TAR Catania, sez. II, sentenza 2024-01-18, n. 202400219
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Testo completo
Pubblicato il 18/01/2024
N. 00219/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00890/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 890 del 2015, proposto dalla ditta -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato G D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, in persona del Presidente pro tempore e -OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento della Commissione Provinciale per la Cassa Integrazione Guadagni in data -OMISSIS-, con il quale è stata respinta la richiesta di integrazione salariale presentata dalla ricorrente in data -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 novembre 2023 il dott. A S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Espone la ricorrente, operante nel settore dell’edilizia, di avere chiesto -OMISSIS- per ragioni legate alla riduzione dell’attività produttiva, l’ammissione al beneficio della cassa integrazione guadagni per n. 6 dipendenti di un proprio cantiere, per il periodo dal 10.03.2014 al 07.06.2014, onde garantire loro un reddito sostitutivo della retribuzione.
L’Istituto, con nota in data -OMISSIS-, ha richiesto la trasmissione di documentazione integrativa, cui la ditta ha provveduto il successivo -OMISSIS- comunicando che il personale dipendente non aveva effettuato prestazioni di lavoro straordinario durante il periodo di CIG e non aveva maturato ferie, fornendo un elenco delle principali ditte committenti, e precisando che l’attività lavorativa era ripresa in data 09.06.2014.
L’Amministrazione intimata, però, con provvedimento del -OMISSIS- respingeva la citata istanza di integrazione salariale, evidenziando a sostegno di tale diniego che “ La causa che ha determinato la sospensione dell’attività è attinente ai rapporti tra il committente e la ditta ”. Con nota pure del -OMISSIS- -OMISSIS- comunicava altresì alla ricorrente che, “ ai sensi delle disposizioni impartite dalla Direzione Generale del proprio Istituto con circolare n. 267/1987, le somme corrisposte come anticipazioni di integrazioni salariali ai dipendenti assumono, in mancanza della relativa autorizzazione o di annullamento della stessa, la natura di parte della retribuzione, al cui integrale pagamento il datore di lavoro è tenuto in base alla disciplina generale delle obbligazioni e dei contratti a prestazioni corrispettive ”, e che “ nel caso di domanda respinta o parzialmente accolta, l'azienda doveva perciò provvedere, per le ore che non sono state autorizzate, al versamento dei relativi contributi previdenziali e che per le domande respinte o parzialmente accolte relative al settore edile, ai sensi delle disposizioni della circolare 8111997 in materia contributiva, in presenza o meno di anticipazione del trattamento di integrazione salariale, l'azienda è tenuta al versamento della contribuzione virtuale commisurata all'intera retribuzione per i giorni o le ore di sospensione cui si riferisce la domanda stessa. ”
2. Per chiedere l’annullamento del ridetto provvedimento di diniego del trattamento