TAR Aosta, sez. I, sentenza 2020-12-01, n. 202000062

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Aosta, sez. I, sentenza 2020-12-01, n. 202000062
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Aosta
Numero : 202000062
Data del deposito : 1 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/12/2020

N. 00062/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00033/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 33 del 2020, proposto da
Società Agricola Allevamenti L. A. S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G V e R V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Etroubles, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per il risarcimento dei danni

derivanti dalla comunicazione a firma del segretario Comunale pervenuta a mezzo PEC in data 11 aprile 2020, con la quale è stata disposta l’esclusione della ricorrente dalla procedura di affidamento e non è stata confermata l’aggiudicazione provvisoria disposta nell’ambito della procedura bandita con avviso d’asta del 12 febbraio 2020.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Etroubles;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’articolo 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 novembre 2020 il dott. C B e uditi in videoconferenza per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La società agricola ricorrente partecipava alla gara, indetta dal Comune di Etroubles con avviso di apertura di asta pubblica del 12 febbraio 2020, avente ad oggetto l’affitto, ad uso agricolo, dell’alpeggio comunale denominato “Comba German” e dei pascoli denominati “Molline”.

Il bando prevedeva che il concorrente dovesse essere in possesso, o avere la disponibilità, alla data di presentazione dell’offerta, di un numero e di una tipologia di capi di bestiame, che verranno monticati, rispondente sia al carico minimo ottimale di cui all’art.

3.3 sia alle prescrizioni relative agli obblighi contrattuali specifici disposte al successivo art. 16.1.

Il possesso o la disponibilità doveva risultare da apposita dichiarazione.

È stato previsto che in seguito all’aggiudicazione provvisoria l’Amministrazione verifichi il contenuto della dichiarazione attraverso la richiesta di indicazione specifica dei singoli capi e del relativo titolo di disponibilità. Solo all’esito favorevole di tale verifica l’Amministrazione avrebbe poi proceduto all’aggiudicazione definitiva.

Espone parte ricorrente che, seguendo l’iter illustrato, compilava e trasmetteva il modulo di partecipazione, l’offerta economica, il tutto redatto come da bando e, su carta semplice, predisponeva la dichiarazione richiesta dall’art. 10 dell’Avviso d’Asta, attestante la disponibilità del bestiame.

Con una prima comunicazione, ricevuta con PEC del 19 marzo 2020, il Comune di Etroubles comunicava alla ricorrente di essere risultata l’aggiudicataria provvisoria della procedura ed al contempo richiedeva la documentazione attestante la disponibilità dei capi di bestiame dichiarati entro il termine di 15 giorni;
a tale richiesta rispondeva la ricorrente con comunicazione 1 aprile 2020, nella quale si indicavano i registri di stalla con i codici auricolari dei capi e i codici stalle.

Con PEC 8 aprile 2020, nel silenzio della P.A., la ricorrente sollecitava un riscontro alla precedente comunicazione, ricevendo in risposta una comunicazione contenente l’esclusione dalla procedura di gara.

Il provvedimento di esclusione veniva riscontrato dal difensore con comunicazione inoltrata a mezzo PEC in data 18 aprile 2020 e con essa venivano illustrate le ragioni della ricorrente e dettagliatamente segnalate le illegittimità del provvedimento.

Nel frattempo l’Amministrazione ha proceduto ad aggiudicare la gara ad altra azienda utilmente collocata in graduatoria.

L. A. S.S., quindi, propone ricorso depositato in data 18.05.2020 ai sensi dell’art. 30 c.p.a. al fine di ottenere il risarcimento del danno.

Il motivo in fatto, di cui si dirà, viene legato al motivo di diritto consistente nella violazione di legge con riferimento agli artt. 10 e 12 della lex specialis - avviso d’asta;
violazione di legge con riferimento all’art. 103 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, e dell’art. 37 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23;
violazione di legge con riferimento all’art. 3 e segg. della legge 7 agosto 1990 n. 241, da intendersi anche quale eccesso di potere sotto il profilo della assoluta carenza di istruttoria e di motivazione;
travisamento di fatti e circostanze, ingiustizia grave e manifesta.

Si costituiva l’amministrazione intimata, contestando l’avverso dedotto e chiedendo la declaratoria di inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso.

All’odierna udienza, dopo le conclusioni dei difensori, ascoltati in videoconferenza come da verbale, la causa veniva spedita in decisione.

Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni che seguono, potendosi quindi prescindere dall’esame delle eccezioni in rito formulate dall’amministrazione resistente.

Il complessivo ed articolato motivo di gravame non può trovare accoglimento.

Giova premettere, quanto alla strutturazione del gravame in forma di autonoma actio de damno dato , che, secondo parte ricorrente, la scelta dello strumento processuale di cui all’art. 30 del c.p.a. è obbligata in ragione del fatto che aveva ottenuto da due differenti ditte la disponibilità dei capi di bestiame, ma tale disponibilità era stata garantita sino ai primi giorni di maggio;
essa sarebbe stata confermata in ipotesi di aggiudicazione dell’asta pubblica, ma, in caso di mancata aggiudicazione, i legittimi proprietari del bestiame avrebbero potuto disporre dei propri animali.

Infatti, al fine di partecipare alla procedura di gara, la ricorrente aveva acquisito la disponibilità dei necessari capi di bestiame da due società agricole esterne. Entrambe avevano sottoscritto proprio in relazione all’avviso di asta pubblica di cui è causa, due dichiarazioni unilaterali di messa in disponibilità di unità bovine adulte, finalizzate al raggiungimento di un numero sufficiente di capi per garantire alla ricorrente la disponibilità di una consistenza zootecnica minima per poter partecipare alla procedura, nel rispetto dell’art.

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