TAR Venezia, sez. I, ordinanza collegiale 2021-08-11, n. 202101011

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. I, ordinanza collegiale 2021-08-11, n. 202101011
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202101011
Data del deposito : 11 agosto 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/08/2021

N. 00448/2018 REG.RIC.

N. 01011/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00448/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 448 del 2018, proposto da


-OISSIS-e -OISSIS-, quali rispettivamente figlia e coniuge di -OISSIS-, rappresentate e difese dall'avvocato P S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliata in Venezia, Piazza San Marco, 63;

per l’accertamento

del diritto delle ricorrenti al risarcimento dei danni tutti iure hereditatis (-OISSIS-, morale, patrimoniale ed esistenziale) derivanti dalla gravissima -OISSIS- contratta durante il servizio militare dal loro congiunto -OISSIS- per esposizione al gas Radon e che lo ha condotto al decesso;

e per la conseguente condanna

del Ministero della Difesa al risarcimento dei danni tutti (-OISSIS-, morale, patrimoniale ed esistenziale) patiti in vita dal signor -OISSIS-.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Relatore nell'udienza del giorno 17 giugno 2021, tenutasi da remoto, il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori, in modalità videoconferenza, come specificato nel verbale;


Rilevata l’istanza di ammissione di consulenza tecnica d’ufficio medico-legale proposta dalle ricorrenti con il ricorso e ribadita in sede di udienza;

Ritenuto necessario, ai fini della decisione, effettuare approfondimenti istruttori per accertare l’incidenza causale dell’attività di servizio espletata dal signor -OISSIS- presso il -OISSIS-nell’insorgere della -OISSIS- dedotta nel ricorso nonché per determinare il quantum dell’eventuale risarcimento spettante alle ricorrenti;

Ritenuto che, trattandosi di approfondimenti istruttori che richiedono particolari competenze tecniche, sia necessario nominare un consulente tecnico d’ufficio (C.T.U.) ai sensi dell’art. 67 cod. proc. amm.;

Ritenuto di dare mandato al dirigente preposto alla Direzione Regionale I.N.A.I.L. per il Veneto di individuare entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione della presente ordinanza, il medico legale per lo svolgimento dell’accertamento tecnico di seguito specificato;

Ritenuto in particolare di assegnare al C.T.U. il compito:

A) in via preliminare - esaminati gli atti ed i documenti di causa, nonché gli altri documenti giudicati necessari presso l’Amministrazione di appartenenza, sentite le parti ed i loro consulenti tecnici eventualmente nominati – di accertare se il quantum dei danni richiesti dalle ricorrenti possa o meno superare l’importo delle somme già riconosciute loro da Amministrazioni statali, nell’esatto ammontare, anche se di futura effettiva corresponsione, e risultanti dagli atti di causa;

B) in caso di esito positivo di tale preliminare accertamento - esaminati gli atti ed i documenti di causa, nonché gli altri documenti giudicati necessari presso l’Amministrazione di appartenenza, sentite le parti ed i loro consulenti tecnici eventualmente nominati, esperite le indagini tecniche ritenute eventualmente necessarie, e tenuto conto dell’età, delle eventuali concause dovute a fattori -OISSIS-– di rispondere ai seguenti ulteriori quesiti:

1) se il servizio prestato dal signor -OISSIS- presso il -OISSIS-, nella -OISSIS-“ (Centrale) Sala Operativa – Sistema -OISSIS- ” possa considerarsi o meno causa o concausa, secondo i generali criteri di probabilità logico-scientifica, dell’-OISSIS- dedotta nel ricorso (-OISSIS-) e del successivo decesso dello stesso;

2) in caso di risposta positiva al primo quesito, accertare e quantificare il danno patrimoniale e non patrimoniale subito dal signor -OISSIS- dall’insorgere dell’-OISSIS- dedotta nel ricorso sino al decesso;

Il Consulente Tecnico d’Ufficio trasmetterà lo schema della propria relazione alle parti, ovvero, se nominati, ai loro consulenti tecnici di parte, entro il termine di giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla data di prestazione del giuramento, come di seguito fissata.

I consulenti tecnici di parte, se nominati, dovranno trasmettere al Consulente Tecnico d’Ufficio le proprie osservazioni entro il successivo termine di giorni 15 (quindici);

La relazione scritta finale del Consulente Tecnico d’Ufficio, con le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse, dovrà essere depositata nella Segreteria della Sezione nel termine di giorni 90 (novanta), decorrenti dalla data di prestazione del giuramento innanzi al Giudice relatore, che avrà luogo presso la sede del Tribunale il giorno 6 ottobre 2021 ad ore 14.00, previo avviso alle parti ed al C.T.U., a cura della Segreteria;

Fino alla data del giuramento è data facoltà alle parti di nominare consulente tecnico di parte, nei modi previsti dall’art. 67 del CPA;

Ritenuto di stabilire in Euro 1.000,00 l’anticipo del compenso del C.T.U., ordinandone la corresponsione in via provvisoria a carico delle ricorrenti, e di rinviare alla sentenza definitiva ogni decisione sulla ripartizione delle spese di giudizio e sulla liquidazione del compenso definitivo del C.T.U., previa produzione da parte di quest’ultimo di apposita nota spese;

Ritenuto di fissare, per il prosieguo della causa, la pubblica udienza del 23 marzo 2022.

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