TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2016-01-21, n. 201600700

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2016-01-21, n. 201600700
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201600700
Data del deposito : 21 gennaio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03424/2015 REG.RIC.

N. 00700/2016 REG.PROV.COLL.

N. 03424/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3424 del 2015, proposto da:
M Q, rappresentato e difeso dagli avv. S D S e A G, con domicilio eletto presso l’avv. S D S in Roma, Via G.P. Palestrina, 19;

contro

Ministero dell'Interno – Dipartimento Vigili del Fuoco - Soccorso Pubblico - Difesa Civile, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

della esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale per titoli a 334 posti di cui 322 da generico e 12 da elicotterista per l'accesso alla qualifica di ispettore antincendi del corpo nazionale vigili del fuoco


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno – Dipartimento Vigili del Fuoco - Soccorso Pubblico - Difesa Civile;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2015 il dott. S M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con d.m. n. 578 del 21 novembre 2013 il Ministero dell’interno ha indetto, in applicazione del disposto dell’art. 153 comma 2 del decreto legislativo 13 ottobre 2005 n. 217, un concorso straordinario per titoli a 334 posti per l’accesso alla qualifica di Ispettori antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui 322 da generico e 12 da elicotterista, riservato al personale inquadrato nelle qualifiche di capo squadra esperto, capo reparto e capo reparto esperto.

Dispone l’art. 3 del citato bando, a carico del candidato, di indicare nella domanda “( solo per gli specialisti) di essere in possesso di specializzazione, indicando il tipo, la data e la sede ove è stata conseguita, e di essere a conoscenza di poter concorrere esclusivamente per i posti e per le sedi dove operano i relativi nuclei specialistici ” (la sottolineatura è nel testo del bando).

Ciò premesso, l’odierno ricorrente ha presentato istanza di partecipazione alla detta procedura selettiva, dichiarando nella domanda di essere in possesso della specializzazione di “ motorista navale ”, comunque sottoscrivendo la formula del prestampato della domanda “ di essere a conoscenza di poter concorrere esclusivamente per i posti e per le sedi dove operano i relativi nuclei specialistici ”.

Accertato con nota del 29 luglio 2014 della Direzione centrale per le risorse umane che il ricorrente è effettivamente in possesso della specializzazione di “portuale”, con decreto in data 5 dicembre 2014 il ricorrente è stato quindi escluso dalla procedura selettiva.

Avverso la detta esclusione è dunque proposto il presente ricorso a sostegno del quale si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 5 e 6 del bando e dell’art. 153, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 217 del 2005 nonché eccesso di potere

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