TAR Palermo, sez. I, ordinanza cautelare 2016-09-16, n. 201600932
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Pubblicato il 16/09/2016
N. 00932/2016 REG.PROV.CAU.
N. 01975/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1975 del 2016, proposto da:
Telimar Tempo Libero Mare - Società Cooperativa Dilettantistica A Rl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati A M C.F. MGGLSN75L26G273N, G M C.F. MZZGPP65P17G273A, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, sito in Palermo, via Caltanissetta 1;
contro
Regione Siciliana Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, Soprintendenza Ai Beni Culturali ed Ambientali di Palermo, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria, con uffici siti in Palermo, via A. De Gasperi 81;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento prot. n. 3893/516.7 del 27/06/2016, ricevuto a mezzo raccomandata a/r il 13/07/2016, con il quale viene dichiarato il non luogo a procedersi in merito al progetto per l'esercizio temporaneo di attività di commercio mediante lo sfruttamento di due chioschi in legno e contestualmente viene ordinato di provvedere alla demolizione dei due manufatti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Sicilia Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana e di Soprintendenza Ai Beni Culturali ed Ambientali di Palermo;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 settembre 2016 il dott. R V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
VISTO il decreto presidenziale n. 873/2016 sulla domanda di misure cautelari interinali;
CONSIDERATE le precedenti e favorevoli deliberazioni dell’Amministrazione regionale in sede di rinnovo della concessione n. 88 del 2014 (doc. 8) e della concessione n. 10655/2016 (doc.9);
RITENUTO che sussiste l'allegato pregiudizio grave ed irreparabile, per cui va accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione sopra descritta limitatamente all’impartito ordine di demolizione dei due chioschi e riduzione in pristino dei luoghi;
RITENUTO di poter compensare le spese della presente fase cautelare;