TAR Venezia, sez. I, sentenza 2022-08-08, n. 202201274

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. I, sentenza 2022-08-08, n. 202201274
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202201274
Data del deposito : 8 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/08/2022

N. 01274/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00078/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale-OMISSIS-8 del 20-OMISSIS-9, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato P L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa e -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza San Marco, 63;
Ministero dell'Economia e delle Finanze e -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per la dichiarazione di illegittimità e l’annullamento, con ogni conseguente statuizione,

-OMISSIS-) del decreto del -OMISSIS- del Ministero della Difesa direzione generale della previdenza -OMISSIS- e della leva -OMISSIS- –-OMISSIS-° -OMISSIS- – -OMISSIS-° sezione, di rigetto dell’istanza volta ad ottenere la declaratoria di causa di servizio, presentata dal -OMISSIS-;

2) del parere n. -OMISSIS- per le cause di servizio, preso atto del processo -OMISSIS-, con cui si deliberava il parere negativo al riconoscimento della causa di servizio;

Nonché per il risarcimento dei danni ai sensi e per gli effetti dell’art. 34, comma 4, cod. proc. amm.;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e dello -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno -OMISSIS-6 giugno 2022 il dott. F D e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

-OMISSIS-. Il -OMISSIS- “-OMISSIS-” in -OMISSIS-, presso la sede di -OMISSIS-, nel periodo decorrente dal -OMISSIS-OMISSIS-0 al -OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS-, con la mansione di -OMISSIS-.

-OMISSIS-.-OMISSIS-. Tornato in Italia e trasferito presso il -OMISSIS- gli veniva diagnosticata una “ neoplasia germinale mista del testicolo ” e veniva quindi sottoposto ad intervento chirurgico e a diversi trattamenti farmacologici.

-OMISSIS-.

2. In data -OMISSIS- presentava al Ministero della difesa domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e contestuale domanda di equo indennizzo, ritenendo la neoplasia al testicolo in rapporto causale con il servizio prestato in -OMISSIS-.

-OMISSIS-.

3. Nonostante le cure mediche, in data -OMISSIS- veniva dichiarato deceduto in seguito a: tumore maligno testicolo, metastasi polmonari, polmonite e insufficienza respiratoria acuta.

-OMISSIS-.

4. Con -OMISSIS- dava atto che il decesso si era verificato “ per neoplasia maligna del testicolo dx con metastasi polmonari complicata da polmonite e insufficienza respiratoria acuta ” e ascriveva la menomazione alla -OMISSIS-^ categoria della Tabella A.

-OMISSIS-.

5. Con parere del -OMISSIS- riteneva tuttavia che l’infermità accertata “ non può riconoscersi dipendente da causa di servizio ”, “ in quanto, nei precedenti di servizio dell’interessato, non risultano fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo alla genesi della neoplasia in questione. Infatti, pur non essendo note le cause, sono tuttavia stati individuati fattori di rischio ben definiti quali: presenza di un tumore nel testicolo controlaterale o di neoplasia a cellule germinali in situ ( -OMISSIS- ), una storia di criptorchidismo o di testicolo ritenuto, ritenuto testicolo ipotrofico, la sindrome di Klinefelter, la familiarità e l’età (-OMISSIS-5- -OMISSIS-). Pertanto è da escludersi ogni nesso di causalità o di concausalità non sussistendo, altresì nel caso di specie, precedenti infermità o lesioni imputabili al servizio che col tempo possano essere evolute in senso metaplastico. Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti (partecipazione alla missione in -OMISSIS- dal -OMISSIS--OMISSIS-0 a -OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS-, gli spostamenti sul territorio, le condizioni di ipervigilanza e le vaccinazioni) ”.

-OMISSIS-.

6. In adesione a tale parere, il Ministero della difesa respingeva la domanda di riconoscimento della causa di servizio con decreto del-OMISSIS-.

2. I ricorrenti, padre, madre e fratello del -OMISSIS-, hanno impugnato tale decreto di reiezione e gli atti ad esso presupposti sulla base del seguente motivo articolato in più censure.

Eccesso di potere per erronea interpretazione/o travisamento della situazione di fatto, errore sul presupposto, difetto di istruttoria, incongruità, illogicità. illegittimità e/o eccesso di potere per violazione dell’art. 3 della legge n. 24-OMISSIS-/90, sul nesso causale, insufficienza della motivazione e contraddittorietà .

Sotto un primo profilo si evidenzia come, qualora una “ grave forma tumorale ” insorga nel -OMISSIS- a seguito della partecipazione a missioni internazionali in contesti fortemente degradati ed inquinati da uranio impoverito, dovrebbe operarsi un’inversione dell’onere della prova del nesso causale, dovendo l’Amministrazione – non il -OMISSIS- – provare l’esistenza di fattori esogeni, dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica.

