TAR Catania, sez. IV, ordinanza cautelare 2019-02-04, n. 201900079
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Pubblicato il 04/02/2019
N. 00079/2019 REG.PROV.CAU.
N. 00040/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 40 del 2019, proposto da:
Società Agricola Semplice Aquila, in persona del legale rappresentante p.t ., rappresentato e difeso dagli avvocati G S, V R, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G S, in Giustizia, Pec Registri;
contro
Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante p.t ., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento di accertamento definitivo del credito del 15 ottobre 2018 numero AGEA.2018.80389 di protocollo successivamente pervenuto, con il quale l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura- AGEA ha accertato la sussistenza di un credito della medesima Amministrazione pari ad euro 63.969,73 e cioè all’importo dei contributi comunitari percepiti dalla società ricorrente e relativi al regime di pagamento unico per la campagna 2015;
- nonché della relativa nota di trasmissione del 15 ottobre 2018 numero di protocollo AGEA.2018.80390 con cui l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura- AGEA intima la restituzione della somma complessiva di euro 64.312,85 (comprensiva di interessi maturati sulla sorte capitale);
- di ogni altro atto e/o provvedimento amministrativo, precedente o successivo, presupposto o consequenziale, comunque connesso, ivi espressamente compreso il rapporto n.334/11-0 del 25/6/2018 redatto dalla Sezione di Polizia Giudiziaria Carabinieri Unità Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Enna nei confronti di Soc. Agr. Semplice AQUILA, ad oggi sconosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2019 il dott. F B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che la vicenda in esame richiede un più accurato approfondimento, anche con riguardo ad alcuni problematici aspetti di fatto, che può aver luogo nella più appropriata fase di trattazione del merito;
Ritenuto che, a tal fine, le parti in causa debbano essere onerate a produrre in giudizio:
a) a carico della società ricorrente - copia leggibile della domanda di aiuti 2015;
b) a carico della resistente Agea: schema riassuntivo che individui esattamente i terreni dichiarati dalla Società agricola Aquila, per i quali sarebbe stata accertata l’insussistenza della dichiarata conduzione;
Ritenuto che le esigenze cautelari della parte ricorrente appaiono allo stato tutelabili attraverso la mera fissazione dell’udienza pubblica di trattazione del merito, come previsto e consentito dall’art. 55, co. 10, c.p.a.;