TAR Perugia, sez. I, sentenza 2024-09-14, n. 202400644

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Perugia, sez. I, sentenza 2024-09-14, n. 202400644
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
Numero : 202400644
Data del deposito : 14 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/09/2024

N. 00644/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00357/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 357 del 2023, proposto da
M A S, M C, E C, A C, nella qualità di eredi di A C, rappresentati e difesi dall'avvocato C M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, Centro Direzionale G1;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, domiciliataria ex lege in Perugia, via degli Offici, 14;

per l'ottemperanza

del giudicato formatosi sul decreto della Corte d'Appello di Perugia n. 1092 del 21.04.2017

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2024 la dott.ssa E D e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Oggetto del presente giudizio è la domanda di ottemperanza del decreto della Corte di Appello di Perugia con cui si condannava il Ministero della Giustizia al pagamento in favore dei Sigg.ri M A S, M C, E C, A C, tutti nella qualità di eredi di A C, della somma complessiva di € 1.000,00 (da dividersi in parti uguali tra gli eredi) oltre interessi legali dal deposito della domanda giudiziale al saldo, a titolo di danno non patrimoniale ex lege n. 89/2001. Con lo stesso decreto, il Ministero è stato condannato altresì al rimborso delle spese di lite, liquidate in € 250,00 a titolo di compenso professionale, € 27,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso, CAP e IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario, avvocato Attilio Marra.



2. Nel ricorso introduttivo è stata altresì spiegata domanda di refusione delle spese legali della presente fase di giudizio in favore del procuratore costituito avvocato C M, dichiaratasi antistataria.

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