TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 2017-11-13, n. 201701315
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Testo completo
Pubblicato il 13/11/2017
N. 01315/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00595/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 595 del 2017, proposto da -O-, rappresentato e difeso dal’avv. M M e dall’avv. M A, per il presente giudizio domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria di questo Tribunale, in Brescia, via Carlo Zima n. 3
contro
il Prefetto di Bergamo, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la quale è domiciliato, in Brescia, alla via Santa Caterina n. 6
per l'annullamento
del provvedimento reso dal Prefetto della Provincia di Bergamo in data 15 marzo 2017 recante il diniego di rinnovo della licenza del porto di pistola ad uso personale, notificato al ricorrente in data 22 marzo 2017
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2017 il dott. R P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Espone il ricorrente, operante da decenni nel settore imprenditoriale, di aver avvertito come esigenza intrinseca alla sua incolumità, gravemente compromessa dalla molteplicità ed entità dei rischi a cui si esponeva quotidianamente, la necessità di disporre di un’arma per difesa personale.
Per tali ragioni, il Sig. -O- presentava rituale richiesta di licenza di porto di pistola per difesa personale presso la Questura competente.
In data 26 luglio 2005, sulla base della comprovata sussistenza di una comprovata ed evidente situazione di rischio per l’incolumità del richiedente, e del conseguente bisogno di circolare armato, la Questura provvedeva a rilasciare al Sig. -O- la predetta licenza.
All’atto del rinnovo del titolo di polizia anzidetto, in data 16 gennaio 2017 l’interessato, a norma dell’articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990, si vedeva notificare la comunicazione (doc. prot. n. 22223/2017) con la quale lo stesso veniva informato del mancato rinnovo in ragione dell’assenza di “ specifiche condizioni di esposizione al pericolo grave ed attuale per la vita e l’incolumità personale dell’istante ”.
Interveniva, quindi, la gravata determinazione, nella quale l’Autorità emanante ha escluso che “ il rinnovo della licenza di porto di pistola richiesto … possa essere rilasciato sulla base di una non comprovata, ma potenziale, affermata e meramente probabilistica sussistenza di situazioni di pericolo, come effetto riflesso della attività imprenditoriale svolta dal richiedente ”.
Sostiene il ricorrente che l’atto, come sopra impugnato, sia inficiato per eccesso di potere in relazione all’art. 3 della Legge n. 241/1990 , in quanto in capo all’Amministrazione, in presenza di una consolidata tutela delle situazioni di vantaggio assicurate da un atto specifico e concreto che provenga dalla medesima, incomberebbe l’obbligo di fare riferimento alle sopravvenute circostanze che hanno comportato il diniego di rinnovo della licenza, rendendole altresì esplicite attraverso una puntuale motivazione.
Né, a carico del ricorrente, è predicabile la presenza di alcuna delle ragioni ostative al rilascio del titolo, per come individuate dalle pertinenti disposizioni del T.U.L.P.S.
Conclude la parte ricorrente insistendo per l'accoglimento del gravame ed il conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.
L'Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell'impugnativa.
La rilevata sussistenza dei presupposti indicati all’art. 60 c.p.a. consente di trattenere la presente controversia – portata all’odierna Camera di Consiglio ai fini della delibazione dell’istanza cautelare dalla parte ricorrente incidentalmente proposta – ai fini di un’immediata definizione nel merito.
Prevede infatti la disposizione da ultimo citata che, “ in sede di decisione della domanda