TAR Bari, sez. III, sentenza 2017-10-30, n. 201701105

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2017-10-30, n. 201701105
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201701105
Data del deposito : 30 ottobre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/10/2017

N. 01105/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00198/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 198 del 2017, proposto da D I G, rappresentato e difeso dall’avvocato M A C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A C in Bari, via Capruzzi, 184;

contro

Comune di Motta Montecorvino, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato A M, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Sagarriga Visconti, 64;

per l’accertamento

della illegittimità del silenzio rifiuto serbato dall’Ente espropriante - Comune di Motta Montecorvino - sulla istanza presentata dall’odierno ricorrente in data 20 maggio 2014 e rinnovata in data 27 luglio 2016 volta ad ottenere l’instaurazione del procedimento di determinazione definitiva dell’indennità di espropriazione previsto dell’art. 21 d.p.r. n. 327/2001 e del connesso obbligo di provvedere alla costituzione del collegio arbitrale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Motta Montecorvino;

Viste le memorie difensive;

Vista l’istanza depositata in data 17.10.2017, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;

Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c) e 85, comma 9 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2017 per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Rilevato che:

- l’odierno ricorrente D I G è proprietario di un fondo agricolo sito nel Comune di Motta Montecorvino, a confine del centro abitato, identificato nel catasto terreni al Fg. 13, Mappali nn. 19, 20 e 361 della superficie rispettivamente di mq. 3.678,00, 2.755,00 e 2.755,00;

- detto fondo era interessato dalla procedura di espropriazione per causa di pubblica utilità promossa dall’Ente comunale per la realizzazione dei “lavori di consolidamento del centro abitato - Zona Bicocca” approvati con deliberazione consiliare n. 13 del 25 giugno 2009;

- in esecuzione di detta deliberazione il Comune disponeva l’anticipato possesso di parte dell’area di proprietà del ricorrente e precisamente di mq. 1.826,33 per occupazione permanente, mq. 2.422,67 per occupazione temporanea e mq. 67,50 per servitù;

- per l’acquisizione di dette aree il Comune determinava la misura provvisoria delle indennità nell’importo complessivo di €. 1.343,65, offerto e non accettato dal D I;

- nel corso dei lavori, risultati inutili i tentativi per un accordo bonario, l’interessato con nota in data 20 maggio 2014 richiedeva al Comune che la determinazione definitiva dell’indennità a lui spettante fosse effettuata con il procedimento previsto dall’art. 21 d.p.r. n. 327/2001, designando quale tecnico di propria fiducia il dr. M M e chiedendo di procedere alla nomina di due tecnici, quello indicato dal ricorrente e quello scelto dall’Ente comunale;

- in attesa della nomina dei due tecnici il ricorrente richiedeva al Presidente del Tribunale Civile di Foggia la nomina del terzo tecnico ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell’art. 21 d.p.r. n. 327/2001;

- in data 22 luglio 2014 il Presidente del Tribunale con provvedimento in data 7 ottobre 2014 nominava il terzo tecnico nella persona del dr. M V;

- con lettera prot. n. 7 del 31 ottobre 2014, a mezzo e-mail, veniva rimessa al Comune di Motta Montecorvino copia del predetto provvedimento di nomina del terzo tecnico, con la contestuale richiesta di avvio del procedimento di determinazione definitiva della indennità di espropriazione;

- entrambe le richieste del 20 maggio 2014 e del 31 ottobre 2014 rimanevano prive di riscontro;

- perdurando l’inadempimento dell’Ente, il D I in data 27 luglio 2016 inviava al Comune di Motta Montecorvino la comunicazione con la quale ribadiva di non accettare l’indennità provvisoria offertagli e rinnovava la richiesta di nomina dei due tecnici;

- stante l’inerzia del Comune, il D I proponeva ricorso ex art. 117 cod. proc. amm. notificato in data 8.2.2017;

Considerato che, subito dopo la proposizione del presente ricorso, il Comune di Motta Montecorvino avviava la procedura preordinata all’emissione del decreto acquisitivo ex art. 42 bis d.p.r. n. 327/2001 (cfr. nota prot. n. 374 del 21.2.2017);

Ritenuto che - come evidenziato da parte ricorrente nella nota depositata in data 17.10.2017 - tale circostanza, sopravvenuta al ricorso, impedisce il riconoscimento della indennità di espropriazione e quindi l’utilità di attivare la procedura di stima prevista dal citato art. 21 d.p.r. n. 327/2001;

Ritenuto che ciò determina l’improcedibilità della domanda proposta avverso il silenzio del Comune di Motta Montecorvino per sopravvenuto difetto di interesse, stante la nota di parte ricorrente del 17.10.2017 ed essendo venuta meno l’inerzia dell’Amministrazione comunale;

Ritenuto che, in considerazione della peculiarità della fattispecie, sussistono giuste ragioni di equità per compensare le spese di lite;

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