TAR Perugia, sez. I, sentenza 2019-09-30, n. 201900497

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Perugia, sez. I, sentenza 2019-09-30, n. 201900497
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
Numero : 201900497
Data del deposito : 30 settembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/09/2019

N. 00497/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00623/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 623 del 2019, proposto da M P, rappresentato e difeso dall’avvocato F A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via M. Angeloni n. 80/B;

contro

Comune di Perugia, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;

nei confronti

M C, rappresentato e difeso dagli avvocati L C, V A e R B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto ex art. 25, comma 1, lett. a), cod. proc. amm., presso l’intestato Tribunale in Perugia, via Baglioni n. 3;

per l’annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- dell’atto di proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale del Comune di Perugia del 12.06.2019 (Verbale Op. Ufficio Elettorale, pag. 155 e ss.), dei relativi estratti ed allegati, e di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguenziale e/o collegato, ivi comprese le operazioni di scrutinio e di verbalizzazione, ed in particolare il verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale Elettorale per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Perugia ed i suoi allegati, nella parte in cui: a) attribuiscono al ricorrente la somma di voti n. 322 di preferenza, collocandolo nella posizione n. 3 della graduatoria dei candidati della lista n.

5 - FORZA ITALIA BERLUSCONI PER ROMIZI;
b) attribuiscono al ricorrente la cifra individuale di 5193, collocandolo alla posizione n. 3 della graduatoria dei candidati della lista di FORZA ITALIA BERLUSCONI PER ROMIZI;
c) collocano il ricorrente nella posizione n. 1 dell’elenco dei candidati della lista di FORZA ITALIA risultati non eletti anziché in posizione n. 2 della graduatoria della sua lista e pertanto quale secondo dei candidati eletti;

- delle operazioni di scrutinio e dei verbali delle operazioni elettorali e, ove possa occorrere, delle tabelle di scrutinio, relativi alle Sezioni nn. 5, 12, 28, 39, 77, 85, 100, 101, 108, 109, 128, 133, 145 e 151 nella parte in cui è mancata l’attribuzione di preferenze al ricorrente.

Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da M C il 26.8.2019:

in via incidentale e condizionata, per l’annullamento e eventualmente la correzione:

- dei verbali delle operazioni elettorali relativi alle sezioni nn. 27, 39, 52, 68, 88, 114, 133 e 151, e, ove necessario, delle tabelle di scrutinio, nella parte in cui sono mancate diverse preferenze in favore del controricorrente in via incidentale;

- in parte qua , dell’atto di proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale del Comune di Perugia del 12 giugno 2019, ivi compresi gli allegati ad esso acclusi;

- di ogni altro atto connesso, collegato o comunque presupposto rispetto a quelli sopra indicati.

In via istruttoria eventualmente disporre l’acquisizione anche dei verbali delle operazioni dell’Ufficio Centrale Elettorale delle sezioni nn. 27, 39, 52, 68, 88, 114, 133 e 151, delle relative tabelle di scrutinio del controinteressato e di tutte le schede votate nella sezione nn. 27 e 151, nonché dei plichi delle schede nulle riferite al controinteressato delle sezioni nn. 39, 52, 68, 88, 114 e 133.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 130, comma 7, cod. proc. amm.;

Relatore nella up speciale elettorale del giorno 24 settembre 2019 il dott. E M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con atto di ricorso (n.r.g. 623/2019) notificato al Comune di Perugia in data 17 luglio 2019, il sig. M P, in qualità di non eletto alle consultazioni tenutesi in data 26 maggio 2019 per il rinnovo del Consiglio Comunale di Perugia, per un solo voto di differenza rispetto al candidato eletto sig. M C, ha adito l’intestato Tribunale per chiedere l’annullamento dell’atto di proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale del Comune di Perugia del 12 giugno 2019, ivi comprese le operazioni di scrutinio e di verbalizzazione, nella parte in cui risulta collocato nella posizione n. 3 della graduatoria dei candidati della lista di FORZA ITALIA BERLUSCONI PER ROMIZI, ovvero nella posizione n. 1 dell’elenco dei candidati della lista predetta risultati non eletti.

