TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2016-08-29, n. 201601660

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2016-08-29, n. 201601660
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 201601660
Data del deposito : 29 agosto 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/08/2016

N. 01660/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00649/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 649 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Cooperativa Malgrado Tutto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Luisa Cimino C.F. CMNLSU78E53M208G, domiciliato ex art. 25 cpa presso Tar Segreteria in Catanzaro, via De Gasperi, 76/B;

contro

U.T.G. di Catanzaro, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34;

Ricorso introduttivo:

per l'annullamento della nota n. 37214/16 con la quale vengono erogate delle penali per violazione della convenzione relativa alla prima accoglienza di cittadini stranieri ed avviato il procedimento di chiusura della struttura;

Ricorso per motivi aggiunti:

per l’annullamento della determinazione 5341/2016 con la quale si procede alla risoluzione del rapporto contrattuale per grave inadempienza.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ U.T.G. di Catanzaro;

Viste le memorie difensive;

Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2016 la dott.ssa G L S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Rilevato che:

-a seguito di procedura di gara indetta dalla Prefettura di Catanzaro con avviso pubblico n. 60944 del 17 luglio 2014, in data 29 dicembre 2014 è stata stipulata la convenzione tra la cooperativa ricorrente e la Prefettura per la gestione di un centro di accoglienza straordinario, con durata fino al 14 dicembre 2014, successivamente prorogata con nota del 9 gennaio 2015;

- all’esito delle attività di monitoraggio sul centro di prima accoglienza, dirette a verificare l’esatto adempimento delle prestazioni (come previsto dall’art. 7 della convenzione), svoltesi il 23 ottobre 2015, il 2 dicembre 2015 ed il 12 aprile 2016, la Prefettura riscontrava una serie di disservizi, attinenti a criticità e carenze di tipo strutturale e ingienico-sanitarie, ed adottava la nota del 13 aprile 2016 (contestazioni analoghe venivano comunicate in relazione ai sopralluoghi precedenti con altrettante note) con cui veniva disposta:

-l’irrogazione delle penali al massimo livello del 3% per le inadempienze riscontrate;

- l’avvio del procedimento diretto alla chiusura della struttura, salva la rimozione delle carenze igieniche e della sicurezza degli impianti ravvisati;

Osservato che:

-con il ricorso introduttivo parte ricorrente ha impugnato il predetto atto articolando, sia pure in un unico motivo, due censure:

violazione degli artt. 1,2,3,4 e 16 del capitolato di appalto di cui al

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