TAR Venezia, sez. II, sentenza breve 2023-04-20, n. 202300519
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Testo completo
Pubblicato il 20/04/2023
N. 00519/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00386/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 386 del 2023, proposto da Sicea S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A B, F B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Padova, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati R T, S V, M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Sice S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuliano Neri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa incidentale sospensione della esecutività:
- del Decreto del Direttore Generale dell'Università degli Studi di Padova Rep. N. 942/2023 – Prot. n. 38653 del 3.3.2023, recante l'aggiudicazione in favore di Sice S.r.l. dell'appalto cui è associato il CIG 9553099AAD, nonché della relativa comunicazione ai concorrenti non affidatari ai sensi dell'art. 76, co.5, lett. a), d.lgs. 50/2016 di pari data;
- dei verbali di gara tutti, ed in particolare di quelli dell'8.2.2023 e del 21.2.2023;
- ove occorrer possa, dei Punti 4), 10) e 15) del Disciplinare di gara, ove intesi nel senso di non richiedere ai concorrenti, a pena di esclusione, l'immediata allegazione alla busta amministrativa della dichiarazione relativa alla connotazione qualificante del subappalto cui gli stessi intendessero dare corso in fase esecutiva delle opere;
- di ogni atto ad essi correlato, antecedente o susseguente, ancorché non conosciuto;
nonché per la declaratoria di inefficacia
ai sensi degli artt. 121-122 c.p.a., del Contratto di appalto che dovesse essere stato medio tempore stipulato fra l'Amministrazione e l'operatore odierno controinteressato;
e con espressa richiesta
ai sensi dell'art. 124 c.p.a., di risarcimento in forma specifica con il conseguente subentro nel Contratto di appalto - subentro al quale l'odierna ricorrente si dichiara sin d'ora disponibile - ovvero, in subordine, di risarcimento per equivalente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Padova e di Sice S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2023 la dott.ssa Elena Garbari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con il ricorso in epigrafe Sicea S.r.l., odierna ricorrente, impugna il decreto del direttore generale dell’Università degli studi di Padova che ha aggiudicato a Sice S.r.l., in base al criterio del minor prezzo, l’appalto di lavori per l’intervento di ristrutturazione del complesso “Collegio Morgagni”, avente un valore base d’asta di 5.320.000 euro.
Espone la società:
- che i lavori oggetto di affidamento rientravano nella categoria prevalente OG1 (Edifici civili e industriali) per un importo di € 3.738.466,36 e nella categoria scorporabile OG11 (Impianti tecnologici) per un importo di € 1.581.533,64;
- che il punto 4 del disciplinare di gara prevedeva tra i requisiti di partecipazione l’attestazione di qualificazione rilasciata da SOA in corso di validità per le categorie e classifiche adeguate alle categorie e all’importo di lavori (per la categoria OG1 la classifica IV bis e per la categoria OG11 la classifica III bis);
- che il successivo Punto 10.5) del disciplinare stabiliva che “ Il concorrente deve indicare dettagliatamente, all’atto dell’offerta, compilando l’apposita sezione D “Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento (Articolo 105 del Codice - Subappalto)” della Parte II del DGUE, la parte di lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato, ai sensi dell’art. 105, comma 4 del Codice ”;
- che la stazione appaltante aveva previsto come subappaltabile una percentuale massima di lavori pari al 40% dell’importo complessivo posto a base di gara;
- che presentavano offerta 17 operatori economici e, redatta la graduatoria, la prima offerta risultata non anomala era quella della controinteressata, e - a seguire - quella della ricorrente;
- che verificata la documentazione amministrativa, in applicazione del metodo dell’inversione procedimentale ex art. 133, comma 8 del d.lgs. 50/2016, il seggio rilevava, da un lato, che l’attestato di qualificazione posseduto da SICE S.r.l. in relazione alla categoria OG11 (recante classifica II) non risultava sufficiente a coprire la quota di esecuzione dei lavori relativi alla categoria stessa, dall’altro, che, nel DGUE presentato l’impresa aveva dichiarato di voler subappaltare i lavori ricondotti alla predetta categoria; la stazione appaltante attivava quindi il soccorso istruttorio, invitando la società a chiarire le modalità con cui intendeva eseguire la parte non coperta della categoria di lavori OG11 e ad indicare la percentuale massima di lavorazioni che intendeva subappaltare, considerata la percentuale massima del 40% fissata dalla lex specialis .
La concorrente dichiarava gli importi che intendeva subappaltare per le due categorie di prestazioni, complessivamente inferiori alla soglia massima.
Tanto premesso in fatto, la