2. L’impugnativa è stata affidata ai seguenti motivi:

I. Voti dispersi e/o non assegnati e/o erroneamente valutati nulli. Violazione di legge in materia elettorale ed in particolare dell’art. 73 d.lgs. 18.8.2000, n. 267 e degli artt. 68 e 69 d.P.R. 16.5.1960 n. 570. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti .

Sostiene il ricorrente, attraverso le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rilasciate ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 da alcuni elettori, che nei verbali delle operazioni elettorali delle sezioni nn. 12, 39, 85, 108, 109, 145 e 151, risulterebbero dispersi ovvero erroneamente non attributi dieci voti di preferenza che tali elettori avrebbero espresso in suo favore.

Ad ulteriore sostegno di quanto sopra rilevato, il ricorrente rappresenta che “un rappresentante di lista in sede centrale, aveva segnalato e richiesto di poter visionare le tabelle di scrutinio di alcune di tali sezioni (12, 108 e 145, oltre che delle sez. 95 e 96), per le quali aveva ricevuto segnalazioni che le preferenze ivi annotate per il ricorrente non erano poi state trascritte nei relativi verbali” e che “tale richiesta è stata tuttavia rigettata dall’Ufficio Elettorale” (cfr., pag. 9 del ricorso).

II. Voti erroneamente valutati nulli. Violazione di legge in materia elettorale ed in particolare dell’art. 73 d.lgs. 18.8.2000, n. 267 e degli artt. 68 e 69 d.P.R. 16.5.1960 n. 570. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti .

Lamenta il ricorrente che nelle sezioni n. 5, 28, 77, 100, 101, 128 e 133, si sarebbe verificata la presenza di sette voti nulli a lui riferibili.

3. Conclude il ricorrente per l’annullamento dell’atto di proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale, ovvero per la parziale correzione di detto atto, previa verificazione delle schede scrutinate nelle sezioni nn. 12, 39, 85, 108, 109, 145 e 151, ove risulterebbero i voti dispersi a lui riferibili, nonché delle schede scrutinate nelle sezioni nn. 5, 28, 77, 100, 101, 128 e 133, ove risulterebbero voti in suo favore erroneamente valutati nulli.

4. Con memoria di risposta depositata in data 26 agosto 2019, si è costituito in giudizio il sig. M C, odierno controinteressato, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per mancata presentazione della querela di falso, per inidoneità probatoria delle dichiarazioni depositate e per difetto dei requisiti minimi delle dichiarazioni medesime.

4.1. Conclude nel merito il controinteressato, per il rigetto delle doglianze proposte con il ricorso introduttivo.

5. Con ricorso incidentale contestuale alla memoria difensiva del 26 agosto 2019, il sig. M C ha proposto ricorso incidentale condizionato all’ipotesi in cui il risultato elettorale del ricorrente principale venga messo in discussione dall’intestato Tribunale, chiedendo l’annullamento ed eventualmente la correzione dei verbali delle operazioni elettorali relativi alle sezioni nn. 27, 39, 52, 68, 88, 114, 133 e 151, e, ove necessario, delle relative tabelle di scrutinio, nella parte in cui sarebbero mancate diverse preferenze in suo favore.

6. Alla pubblica udienza del giorno 24 settembre 2019, uditi i difensori, la causa è passata in decisione.

DIRITTO

1. È materia del contendere la legittimità dell’atto di proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale del Comune di Perugia del 12 giugno 2019, relativamente alla posizione conseguita dal sig. M P, ricorrente principale e primo dei non eletti per un solo voto di differenza rispetto al candidato eletto sig. M C, odierno controinteressato e ricorrente incidentale.

2. Ritiene in via preliminare il Collegio, quanto all’ordine di trattazione del ricorso principale e di quello incidentale, di dover trattare con priorità il primo la cui inammissibilità conduce all’improcedibilità del secondo.

3. Con il primo motivo del ricorso principale, il sig. M P sostiene, attraverso le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rilasciate da alcuni elettori, che nei verbali delle operazioni elettorali delle sezioni nn. 12, 39, 85, 108, 109, 145 e 151, risulterebbero dispersi ovvero erroneamente non attributi dieci voti di preferenza che tali elettori avrebbero espresso in suo favore.

