TAR Bologna, sez. I, sentenza 2015-06-19, n. 201500602
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 00602/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00778/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 778 del 2014 proposto da E F, rappresentata e difesa dall’avv. L Annicchiarico e presso la stessa elettivamente domiciliata in Bologna, Galleria Cavour n. 7;
contro
il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t., difesi e rappresentati dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege ;
Scuola di Ingegneria ed Architettura dell’Università di Bologna, Dipartimento di Ingegneria civile, chimica, ambientale e dei materiali - DICAM;
nei confronti di
A M, rappresentato e difeso dall’avv. S Czzi e dall’avv. S D C, ed elettivamente domiciliato in Bologna, via Santo Stefano n. 25, presso lo studio dell’avv. Gregorio Descovich Marcato;
S D M, rappresentato e difeso dall’avv. Sergio Macchiagodena e dall’avv. Silvia Nicodemo, e presso il primo elettivamente domiciliato in Bologna, via S. Margherita n. 6;
per l'annullamento
del decreto rettorale n. 754 del 18 luglio 2014, recante l’approvazione degli atti della procedura valutativa per la copertura di 2 posti di Professore universitario di ruolo, seconda fascia, per il Dipartimento di Ingegneria civile, chimica, ambientale e dei materiali dell’Università di Bologna, Settore concorsuale 08/B2 - Scienza delle Costruzioni;
del regolamento per la disciplina della chiamata dei professori universitari di prima e seconda fascia in attuazione degli artt. 18 e 24 della legge n. 240/2010;
dei verbali n. 1 del 20 giugno 2014 e n. 2 del 4 luglio 2014 e relativi allegati;
delle schede di indagine di valutazione della didattica - codice CDS 0928 (anni accademici 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013);
per quanto occorrer possa, di tutti gli atti in cui si valuta la ricorrente;
di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di “motivi aggiunti” depositato il 28 gennaio 2015;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, nonché di A M e S D M;
Vista la sentenza non definitiva n. 141 in data 11 febbraio 2015;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore il dott. Italo Caso;
Uditi l’avv. L Annicchiarico, l’avv. S Czzi, l’avv. Silvia Nicodemo e l’avv. Laura Paolucci, per le parti, alla pubblica udienza del 4 giugno 2015;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
A séguito della richiesta di copertura di 2 posti di Professore universitario di ruolo, seconda fascia, deliberata dal Dipartimento di Ingegneria civile, chimica, ambientale e dei materiali dell’Università di Bologna per il Settore concorsuale 08/B2 - Scienza delle Costruzioni (settore scientifico-disciplinare ICAR/08 - Scienza delle Costruzioni), con decreto rettorale n. 285 del 7 aprile 2014 veniva indetta la relativa procedura valutativa ai fini della chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge n. 240 del 2010. All’esito delle relative operazioni, sopraggiungeva il decreto rettorale n. 754 del 18 luglio 2014, recante l’approvazione degli atti della procedura valutativa, con il seguente ordine di graduatoria: 1) A M, 2) S D M, 3) E F.
Quest’ultima impugnava gli atti della selezione, oltre al regolamento per la disciplina della chiamata dei professori universitari di prima e seconda fascia in attuazione degli artt. 18 e 24 della legge n. 240/2010, e oltre alle schede di indagine di valutazione della didattica - codice CDS 0928 (anni accademici 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013), denunciandone l’illegittimità sotto molteplici profili, per essere risultata determinante per la sua collocazione al terzo posto della graduatoria finale la circostanza che ella non avesse conseguito nessun punteggio per la categoria “soddisfazione degli studenti”.
Si costituivano in giudizio il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (a mezzo dell’Avvocatura dello Stato), nonché i sigg. A M e S D M, opponendosi all’accoglimento del ricorso.
In sede di esame dell’istanza cautelare della ricorrente il Tribunale fissava al 29 gennaio 2015 l’udienza pubblica per la trattazione del merito della causa, ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod.proc.amm. (ord. n. 955/2014 del 10 ottobre 2014).
A séguito, poi, dell’esibizione in giudizio delle schede di valutazione della didattica relative ai due controinteressati (deposito effettuato dagli stessi il 18 e il 19 dicembre 2014), la ricorrente individuava ulteriori profili di illegittimità della “procedura valutativa” e, in ragione di ciò, depositava un atto di “motivi aggiunti” in data 28 gennaio 2015.