Nella fattispecie in esame l’Amministrazione non avrebbe dedotto alcun elemento di questo genere, limitandosi ad escludere il nesso di causalità sulla base di espressioni generiche.

Inoltre l’Amministrazione avrebbe indicato elementi causali, che nulla avrebbero a che fare con la specifica situazione del-OMISSIS-.

Sotto un secondo profilo il parere del -OMISSIS- non sarebbe adeguatamente motivato, non tenendo conto della ormai accertata correlazione tra alcune patologie tumorali e l'esposizione a polveri di minerali pesanti o uranio impoverito.

Sotto un terzo profilo, il -OMISSIS- avrebbe dovuto tenere in considerazione l’eventuale incidenza, quantomeno concausale, di fattori connessi al servizio, quali le ripetute vaccinazioni, con indebolimento delle difese immunitarie, il particolare stato di stress nei teatri operativi, l’effetto carcinogenico delle nano-particelle di metalli pesanti.

L’esposizione a radiazioni derivanti dalla contaminazione del terreno per l’uso di proiettili con uranio impoverito costituirebbe, quindi, una di quelle ipotesi di “ particolari condizioni ambientali ed operative ” che supererebbero i già elevati rischi connessi all’attività di un -OMISSIS- in missioni estere, cosicché sussisterebbero in tal caso i presupposti per il riconoscimento della dipendenza di una conseguente infermità da causa di servizio.

Oltre all’annullamento degli atti impugnati i ricorrenti hanno agito altresì per il risarcimento “ da perdita parentale iure hereditatis”, evidenziando che l’elemento soggettivo dell’illecito deriverebbe dal fatto che l’Amministrazione era da tempo a conoscenza del fatto che le-OMISSIS-, facenti parte del -OMISSIS-, utilizzassero munizioni contenenti uranio impoverito.

3. Il Ministero della Difesa e lo -OMISSIS-si sono costituiti, depositando una mera costituzione formale.

4. Con una prima ordinanza istruttoria -OMISSIS-questa Sezione ha quindi disposto l’acquisizione:

- da parte del Ministero della Difesa, di una documentata relazione sui fatti di causa, con particolare riferimento alle mansioni svolte dal -OMISSIS- nel corso della missione in -OMISSIS-, dal -OMISSIS-OMISSIS-0 al -OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS-;

- da parte del -OMISSIS- di verifica per le cause di servizio, di una documentata relazione sulla posizione del -OMISSIS- con particolare riferimento ai fattori di rischio indicati nel parere impugnato e contestati dai ricorrenti: “ presenza di un tumore nel testicolo controlaterale o di neoplasia a cellule germinali in situ (Germ Cell Neoplasia in Situ – GCNIS), una storia di criptorchidismo o di testicolo ritenuto, un testicolo ipotrofico, la sindrome di Klinefelter, la familiarità e l’età (-OMISSIS-5--OMISSIS-) ”.

4.-OMISSIS-. In adempimento a tale ordinanza il Ministero della Difesa ha depositato la relazione richiesta allegando:

a) lo stato di servizio del-OMISSIS-;

b) la documentazione caratteristica del -OMISSIS- relativa alla missione in -OMISSIS-;

c) una relazione del -OMISSIS-, in cui nel descrivere le mansioni svolte dal -OMISSIS- si precisava in particolare che lo stesso:

- “ è sempre stato impiegato nel -OMISSIS- -OMISSIS-”;

- “alloggiava in una tenda pneumatica”;

- svolgeva un servizio stanziale, “ e per attività di configurazione delle postazioni -OMISSIS- presso altri siti, sarà uscito dalla base massimo in 2/3 occasioni”;

- “il servizio esterno svolto dal nominato era pressoché nullo e non sono stati effettuati poligoni in Teatro Operativo”.

d) una relazione dell’ispettorato generale di Sanità Militare da cui risulterebbe che dai campionamenti eseguiti nel campo del ricorrente non sono stati rilevati “ radionuclidi in concentrazioni superiori a quelle normalmente riscontrate nel fondo ambientale ”.;

e) una ulteriore relazione informativa in cui il medesimo -OMISSIS-precisava:

- che il-OMISSIS-, “ per la natura dell’incarico svolto, non era soggetto, di massima, a spostamenti logistici e/o operativi all’interno della provincia di -OMISSIS- ”;

- che gli unici spostamenti accertati sono quelli da e per l’aeroporto di -OMISSIS-, situato all’interno della base ad una distanza di circa -OMISSIS- o 2 Km.;

- di non poter escludere che il-OMISSIS- abbia effettuato “ al massimo -OMISSIS- o 2 spostamenti logistici, in 6 mesi, verso le -OMISSIS-distanti qualche decina di Km” :

- che gli spostamenti avvenivano tramite veicoli blindati con circolazione forzata dell’aria e i militari indossavano l’uniforme in dotazione, occhiali protettivi e “ foulard per coprire naso e bocca ”;

- di non poter escludere il coinvolgimento di unità nel supporto logistico per il montaggio di apparati -OMISSIS-su veicoli in dotazione ai -OMISSIS-.