3.1. La doglianza è inammissibile per inidoneità probatoria delle dichiarazioni presentate.

3.2. Osserva infatti il Collegio che le dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ex post da terzi elettori, “di aver votato scheda bianca o nulla o di aver dato questa o quella preferenza non possono ritenersi ammissibili perché violative del valore costituzionale della segretezza del voto ex art. 48, comma 2, Cost.” (Cons. St., sez. V, 8 giugno 2015, n. 2805) e ciò “indipendentemente dal fatto che siano state formate o meno con i requisiti delle dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà” (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 6 novembre 2015, n. 5178).

3.3 Né rilevanza alcuna può attribuirsi alla denuncia pervenuta da un rappresentante di lista presso l’Ufficio Elettorale Centrale, in ordine al fatto che in alcune sezioni le preferenze ivi annotate per il ricorrente principale non sarebbero poi state trascritte nei relativi verbali, avendo invero il predetto Ufficio correttamente rilevato che l’istanza di riesame formulata a tale riguardo “non mira ad evidenziare irregolarità specifiche di cui il richiedente sia a conoscenza ma pare avere una valenza del tutto esplorativa” , non essendo “emerso alcun errore materiale da correggere e tenuto altresì conto della convergenza dei dati riportati (…)” nei verbali e nelle corrispondenti tabelle.

3.4. Peraltro nel caso di specie la riscontrata strumentalità della richiesta di visione e riconteggio delle preferenze, risulta ex actis dal verbale relativo alla sezione n. 151 in seno alla quale, contrariamente a quanto asserito dal summenzionato rappresentante di lista, non è stata registrata la presenza “di alcun rappresentante per la lista n. 5” (ossia la lista collegata al ricorrente principale), dal quale sarebbero dovute pervenire le denunzie di irregolarità.

4. Con il secondo ed ultimo motivo del ricorso principale, il sig. M P lamenta che nelle sezioni n. 5, 28, 77, 100, 101, 128 e 133, avrebbe ricevuto ben sette voti (uno per ciascuna sezione), erroneamente valutati nulli.

4.1. Il motivo va dichiarato inammissibile in quanto puramente esplorativo e non sorretto da alcun valido principio di prova.

4.2. Osserva infatti il Collegio che per giurisprudenza costante “l’osservanza dell’onere di specificità del motivo non assorbe l’onere della prova, posto che anche una denuncia estremamente circostanziata dell’irregolarità in cui sia incorsa la sezione elettorale, deve pur sempre essere sorretta da allegazioni ulteriori rispetto alle affermazioni del ricorrente;
e, per altro verso, che un motivo anche strutturato in termini specifici può rendere inammissibile il ricorso allorché questo presenti caratteri tali da doversi qualificare come esplorativo”
(Cons. Stato, Ad. Plen., 20 novembre 2014 n. 32).

4.3. Nel caso di specie il ricorrente cerca di dimostrare la sussistenza dei prospettati errori nella valutazione dei voti, in ragion del fatto che le schede elettorali avevano “una particolare concentrazione di simboli di lista e di candidati sindaco” e che “ il riquadro rettangolare del candidato sindaco posto al di sopra dei simboli delle liste a suo sostegno era piuttosto stretto e poco distanziato dalle altre parti della scheda, cosicché è possibile che alcuni segni di voto siano andati a coprire anche tali porzioni vicine della scheda” (cfr. pag. 10 del ricorso introduttivo).

4.4. Trattasi, a ben vedere, di affermazioni inidonee “a legittimare una verificazione diretta delle schede da parte dell’ausiliario del giudice” , non essendo stato acquisito alcun “principio di prova per iscritto sull’esistenza circostanziata degli specifici vizi così come formulati in ricorso” (cfr., Cons. St., sez. V, 7 luglio 2015, n. 3381), in ordine ai quali non può che concludersi per la loro inammissibilità, datane la natura chiaramente esplorativa.

5. In conclusione il ricorso principale va dichiarato inammissibile in quanto puramente esplorativo e non sorretto da alcun valido principio di prova.

6. L’inammissibilità del ricorso principale determina l’improcedibilità per carenza di interesse del ricorso incidentale, datane la natura comunque accessoria e condizionata che priva l’odierno controinteressato di ogni utilità alla decisione.

7. Le spese del giudizio vanno poste a carico del ricorrente principale e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.

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