TAR Napoli, sez. III, sentenza 2015-10-06, n. 201504691
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Testo completo
N. 04691/2015 REG.PROV.COLL.
N. 06146/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6146 del 2011, proposto da:
A G, rappresentato e difeso dagli avv.ti E P ed E R, con domicilio eletto presso lo studio in Napoli, Corso Vittorio Emanuele, 670;
contro
Comune di Massa di Somma, non costituito in giudizio;
Regione Campania, in persona del Presidente p.t. della Giunta, rappresentata e difesa dall'avv. Antimo Gaudino dell'Avvocatura regionale, con domicilio eletto presso la sede dell'Ente in Napoli, Via S. Lucia, 81;
e con l'intervento di
ad opponendum:
M Pzioso, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Zinno, con domicilio eletto presso lo studio in Napoli, Via F. Caracciolo, 15;
per l'annullamento
dell'ordinanza del Responsabile del II Settore n. 22 del 9 settembre 2011, con cui è stata ingiunta la demolizione delle opere abusive realizzate alla Via Antonio Gramsci n. 206, e dell'ordinanza dello stesso Responsabile n. 20 del 25 luglio 2011, con cui era stata ingiunta la sospensione dei lavori;
dell'ordinanza di sospensione dei lavori del Dirigente del Settore Provinciale del Genio Civile prot. 2011.0688978 del 13 settembre 2011;
di ogni altro atto sotteso, preordinato, connesso e conseguente, anche non conosciuto, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Visto l'atto di intervento ad opponendum di M Pzioso;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore per l'udienza pubblica del giorno 23 luglio 2015 il dott. G E e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente insorge avverso i provvedimenti con cui il responsabile del competente Settore comunale ha dapprima ordinato la sospensione dei lavori e poi ingiunto la demolizione delle opere abusive realizzate alla Via Antonio Gramsci n. 206.
Nel contempo, è stata impugnata la sospensione dei lavori disposta dal Dirigente del Settore Provinciale del Genio Civile.
Le opere (inerenti alla villa per la quale è stata presentata istanza di condono edilizio prot. n. 10492 del 10/6/1986), dettagliatamente descritte nelle ordinanze comunali, consistono in:
- realizzazione della pavimentazione, con mattonelle in cemento, della superficie di mq. 700 al lato nord della villa, sulla quale è stata costruita una piscina che fuoriesce dal piano di campagna per metri 0,40 (di mt. 7 per mt. 2,30, profonda mt. 1,50), nonché una piattaforma in muratura dalla superficie di mq. 16, posta a quota + 0,60 metri dal piano di campagna, a cui si accede tramite tre scalini in muratura (occupata da un locale bagno diviso in tre vani di mq. 7 e alto mt. 2,15, con struttura portante in muratura e copertura in pannelli coibentati);
- costruzione di un corpo di fabbrica al lato ovest, alto in media mt. 3 e costituito da tre miniappartamenti, l’uno di mq. 50 e gli altri due di circa mq. 43 (con le caratteristiche descritte nel provvedimento);
- trasformazione in miniappartamento del box abusivo di mq. 25 (oggetto di segnalazione dei VV.UU. prot. n. 1990 del 5/11/1988);
- trasformazione in appartamento autonomo (costituito da tre vani, due bagni e corridoio) del piano terra della villa, indicato nella pratica di condono come adibito a uso non residenziale.
Nei riguardi dei provvedimenti emessi dal Comune, è dedotta la violazione delle numerose norme di legge richiamate, oltre all’eccesso di potere sotto molteplici profili, sostenendo che:
- l’immobile, nelle sue forme e dimensioni, preesiste all’acquisto effettuato dal ricorrente il 10/1/2008 e le opere di cui è ingiunta la demolizione sono