4.2. Sempre in esecuzione di tale prima ordinanza istruttoria, il Ministero delle Finanze depositava una relazione medico legale del -OMISSIS- di verifica in cui venivano evidenziati i possibili fattori causali dell’insorgenza della malattia, ma non veniva svolto alcun puntuale riferimento alla specifica situazione clinica del-OMISSIS-.

5. Con una seconda ordinanza istruttoria dell’-OMISSIS- -OMISSIS--OMISSIS-, tenuto conto della perizia medica depositata dai ricorrenti con cui si attestata che il servizio, prestato dal-OMISSIS- nel corso della missione in -OMISSIS-, sarebbe causa della patologia che ne ha determinato il decesso, questa Sezione ha disposto una consulenza tecnica d’ufficio per rispondere al seguente quesito:

- “ se il servizio prestato dal signor -OMISSIS-OMISSIS- in -OMISSIS-, dal -OMISSIS-OMISSIS-0 al -OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS-, possa considerarsi o meno causa o concausa, secondo i generali criteri di probabilità logico-scientifica, dell’infermità dedotta nel ricorso”.

5.-OMISSIS-. All’esito delle operazioni peritali, il C.T.U. -OMISSIS- ha depositato la propria relazione in cui ha concluso che “ non è possibile riconoscere il nesso causale e/o concausale fra l’attività espletata dal sig.-OMISSIS- nella missione in -OMISSIS- e la diagnosticata neoplasia al testicolo ”.

6. All’udienza del -OMISSIS-6 giugno 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

7. Alla luce dell’approfondita istruttoria svolta le censure proposte non risultano condivisibili.

In ragione sia delle mansioni quasi del tutto stanziali – all’interno della base di -OMISSIS-– e della natura della neoplasia diagnosticata, il decesso del-OMISSIS- non risulta ascrivibile a causa di servizio.

Sul punto sono in particolare significative le considerazioni svolte dal Consulente tecnico d’Ufficio secondo cui: “ La neoplasia del testicolo che ha condotto a morte il sig.-OMISSIS-, come tutte le patologie neoplastiche, è pur sempre una patologia ad etiopatogenesi multifattoriale, ovvero che può riconoscere molteplici fattori etiopatogenetici, molti noti (quali il criptorchidismo, le anomalie genetiche, la familiarità), ma altri ancora non ben conosciuti (ad es. alterazioni dei recettoriali ormonali). Di certo dall’esame della documentazione sanitaria i ‘classici’ fattori di rischio non sono evincibili nel caso del sig.-OMISSIS-. Tuttavia non può sottostimarsi l’osservazione scientifica che la suscettibilità alla radioinduzione dei tumori per quanto riguarda i testicoli è molto bassa se non assente ”.

In definitiva il C.T.U. ha rilevato che “ Il nesso causale fra esposizione ad amianto impoverito e sviluppo di neoplasie è ancora oggetto di studio;
lavori scientifici ammettono – sia pure con criterio probabilistico – un aumento della insorgenza di alcune neoplasie nella popolazione -OMISSIS- in eccesso rispetto alla popolazione generale, in particolare quelle riguardanti l’apparato ematopoietico (leucemie e linfomi) e le patologie a carico della tiroide. Non quelle a carico degli organi genitali
”.

7.-OMISSIS-. L’azione di annullamento proposta dai ricorrenti non può quindi essere accolta.

8. Per le medesime ragioni – l’insussistenza del nesso di causalità tra il servizio svolto e l’insorgere della patologia del-OMISSIS- - non può altresì essere accolta la domanda di risarcimento “ da perdita parentale iure hereditatis”, proposta dai ricorrenti.

8.-OMISSIS-. Per mere ragioni di completezza si precisa che qualora proposta iure proprio – come parrebbe corretto - la domanda di risarcimento del danno per perdita parentale dovrebbe invece ritenersi inammissibile per difetto di giurisdizione, in favore del giudice ordinario.

Difatti, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. Un., 5 maggio 20-OMISSIS-4, n. 9573;
id.

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