TAR Roma, sez. III, sentenza breve 2022-09-26, n. 202212149
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Testo completo
Pubblicato il 26/09/2022
N. 12149/2022 REG.PROV.COLL.
N. 08998/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.pa. sul ricorso NRG 8998/2022, proposto da Regione autonoma della Sardegna, in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dagli avv.ti M P, A S e G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della transizione ecologica, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente-ARERA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12,
nei confronti
– di Snam s.p.a., corrente in San Donato Milanese (MI), in persona del legale rappresentante pro tempore , controinteressata, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Clarizia e Mario Pagliarulo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e
– di Ricerca sul sistema energetico-RSE s.p.a., corrente in Milano, in persona del rappresentante legale pro tempore , non costituita in giudizio,
per l'annullamento
del DPCM 29 marzo 2022 (in G.U. n. 125 del successivo 30 maggio), recante “ Individuazione delle opere e delle infrastrutture necessarie al phase out dell'utilizzo del carbone in Sardegna e alla decarbonizzazione dei settori industriali dell'Isola ”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione delle sole Amministrazioni statali intimate e di Snam s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore alla Camera di consiglio del 14 settembre 2022 il dott. Silvestro Maria Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. – A seguito delle disposizioni del DL 14 ottobre 2019 n. 111 (conv. modif. dalla l. 12 dicembre 2019 n. 141 –le cui disposizioni, ai sensi dell’art. 8-bis, son applicabili pure alle Regioni a statuto speciale, anche ai fini dell’art. 10 della l.c. 18 ottobre 2001 n. 3–, è stato emanato dagli allora MIT e MATTM il Piano Nazionale integrato per l’energia e il clima-PNIEC 2019.
Esso ha posto, tra l’altro, gli obiettivi nazionali al 2030 circa l’efficienza energetica, sulle fonti c.d. rinnovabili e per la riduzione delle emissioni di CO2, in una coi correlati obiettivi sulla sicurezza energetica, il rafforzamento e la creazione di nuove interconnessioni delle reti di trasmissione e di distribuzione dell’energia, oltre al mercato unico di questa. In tal ambito, i §§ 2), 3) e 4) del PNIEC 2019 si son soffermati sulle misure di decarbonizzazione per la generazione di energia elettrica entro il 2025, obiettivo, questo, subordinato a vari interventi, sia per il potenziamento strutturale del sistema elettrico, sia per la phase out dal carbone relativa ai settori industriali, specie quelli più energivori. Al riguardo, il PNIEC s’è rivolto pure al settore industriale sardo, per il quale è stato previsto un complesso di interventi, idonei, in tesi, ad assicurare sicurezza, equità e continuità delle forniture di gas naturale gli utenti sardi.
In particolare, gli obiettivi del PNIEC per la Sardegna s’inverano: a) nel rifornire di gas naturale liquefatt-GNL le industrie sarde, le reti di distribuzione cittadine già esistenti (in sostituzione del propano e già oggi compatibili col gas naturale e in costruzione); b) nel sostituire i carburanti per il trasporto pesante; c) nel sostituire i carburanti marini tradizionali con GNL mercé la graduale introduzione del limite di 0,1% di zolfo per mezzi portuali e traghetti; 4) nell’alimentare a GNL le centrali termoelettriche da avviare al phase-out dall’alimentazione a carbone; 5) nel trasporto del GNL dal continente ai porti isolani, nonché nell’assicurare agli utenti sardi connessi alle reti di distribuzione prezzi in linea con quelli del resto d'Italia, mediante acconce misure regolatorie; 6) nell’assicurare gli utenti sardi l’equità e la continuità delle forniture, mediante il collegamento dei depositi costieri in costruzione e in via di autorizzazione con i terminali di rigassificazione operanti in Italia, che si doteranno d’un sistema di reloading gestito dal TSO (T ransmission system operator , ora nella specie la SNAM s.p.a.).
A tali scopi, la RSE s.p.a., su mandato dell’Autorità di regolazione ed in base alla deliberazione n. 335/2019/R/GAS del 30 luglio 2019, ha condotto lo studio sull’« Approvvigionamento energetico della regione Sardegna (anni 2020-2040) », citato nel PNIEC stesso.
