TAR Catania, sez. III, sentenza 2023-06-15, n. 202301891

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2023-06-15, n. 202301891
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202301891
Data del deposito : 15 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/06/2023

N. 01891/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01135/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1135 del 2022, proposto da
Ditta Ernesto S.a.s. di Urzì Anna &
C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A F V, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;

contro

il Comune di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato S A M, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;

la Questura di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Catania, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

nei confronti

Mantegna S.R.L, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento n. 06/247 del 31 marzo 2022, notificato il 13.04.2022, con cui il Dirigente dello “Sviluppo Attività Produttive – SUAP – Ufficio Tutela del Consumatore” ha ordinato alla Sig.ra Urzì Anna:

1) la rimozione di quanto abusivamente collocato e l'immediato ripristino dello stato dei luoghi nel sito di Via Ruggero di Lauria n. 91;

2) la chiusura dell'esercizio a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla data di notifica del provvedimento, fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia, per un periodo di almeno 5 giorni;

- del provvedimento con cui il Dirigente dello “Sviluppo Attività Produttive – SUAP – Ufficio Tutela del Consumatore ha spostato il termine per l'applicazione della sanzione accessoria per i giorni intercorrenti dal 03.11.2022 al 07.11.2022;

- di ogni altro atto antecedente, conseguente, conseguenziale e, comunque, connesso in particolare: il verbale n. 700017422924 del 28.01.2022;
l’ordinanza sindacale n. 65/2017.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Catania e della Questura di Catania;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2023 la dott.ssa Valeria Ventura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. Con ricorso, notificato il 13 giugno 2022 e depositato il 13 luglio 2022, la ditta ricorrente ha agito per l’annullamento del provvedimento in epigrafe indicato con cui il Comune ha ordinato la rimozione di quanto abusivamente collocato nel sito di via Ruggero di Lauria n. 91 e l’immediato ripristino dello stato dei luoghi, nonché la chiusura dell'esercizio per un periodo di almeno 5 giorni.

Espone parte ricorrente che, in seguito ad accertamento della Questura di Catania in data 28.01.2022, è stato elevato verbale n. 700017422924 con cui è stato accertato che “...la predetta, in possesso del provvedimento dirigenziale del Comune di Catania per l’occupazione di mq. 65,47 di suolo pubblico (4,79 per 13,67) per l’anno 2021, all’atto del controllo non aveva ancora provveduto a presentare richiesta di concessione per l’anno 2022, così violando gli artt. 8 e 9, commi 1 e 5, COSAP nonché l’art. 3 della L. n. 94/2009 e l’Ordinanza Sindacale n. 65/2017 ”, sulla scorta di detto verbale il Comune ha adottato l’impugnato provvedimento di irrogazione delle sanzioni accessorie.

Avverso il provvedimento impugnato, la ricorrente ha proposto un unico articolato motivo di gravame, con il quale, in sintesi, ha dedotto quanto segue: a) Violazione degli articoli 8 e 19, commi 1 e 5 del Regolamento COSAP, dell’art. 3, comma 16, legge n.94/2009 e del d.lgs. n.285/1992 in quanto lo spazio occupato sarebbe di natura privata, come tale non assoggettabile a provvedimenti concessori, né a sanzioni;
b) del tutto ingiustificata sarebbe, comunque, la sanzione inflitta (ed in particolare quella della chiusura dell’attività per 5 giorni), considerato che nel caso in esame non può parlarsi di “occupazione abusiva” - che si avrebbe soltanto nel caso di totale assenza di concessione o nel caso di occupazione di suolo in eccedenza – ma di mero (presunto) mancato rinnovo nei termini;
c) in ogni caso, l’istanza di rinnovo doveva intendersi “ automaticamente riproposta stante che lo stato emergenziale risulta essere stato prorogato sino al 31 marzo 2022 e oggi sino al 30 settembre 2022 ”;
d) in ogni caso il Regolamento comunale per l’occupazione di suolo pubblico prevede, per coloro che sono in possesso di titolo concessorio, al primo abuso, semplicemente una diffida.

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