TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2017-04-21, n. 201704836
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Testo completo
Pubblicato il 21/04/2017
N. 04836/2017 REG.PROV.COLL.
N. 04107/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4107 del 2005, proposto da:
Comune di Rieti, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. C P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. M M in Roma, via degli Scipioni, 132;
contro
Regione Lazio, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avv. R M P, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Marcantonio Colonna, 27;
Agenzia Lazio Lavoro, Azienda Usl di Latina, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della Determinazione del 30 novembre 2004, n. 5341 della Regione Lazio, con cui è stata ridotta l’integrazione del premio dovuto per la stabilizzazione di n. 109 LSU.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;
Viste le memorie difensive;
Vista la nota del 17 marzo 2017 con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice la dott.ssa L M;
Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2017, i difensori come specificato nel verbale;
Premesso:
che il Comune ricorrente ha impugnato la Determinazione del 30 novembre 2004, n. 5341 della Regione Lazio;
che la Regione intimata si è costituita in giudizio per resistere al gravame;
che, con ordinanza n. 5760 del 13 ottobre 2005, la sez. I Ter ha respinto l’istanza cautelare;
che, con nota del 17 marzo 2017, il Comune ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese;
che, all’udienza pubblica del 19 aprile 2017, la difesa della Regione ha aderito ad entrambe le richieste;
che, all’esito, la causa è stata trattenuta in decisione;
Considerato:
che deve darsi atto della cessazione della materia del contendere;
che le spese possono compensarsi, stante l’accordo fra le parti;