TAR Brescia, sez. I, sentenza 2019-04-08, n. 201900326
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Pubblicato il 08/04/2019
N. 00326/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00225/2017 REG.RIC.
N. 00345/2018 REG.RIC.
N. 00298/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 225 del 2017, proposto da Italfond S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A R e R C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato L P in Brescia, via Carlo Zima 1/A;
contro
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (A.R.P.A.) - Lombardia, A.R.P.A. Lombardia-Dipartimento Provinciale di Brescia e Mantova, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Comune di Bagnolo Mella, non costituito in giudizio;
e con l'intervento di
(ad opponendum )
Finprisma S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati E B ed E B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato E B in Brescia, Corsetto S. Agata, 22;
sul ricorso numero di registro generale 298 del 2017, proposto da Italfond S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati A R e R C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato L P in Brescia, via Carlo Zima, 1/A;
contro
Comune di Bagnolo Mella, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Bezzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via Diaz 13/C;
nei confronti
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (A.R.P.A.) - Lombardia, A.R.P.A. Lombardia-Dipartimento Provinciale di Brescia e Mantova, non costituiti in giudizio;
e con l'intervento di
(ad opponendum)
Finprisma S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati E B ed E B, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato E B in Brescia, Corsetto S. Agata, 22;
sul ricorso numero di registro generale 345 del 2018, proposto da Italfond S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati A R e R C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato L P in Brescia, via Carlo Zima 1/A;
contro
Comune di Bagnolo Mella, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Bezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Domenico Bezzi in Brescia, via Diaz 13/C;
nei confronti
A.R.P.A. Lombardia, A.R.P.A. Lombardia - Dipartimento di Brescia, Agenzia di Tutela della Salute di Brescia, Provincia di Brescia, non costituiti in giudizio;
Finprisma S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati E B ed E B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato E B in Brescia, Corsetto S. Agata, 22;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 225 del 2017 :
- della relazione finale “dicembre 2016” della verifica ispettiva straordinaria presso lo stabilimento Italfond effettuata da A.R.P.A. Lombardia – Dipartimento di Brescia, trasmessa con PEC di data 19.12.2016;
- della Integrazione alla Relazione Finale della verifica ispettiva straordinaria sullo stabilimento Italfond s.p.a. redatta da A.R.P.A. Lombardia – Dipartimenti di Brescia e Mantova in data 21.12.2016;
unitamente a tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali;
quanto al ricorso n. 298 del 2017 :
(a) per quanto riguarda il ricorso principale:
- dell’ordinanza del sindaco di Bagnolo Mella n. 7 del 23.2.2017, con la quale è stato ingiunto alla ricorrente di gestire i materiali inquinanti individuati dall’ARPA nei terrapieni campionati e sono state indicate quali modalità di gestione, alternativamente, l’avvio a smaltimento o recupero, oppure la messa in sicurezza permanente;
(b) per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Finprisma S.r.l.:
- della medesima ordinanza del sindaco di Bagnolo Mella n. 7 del 23.2.2017, nella sola parte in cui prevede la possibilità di messa in sicurezza permanente in alternativa alla rimozione del materiale;
quanto al ricorso n. 345 del 2018 :
- della determinazione n. 9 del 31.1.2018, adottata dal Responsabile del settore tecnico del Comune di Bagnolo Mella di conclusione dell’iter della conferenza di servizi decisoria di valutazione del piano di messa in sicurezza proposto da Italfond s.p.a.;
- della nota di invio della medesima data e della documentazione allegata alla determinazione n. 9/2018 e, segnatamente, del verbale della Conferenza di servizi di data 10.1.2018, dei pareri allegati espressi da A.R.P.A. con nota di data 2.11.2017 prot. n. 18891 e da ATS Brescia con nota prot. n. 499 di data 9.1.2018, unitamente a tutti gli atti istruttori, relazioni e pareri preordinati e connessi ed allegati nonché degli accertamenti ARPA espressi in sede di verifica ispettiva ordinaria in Italfond.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Finprisma S.r.l. e del Comune di Bagnolo Mella;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 marzo 2019 la dott.ssa Elena Garbari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Espone Italfond s.p.a., che ha presentato i tre ricorsi in epigrafe, di essere titolare di un’acciaieria che produce lingotti e barre forgiate in acciaio inossidabile e leghe speciali nello stabilimento sito nel comune di Bagnolo Mella (BS). L’impianto industriale, insediato dai primi anni ’60, otteneva l’autorizzazione integrata ambientale (AIA) il 30 ottobre 2007, successivamente più volte aggiornata e da ultimo rinnovata nell’ottobre 2018. Quindi, in forza di permesso di costruire del 12.5.2008, la società incrementava gli spazi produttivi.