Lamentava, in particolare, che l’attribuzione di quattro punti al dott. De Miranda per la categoria “soddisfazione degli studenti” non aveva tenuto conto di tutte le attività formative da lui svolte nell’ultimo triennio, per essere stato ingiustificatamente ignorato il corso di studi dell’anno accademico 2012/2013 relativo alla disciplina «Calcolo automatico delle strutture con laboratorio» (codice insegnamento: 70253), corso di laurea in Ingegneria Edile/Architettura, laurea magistrale a ciclo unico (codice CdS: 0940). Denunciava, inoltre, analoghe carenze per il dott. Marzani: docenza dell’anno accademico 2010/2011 per l’insegnamento «Piastre e gusci M» (codice insegnamento: 33945), corso di laurea in Ingegneria Meccanica, laurea magistrale (codice CdS: 0938);docenze dell’anno accademico 2011/2012 per l’insegnamento «Piastre e gusci M» (codice insegnamento: 33945), corso di laurea in Ingegneria Energetica, laurea magistrale (codice CdS: 0935), per l’insegnamento «Piastre e gusci M» (codice insegnamento: 33945), corso di laurea in Ingegneria Meccanica, laurea magistrale (codice CdS: 0938), per l’insegnamento «Statica T (Modulo 2)» (codice insegnamento: 30979), corso di laurea in Ingegneria Edile, laurea (codice CdS: 0921) e per l’insegnamento «Advanced Structural Mechanics (Modulo 2) » (codice insegnamento: 66787), corso di laurea in Civil Engineering, laurea magistrale (codice CdS: 8211);docenze dell’anno accademico 2012/2013 per l’insegnamento «Piastre e gusci M» (codice insegnamento: 33945), corso di laurea in Ingegneria Energetica, laurea magistrale (codice CdS: 0935) per l’insegnamento «Piastre e gusci M» (codice insegnamento: 33945), corso di laurea in Ingegneria Meccanica, laurea magistrale (codice CdS: 0938) e per l’insegnamento «Statica T (Modulo 2)» (codice insegnamento: 30979), corso di laurea in Ingegneria Edile, laurea (codice CdS: 0921). Censurava, infine, la circostanza che gli altri due candidati avessero svolto le loro docenze in discipline distinte da “Scienza delle Costruzioni”, in corsi di laurea differenti e addirittura in sedi diverse, sicché la Commissione avrebbe valutato allo stesso modo dati non omogenei e pertanto non comparabili.
Pronunciandosi solo sulle questioni dedotte con l’atto introduttivo della lite – in quanto quelle formulate con l’atto di “motivi aggiunti” richiedevano la fissazione di una nuova udienza pubblica nel rispetto dei termini processuali posti a tutela del diritto di difesa e dell’integrità del contraddittorio –, il Tribunale respingeva le relative censure e rinviava l’esame delle restanti doglianze all’udienza del 4 giugno 2015 (v. sentenza non definitiva n. 141 in data 11 febbraio 2015).
All’udienza del 4 giugno 2015, pertanto, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa è passata in decisione per la trattazione delle ulteriori questioni.
Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame delle eccezioni di irricevibilità e inammissibilità sollevate dalle controparti, essendo le questioni di merito prive di fondamento.
Quanto, innanzi tutto, alla lamentata rilevazione del livello di soddisfazione degli studenti per una parte sola delle attività formative curate dai due controinteressati, e alla conseguente addotta incompletezza dei dati loro riferibili circa il rispetto della soglia minima del 70% dei consensi, il Collegio osserva che le regole della lex specialis della procedura selettiva non richiedevano in modo rigoroso l’acquisizione dell’interezza dei dati in questione. In effetti, nell’Allegato 1 (pag. 92) il bando prevedeva: “… Soddisfazione degli studenti, con riferimento al quesito sulla soddisfazione complessiva degli insegnamenti o moduli tenuti nell’ultimo triennio, come desumibile dai questionari di rilevazione dell’opinione degli studenti. Al riguardo sono attribuiti punteggi in questa categoria […] per tutte le attività formative per le quali sono disponibili le rilevazioni nell’ultimo triennio […] La suddetta percentuale media è calcolata con riferimento alle risposte positive ottenute per ciascuna attività formativa […] per cui sono disponibili le rilevazioni dell’ultimo triennio …”. Si era evidentemente preso atto della circostanza che le rilevazioni non venivano compiute per tutte le attività didattiche dell’Ateneo, facendone conseguire un conteggio limitato a quelle disponibili. Il che nella fattispecie trova conferma nelle informazioni fornite dal Responsabile dell’Area didattica e servizi agli studenti dell’Università di Bologna (v. doc. n. 13 della produzione del controinteressato Marzani), circa i corsi per i quali v’è stata la rilevazione e circa i corsi per i quali invece la rilevazione non v’è stata, in termini tali da chiarire le ragioni per le quali le attività didattiche indicate dalla ricorrente non siano state prese in considerazione ai fini dell’accertamento del grado di soddisfazione degli studenti;per taluni di quei corsi (disciplina «Calcolo automatico delle strutture con laboratorio» per il dott. De Miranda e insegnamento «Piastre e gusci M» per il dott. Marzani), poi, le rilevazioni risentivano del fatto che si trattava di attività didattiche “mutuate” (v. certificazioni depositate dai controinteressati quali doc. P e doc. n. 12), con la conseguente unitarietà della relativa valutazione.
Quanto, poi, alla censura secondo cui – per avere le rilevazioni riguardato corsi di insegnamento differenti, corsi di laurea diversi e sedi tra loro distinte – sarebbero stati valutati dati non omogenei e non comparabili, il Collegio ritiene determinante il rilievo che le varie attività formative considerate attenessero tutte al settore scientifico-disciplinare ICAR/08 - Scienza delle Costruzioni (v. docc. 10, 11, 12, 13, 14 e 15 depositati dalla ricorrente il 22 gennaio 2015). Tale circostanza, identificando l’ambito specialistico di afferenza dell’attività di insegnamento per il conferimento del cui esercizio era stata indetta la procedura valutativa, legittima pienamente l’operato della Commissione che, indipendentemente dal corso di laurea interessato e dalla sede di svolgimento dell’attività formativa, aveva unicamente il compito di vagliare il dato obiettivo del livello di riscontro positivo presso gli studenti delle funzioni didattiche assolte in discipline riconducibili al settore scientifico-disciplinare di riferimento, per essere a questi fini l’omogeneità dei dati oggetto di esame assicurata proprio dall’unicità del settore specialistico interessato.
Di qui il rigetto delle censure formulate con l’atto di “motivi aggiunti” depositato il 28 gennaio 2015.
Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente, e vengono liquidate come da dispositivo.