TAR Ancona, sez. I, sentenza 2011-05-16, n. 201100325

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2011-05-16, n. 201100325
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201100325
Data del deposito : 16 maggio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00160/2010 REG.RIC.

N. 00325/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00160/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 160 del 2010, proposto da:
Tod'S S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. A M, con domicilio eletto presso Avv. A M in Ancona, corso Garibaldi, 124;

contro

Comune di Sant'Elpidio a Mare, rappresentato e difeso dall'avv. M O, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;

nei confronti di

Il Castagno S.r.l. Agricola Forestale, rappresentata e difesa dagli avv. A C, G P, F Z, con domicilio eletto presso Avv. A C in Ancona, corso Mazzini, 148;

per l'annullamento

delle autorizzazioni commerciali 30.3.2009 n. 7047 e 7048, 23.12.2008 n. 29671.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Sant'Elpidio a Mare e di Il Castagno S.r.l. Agricola Forestale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 aprile 2011 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con l'odierno ricorso vengono impugnate le licenze 30.3.2009 nn. 7047 e 7048, 23.12.2008 n. 29671 rilasciate alla società Il Castagno Srl – Agricola commerciale per l'apertura di tre esercizi commerciali (settore non alimentare) con superficie di vendita rispettivamente di mq. 2.180, 2.131 e 2.168. Il gravame si estende ai relativi atti presupposti e preordinati.



1. Le parti resistenti deducono, in primo luogo, l'irricevibilità del gravame, poiché le censure riguardano, in realtà, i provvedimenti urbanistici ed edilizi in forza dei quali la struttura veniva realizzata (Piano di Lottizzazione definitivamente approvato con delibera di CC n. 23 del 25.5.2004, permesso di costruire n. 66/07 del 5.6.2007 per la realizzazione n. 3 centri commerciali e relative varianti del 29.11.2007 e del 10.12.2008, il tutto oggetto del ricorso n. 879/2009).

L'eccezione è fondata nei limiti che seguono.



1.1 Per quanto concerne il Piano di Lottizzazione, va osservato che la delibera di CC n. 23 del 25.5.2004 veniva pubblicata all'Albo Pretorio in data 1.6.2004 e per quindici giorni consecutivi. La predetta delibera veniva altresì pubblicata sul BUR 17.6.2004 n. 50.

Il PL prevedeva esclusivamente la realizzazione di superfici commerciali, per cui l'interesse a ricorrere era certamente sussistente alla data di approvazione dello stesso.

Il ricorso straordinario, trasposto in sede giurisdizionale, veniva invece notificato in data 5.1.2010.

Sul punto va affermato che piani attuativi soggiacciono alla regola secondo cui il termine per l'impugnazione, da parte dei soggetti non direttamente contemplati, quali i confinanti o i vicini, decorre dalla pubblicazione della delibera che li approva (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 31.1.2005 n. 254;
Sez. V, 14.7.1995 n. 1080;
30.7.1993 n. 812;
T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. I, 5.11.2010 n. 4559;
T.A.R. Emilia Romagna Bologna, Sez. II, 14.6.2005 n. 824).



1.2 Per quanto concerne il permesso di costruire e relative varianti, il ricorso è tardivo poiché la fine lavori avveniva in data 12.12.2008 (Blocco A) e in data 13.2.2009 (blocchi B e C).

In punto di diritto trova applicazione il principio, ripetutamente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui il completamento dei lavori è considerato indizio idoneo a far presumere la data della piena conoscenza del titolo edilizio, salvo termini più brevi nel caso in cui venga fornita la prova di una conoscenza anticipata o che venga dedotta l'inedificabilità dell'area (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 10.12.2010 n. 8705;
Sez. IV, 27.5.2010 n. 3378;
Sez. IV, 18.6.2009 n. 4015;
Sez. V, 4.3.2008 n. 885).

In punto di fatto va osservato che il Centro commerciale Tod’s (Area Progetto APC5 – media struttura di vendita di mq. 1072) sorge sulla stessa strada e proprio di fronte il Centro commerciale oggetto di ricorso (Area Progetto APC6), per cui non può sostenersi che la ricorrente abbia acquisito la piena conoscenza della struttura edilizia in contestazione solo dopo l'accesso agli atti in data 21.3.2009, quando ormai l’opera era stata completata mesi prima.

Non può inoltre assumere rilevanza la pretesa insussistenza dell'interesse ad agire in epoca antecedente all'acquisizione della notizia che, negli spazi di cui all'impugnato permesso di costruire, si sarebbe insediata la concorrente Prada.

Vanno infatti tenuti distinti i profili edilizi da quelli commerciali, per cui le eventuali contestazioni che riguardano l'edificazione (potenzialmente in grado di ospitare, nel corso del tempo, attività concorrenti) devono essere dedotte nei tempi indicati dalla giurisprudenza sopra richiamata. In caso contrario verrebbe travolto il principio di certezza delle situazioni giuridiche, poiché qualsiasi intervento edilizio sarebbe sottoposto “sine die” al rischio di un ricorso in relazione al soggetto o all'attività che vi si insedia in un determinato momento storico.

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