2. A seguito di sopralluogo condotto in data 12.6.2013, con ordinanza 113 del 16.12.2014 il Comune, rilevata la presenza nella parte sud-est dello stabilimento di un terrapieno abusivo della superficie di circa 4.500 mq e dell’altezza di 1,5 mq, con soprastante pavimentazione in calcestruzzo, ne ordinava la demolizione entro 90 giorni, ai sensi dell’articolo 31 TUE.
2.1. L’ordinanza veniva impugnata avanti a questo Tribunale, che con sentenza della prima sezione, n. 551 del 19 aprile 2016, accoglieva parzialmente il ricorso, riconoscendo la sanabilità sotto il profilo urbanistico dell’intervento edilizio, a condizione che fosse esclusa la presenza nel terrapieno di rifiuti o inquinanti e ponendo detta verifica a carico di Italfond.
2.2. La decisione veniva appellata dalla controinteressata Finprisma S.r.l.;il giudizio, nell’ambito del quale Italfond s.p.a. presentava ricorso incidentale, pende attualmente avanti al Consiglio di Stato.
3. In ottemperanza a quanto previsto dalla pronuncia di primo grado, Italfond presentava istanza di accertamento di conformità ex art. 36 TUE ai fini della sanatoria urbanistica dell’abuso;il responsabile dell’istruttoria esprimeva parere sospensivo;il procedimento allo stato non risulta concluso.
4. Parimenti, al fine di verificare l’eventuale sussistenza delle situazioni ostative alla sanatoria richiamate dal giudice amministrativo, su richiesta del comune di data 23.6.2016 A.R.P.A. effettuava una verifica straordinaria presso lo stabilimento della ricorrente e sull’area pavimentata oggetto dell’ordinanza annullata, al fine di escludere la presenza di rifiuti o inquinanti.
4.1. La visita ispettiva si concentrava in particolare sulla matrice suolo, con l’obiettivo di verificare la tipologia e la natura dei riporti utilizzati per realizzare il terrapieno e l’eventuale contaminazione del suolo sottostante. Venivano a tal fine effettuati 9 sondaggi, mentre non era possibile estendere l’ispezione alla matrice acque sotterranee, non essendo presenti piezometri disponibili a monte e a valle dell’area di interesse.
4.2. Tutti i campioni risultavano inferiori alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) di cui alla colonna B della tabella 1 dell’Allegato 5 al Titolo V della parte Quarta del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ma in alcuni casi i valori si posizionavano tra la colonna A e la colonna B. Peraltro dei sette campioni prelevati nell’area a sud-est, sottoposti al test di cessione ai sensi del DM 5 febbraio 1998, sei presentavano risultati superiori ai valori limite della tabella 2 dell’Allegato 5 al Titolo V della parte Quarta del d.lgs. 152/2006 (TUA), o ai valori limite dell’Allegato 3 al citato decreto ministeriale. ARPA rilevava che i materiali campionati risultavano formati da scorie di vario colore frammiste a demolizioni, laterizi, locali livelli di materiale biancastro in percentuale superiore al 20% e pertanto non assimilabili a terreno naturale e nei quali veniva accertata la presenza di inquinanti.
4.3. Conseguentemente la relazione conclusiva dell’ispezione così sintetizzava l’esito della verifica:
“- nei materiali di cui sono costituiti i terrapieni è stata accertata la presenza di inquinanti che potrebbero essere ceduti alle matrici naturali sottostanti nei sondaggi S1, S2, S3, S4, S6 e S7;
- Gli stessi non rispettano la normativa vigente ai tempi della loro messa a dimora e pertanto devono essere considerati “fonti di contaminazione e come tali devono essere gestite” o tramite avio a smaltimento o tramite rimozione e avvio a recupero, ovvero tramite messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili;
- nei punti indagati non è stato riscontrato il supero delle CSC nel terreno sottostante i riporti per la destinazione d’uso industriale. Rimane da chiarire l’effettiva destinazione d’uso delle aree ricadenti all’interno delle fasce di rispetto del Vaso Moloncello;
- alla luce della specificità degli inquinanti rinvenuti e della loro solubilità (ad es. CR VI) è opportuno realizzare un’adeguata rete di monitoraggio delle acque sotterranee al fine di verificare la potenziale contaminazione della falda. (…)”.