TAR Salerno, sez. III, sentenza 2023-07-03, n. 202301604
Sentenza
3 luglio 2023
Sentenza
3 luglio 2023
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Testo completo
Pubblicato il 03/07/2023
N. 01604/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01332/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di SA (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1332 del 2019, proposto da Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in SA, via Ss Martiri Salernitani n. 31;
contro
Comune di Nocera Inferiore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabato Criscuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in SA, via Piave n. 1;
Sindaco del Comune di Nocera Inferiore – nella qualità di Commissario di Governo, non costituito in giudizio;
nei confronti
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Imparato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a – dell'ordinanza sindacale n. 36 del 22.07.2019, successivamente conosciuta, con la quale il Sindaco di Nocera Inferiore ha ordinato al ricorrente, congiuntamente “alla Giunta Regionale della Campania, nella persona del Dirigente regionale del Settore Lavori Pubblici e del Dirigente provinciale del Genio Civile di SA … di effettuare immediati interventi di pulizia, diserbo e rimozione di rifiuti presenti sulle aste torrentizie attraversanti il territorio comunale”;
b - ove per quanto occorra, della nota prot. n. 38630 del 09.07.2019, avente ad oggetto la relazione del sopralluogo effettuato dal Servizio di Protezione Civile e Pubblica Incolumità e dal Corpo di Polizia Locale presso le aste torrentizie che attraversano il territorio comunale, richiamato nell'ordinanza sub a); non conosciuta;
c - ove e per quanto occorra, delle note sindacali prot. n. 29199 del 24.05.2019, prot. n. 28647 del 22.05.2019, prot. n. 20822
dell'11.04.2019, prot. n. 54661 del 23.10.2018, richiamate nel provvedimento sub. a);
d - di ogni altro provvedimento e/o atto, anche non conosciuto, presupposto, connesso, collegato e conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Nocera Inferiore e di Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 8 giugno 2023 il dott. Michele Di Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e tempestivamente depositato nei termini di rito, il ricorrente Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno ha impugnato l’ordinanza del Sindaco del Comune di Nocera Inferiore n. 36 del 22 luglio 2019, con cui gli è stato intimato, ex artt. 50 e 54, co.4 T.U.E.L., oltre che alla Giunta Regionale della Campania, la pulizia, il diserbo e la rimozione di rifiuti presenti sulle aste torrentizie attraversanti il territorio comunale (in particolare dei torrenti Solofrana, LA ed Alveo Comune Nocerino) ed i relativi atti presupposti e conseguenziali, fra cui, segnatamente, la nota prot. n. 38630 del 9 luglio 2022, avente ad oggetto la relazione del sopralluogo effettuato dal Servizio di Protezione Civile e Pubblica Incolumità e dal Corpo di Polizia Locale presso i luoghi suddetti.
2. L’ordinanza contingibile e urgente gravata in tale sede, licenziata dal Comune di Nocera Inferiore, si fonda sul presupposto fattuale di pregressi solleciti già rivolti alla Giunta Regionale della Campania ed al Consorzio di Bonifica Integrale, rispettivamente in qualità di “soggetto obbligato proprietario del demanio idrico regionale” e “organo strumentale per la manutenzione degli alvei”, al fine di sollecitare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli alvei torrentizi suindicati attraversanti il territorio comunale i quali “abbisognano di un radicale intervento di pulizia della vegetazione spontanea, presente sia all’interno dei torrenti che sui muri spondali allo scopo di salvaguardare l’integrità degli stessi spondali e della sezione degli alvei e la salute pubblica, abbattendo il proliferare di insetti e animali dannosi alla stessa” oltreché sulle risultanze del sopralluogo espletato in data 09.07.2019, ad opera del Servizio Protezione Civile e Pubblica Incolumità, congiuntamente al personale del Comando di Polizia Municipale, giusta nota n. 0038630 del 09.07.2019, attestante talune evidenti criticità in diversi tratti del territorio comunale (esemplificativamente, “presenza di vegetazione spontanea; abbondante crescita di vegetazione spontanea, […] attecchita su banchi di sedimento melmoso e sulle murature spondali; presenza di banchi di sedimento melmoso; vegetazione spontanea ricadente nel corso d’acqua attecchita sui muri spondali”) nonché sulla base di numerosi solleciti ed esposti rivolti contro l’Ente comunale da parte di comitati cittadini denuncianti lo stato di profondo degrado ambientale delle aree torrentizie e di inquinamento idrico.
