevolezza del divieto, attenendo al merito dell'azione amministrativa, si sottraggono di norma al sindacato giurisdizionale ”( T.A.R. Liguria, sez. II, sent. 10 luglio 2014, n. 1115), e di come nello stabilire la estensione del divieto l’Amministrazione intimata non poteva non tenere conto della negativa personalità del ricorrente desumibile dai precedenti penali che lo gravano (in particolare per il rischio che materiale avente comunque una capacità di deflagrazione fosse maneggiato da un soggetto in stato di alterazione per l’uso di sostanze psicotrope), il Collegio esclude la fondatezza anche del terzo ed ultimo motivo di ricorso, non essendovi alcuna sproporzione fra la estensione del comminato divieto ed il rischio per la incolumità pubblica che esso è finalizzato a contenere.

IV - Conclusivamente pronunciando, il Collegio rigetta pertanto il ricorso in epigrafe, statuendo sulle refusione delle spese di lite fra le parti come da formale soccombenza.

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