TAR Palermo, sez. I, ordinanza collegiale 2014-11-25, n. 201403046
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N. 03046/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01059/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1059 del 2013, proposto da:
Associazione Messinese Musica Jazz "The Brass Group" - Messina, rappresentato e difeso dall'avv. A L C, con domicilio eletto presso Fabrizio Di Maria in Palermo, Via Torquato Tasso, 58;
contro
Assessorato del Turismo dello Sport Spettacolo della Regione Siciliana, Dip.to Regionale del Turismo Sport Spettacolo della Regione Siciliana, Regione Siciliana, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Palermo, Via A. De Gasperi, 81;
nei confronti di
Associazione Culturale Darshan, Associazione Orchestra Da Camera di Messina, Associazione Kandinskij, Associazione Giovanile Musicale A.Gi.Mu.S.;
per l'annullamento
del Decreto del 24/12/2012 del Dirigente Generale dell'Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, pubblicato sulla G.U.R.S. Parte 1 n° 11 dell'1/03/2013, degli allegati "A" e "B" e di tutti gli atti prodromici, conseguenziali e connessi con i quali è stato "approvato il piano di ripartizione e di assegnazione della somma di € 1.140.000,00 sul pertinente capitolo 473733 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio 2012, di cui all'allegato "B" che costituisce parte integrante del provvedimento" e dal quale ultimo risulta che la domanda di contributo dell'associazione ricorrente, pur essendo "ammissibile non beneficia di contributo", (vedi Allegato "A" Associazioni di interesse provinciale - n° 28 Elenco) e, in particolare, nella parte in cui introduce un nuovo criterio di valutazione definito "valutazione d'ufficio", nella parte in cui ammette a contributo solamente le associazioni che hanno ottenuto almeno 7 da parte del nucleo di valutazione e un totale non inferiore a 17 e, conseguentemente, sommando i due punteggi, ammette a finanziamento le associazioni concorrenti che, senza l'applicazione e l'aggiunta dell'illegittimo punteggio "d'ufficio", sarebbero state invece escluse.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Assessorato del Turismo dello Sport Spettacolo della Regione Siciliana, del Dip.to Regionale del Turismo Sport Spettacolo della Regione Siciliana e della Regione Siciliana;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 novembre 2014 la dott.ssa C C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista l’ordinanza collegiale n. 922 del 28 marzo 2014, comunicata in pari data via pec, con la quale è stato ordinato alla parte ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti di tutte le associazioni di interesse provinciale utilmente inserite nel piano di ripartizione dei contributi impugnato e di rinnovare la notificazione del ricorso a quelle associazioni, già espressamente individuate come controinteressate, nei cui confronti non risulta perfezionata;
ritenuto che alla parte è stato assegnato, per la notificazione, il termine di novanta giorni decorrenti dalla comunicazione dell’ordinanza e l’ulteriore termine di quindici giorni per il deposito della relativa prova presso la Segreteria della Sezione, fissando per l’ulteriore trattazione del ricorso l’udienza pubblica dell’11 novembre 2014;
rilevato che in data 26 giugno 2014 la parte ha provveduto ad effettuare le notificazioni ai soggetti controinteressati ed in data 9 luglio 2014 ha depositato in Segreteria prova delle notificazioni compiute;
vista l’istanza depositata in data 3 ottobre 2014, con la quale il difensore chiede di essere rimesso in termini, non essendo andate a buon fine tutte le notificazioni prescritte;
ritenuto che l’istanza può trovare accoglimento, essendo stati dedotti giustificabili impedimenti di fatto