3. Tanto premesso in fatto, il Consorzio ha lamentato l’illegittimità della ordinanza impugnata, articolando avverso la stessa, in cinque motivi di ricorso, le seguenti censure:
1)Violazione di legge (art.2 del D.P.R. n. 8/1972- Artt. 9 e 10 del R.D. n. 23/1904- Art. 10 L. n. 183/1989 in relazione agli art. 50 e 54 del DLGS n. 267/2000) Eccesso di potere (erroneità manifesta- difetto assoluto del presupposto- di istruttoria- arbitrarietà- travisamento- sviamento-illogicità manifesta- irragionevolezza).
Secondo la prospettazione ricorsuale, l’atto impugnato sarebbe, in primo luogo, illegittimo in quanto non sussisterebbe alcun obbligo di manutenzione in capo al Consorzio, atteso che la legittimazione a provvedere a quanto ordinato competerebbe unicamente alla Regione Campania, avuto riguardo alla normativa in materia, che agli artt. 9 e 10 del R.D. n.523/1904, art. 12 L. R.C. n.4/2003, affiderebbe la gestione dei corsi d’acqua- fiumi e torrenti- all’Amministrazione regionale, in quanto opere idrauliche di quarta categoria in cui non si rinverrebbero opere pubbliche infrastrutturali di bonifica, escludendo, pertanto, la gestione del Consorzio.
2) Violazione di legge (art.2 del D.P.R. n. 8/1972- Artt. 9 e 10 del R.D. n. 23/1904- Art. 10 L. n. 183/1989 in relazione agli art. 50 e 54 del DLGS n. 267/2000) Eccesso di potere (erroneità manifesta- difetto assoluto del presupposto- di istruttoria- arbitrarietà- travisamento- sviamento-illogicità manifesta- irragionevolezza).
Il ricorrente ha, altresì, lamentato la illegittimità del provvedimento gravato sul rilievo per cui i torrenti richiamati nell’ordinanza impugnata, con particolare riferimento al Solofrana, sarebbero opere idrauliche di quarta e quinta categoria, la cui gestione sarebbe affidata ex lege alla Regione Campania e che, non presentando alcuna opera artificiale di bonifica idraulica, non rientrerebbero tra quelli di competenza del Consorzio di bonifica ricorrente.
Da ciò discenderebbe la propria totale assenza di legittimazione passiva a dare esecuzione alle attività oggetto di ordinanza.
3). Violazione di legge (art.2 del D.P.R. n. 8/1972- Artt. 9 e 10 del R.D. n. 23/1904- Art. 10 L. n. 183/1989 in relazione agli art. 50 e 54 del DLGS n. 267/2000). Eccesso di potere (erroneità manifesta- difetto assoluto del presupposto- di istruttoria- arbitrarietà- travisamento- sviamento-illogicità manifesta- irragionevolezza).
Col motivo di ricorso in esame, il ricorrente ha rilevato che la competenza in materia di gestione e manutenzione segue il seguente criterio: - corso d’acqua naturale: competenza della Regione; - opera di bonifica artificiale: competenza del Consorzio.
Nella specie, attesa la mancanza di opere di bonifica (trattasi di corsi torrentizi in centro urbano), l’esecuzione dei lavori ordinati rientra, al più, nell’ambito della competenza esclusiva della Regione Campania; in ogni caso, non di certo in quella del Consorzio.
4). Violazione di legge (Art. 50 e 54 del DLGS n. 267/2000) Eccesso di potere (erroneità manifesta- difetto assoluto del presupposto- di istruttoria- arbitrarietà- travisamento- sviamento-illogicità manifesta- irragionevolezza).
Il ricorrente ha lamentato, ancora, l’insussistenza dei presupposti per il ricorso ai poteri contingibili ed urgenti di cui agli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n.267/2000, atteso che, nella specie, non sussisterebbe alcuna minaccia all’incolumità pubblica e/o alla sicurezza urbana tale da giustificare l’adozione di un provvedimento del tipo; tantomeno alcuna circostanza sopravvenuta, urgente e/o di pericolo tale da richiedere il ricorso al potere eccezionale suddetto.
Ciò, sia alla luce della natura di manutenzione ordinaria degli interventi richiesti, sia visti i plurimi solleciti del Comune che sarebbero stati reiterati periodicamente per circa un anno, venendo meno qualsiasi eccezionalità. Inoltre, nella specie, non vi sarebbe alcuna situazione concreta e specifica suscettibile di compromettere, sia pure ipoteticamente, l’incolumità e la sicurezza urbana.
A dire di parte ricorrente, dunque, il Comune, rilevata la necessità di interventi di manutenzione ordinaria cittadina, avrebbe impropriamente fatto ricorso ai propri poteri eccezionali al fine di