TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2017-04-21, n. 201704836

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2017-04-21, n. 201704836
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201704836
Data del deposito : 21 aprile 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/04/2017

N. 04836/2017 REG.PROV.COLL.

N. 04107/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO I

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4107 del 2005, proposto da:
Comune di Rieti, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. C P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. M M in Roma, via degli Scipioni, 132;

contro

Regione Lazio, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avv. R M P, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Marcantonio Colonna, 27;
Agenzia Lazio Lavoro, Azienda Usl di Latina, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

della Determinazione del 30 novembre 2004, n. 5341 della Regione Lazio, con cui è stata ridotta l’integrazione del premio dovuto per la stabilizzazione di n. 109 LSU.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;

Viste le memorie difensive;

Vista la nota del 17 marzo 2017 con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;

Visto l'art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice la dott.ssa L M;

Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2017, i difensori come specificato nel verbale;


Premesso:

che il Comune ricorrente ha impugnato la Determinazione del 30 novembre 2004, n. 5341 della Regione Lazio;

che la Regione intimata si è costituita in giudizio per resistere al gravame;

che, con ordinanza n. 5760 del 13 ottobre 2005, la sez. I Ter ha respinto l’istanza cautelare;

che, con nota del 17 marzo 2017, il Comune ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese;

che, all’udienza pubblica del 19 aprile 2017, la difesa della Regione ha aderito ad entrambe le richieste;

che, all’esito, la causa è stata trattenuta in decisione;

Considerato:

che deve darsi atto della cessazione della materia del contendere;

che le spese possono compensarsi, stante l’accordo fra le parti;

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