Essendo nel frattempo intervenuta la pandemia di SARS-Covid2, per attuare gli obiettivi stessi del PNIEC è allora stato emanato l’art. 50, co. 1, lett. c) del DL 16 luglio 2020 n. 76 (conv. modif. dalla l. 11 settembre 2020 n. 120), con cui è stato modificato l’art. 7-bis del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152.
In particolare, il nuovo art. 7-bis prescrive che «… 2-bis. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente…, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro per i beni e le attività culturali…, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome…, individua, con uno più decreti, successivamente aggiornati, ove necessario, con cadenza semestrale, le tipologie di progetti e le opere necessarie per l'attuazione del… PNIEC, nonché le aree non idonee alla realizzazione di tali progetti o opere, tenendo conto delle caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche, paesaggistiche e morfologiche e delle aree sia a terra che a mare caratterizzate dalla presenza di siti di interesse nazionale da bonificare ovvero limitrofe… //// 2-ter. L'individuazione delle aree di cui al comma 2-bis deve avvenire nel rispetto delle esigenze di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, nonché delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici e del suolo, tenuto conto dei suoli degradati le cui funzioni ecosistemiche risultano pregiudicate in modo irreversibile e definitivo… /// 2 -quater. Per la realizzazione delle opere di cui al comma 2-bis occorre privilegiare, ove possibile, l'utilizzo di superfici di strutture edificate, comprese le piattaforme petrolifere in disuso …».
Dal canto suo, il successivo art. 60, co. 6 stabilisce che, per «… realizzare il rilancio delle attività produttive nella regione Sardegna, garantendo l'approvvigionamento di energia all'isola a prezzi sostenibili e in linea con quelli del resto d'Italia, assicurando al contempo la compatibilità con l'ambiente e l'attuazione degli obiettivi del PNIEC, in tema di rilancio industriale, di decarbonizzazione dei consumi e di phase out delle centrali a carbone presenti nella regione Sardegna, è considerato parte della rete nazionale di trasporto, anche ai fini tariffari, l'insieme delle infrastrutture di trasporto e rigassificazione di necessarie al fine di garantire la fornitura di gas naturale mediante navi spola a partire da terminali di rigassificazione italiani regolati e loro eventuali potenziamenti fino ai terminali di rigassificazione da realizzare nella regione stessa …».
2. – Al contempo, la RSE s.p.a. ha definito il proprio studio, descrivendo varie configurazioni per un ottimale approvvigionamento di GNL per la Sardegna, tra cui quella c.d. “ISOLA”, attinente ad un tipo d’interconnessione “virtuale”.
Ad avviso del rapporto RSE 2020, la configurazione c.d. ISOLA reca maggiori risparmi, a suo dire perché i maggiori costi da investimenti infrastrutturali sarebbero ben compensati da minori costi d’acquisto di vettori energetici e dai costi delle esternalità ambientali. Invero, l’introduzione del metano nel sistema energetico sardo sarebbe vantaggioso sia a livello di sistema, sia per gli utenti finali, il metano sostituendo progressivamente nel tempo i vari combustibili fossili meno sostenibili e più costosi (e sempre meno disponibili nei relativi mercati). Dal che, ad avviso di RSE s.p.a. la soluzione ottimale, in termini di minori costi complessivi per il sistema, è l’ipotesi di sviluppo “moderato” delle reti di distribuzione (cioè limitata ai bacini con lavori completati o già avviati), invece di un’immediata diffusione capillare nell’isola.
Sul punto ed in risposta al contenuto di tal documento RSE, la Regione autonoma della Sardegna, con nota del 7 ottobre 2020 rivolta all’ARERA ed alla RSE s.p.a., ha reso loro noto d’aver costituito con apposita delibera della Giunta regionale un tavolo “ Agenda Industria ", per affrontare i vari temi inerenti al sistema industriale della Sardegna.
In allegato a detta nota, la Regione ha trasmesso loro un documento di articolate osservazioni sullo studio RSE, a suo dire per costruire un modello condiviso anche con le imprese sarde. La Regione ha precisato al riguardo, al di là di varie tematiche tecniche di dettaglio, gli aspetti critici inerenti ai singoli assetti delineati in sede di studio RSE. In