TAR Catania, sez. I, sentenza 2022-12-22, n. 202203359
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Pubblicato il 22/12/2022
N. 03359/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01641/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1641 del 2007, proposto da
B C, S C e A C C, rappresentati e difesi dall'avvocato C B, con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato S T, con domicilio fisico eletto presso il proprio studio in Messina, Via XXIV Maggio n. 18 e con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia;
Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, Dipartimento Regionale Urbanistica, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici domiciliano in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
Commissario regionale ad acta presso il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto nominato dall’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana ex DA n. 1251 del 4 novembre 2003, n. 464 del 3 maggio 2004 e n. 886 del 6 agosto 2004, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
1) del decreto n. 106 dell’8.2.2007, pubblicato sulla G.U.R.S. parte prima del 27.4.2007 n. 20, con il quale il dirigente generale del Dipartimento Regionale Urbanistica dell’Assessorato del Territorio e Ambiente della Regione Siciliana ha approvato il Piano Regolatore Generale con annesso Regolamento Edilizio del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto e degli atti ed elaborati allegati al predetto decreto e facenti parte integrante dello stesso, nella parte in cui attribuiscono al terreno di proprietà dei ricorrenti ricadente nella tavola P.7.a. del PRG e individuato al catasto al fg. 37 part.lla 1906 destinazione “Fi” – attrezzature per l’istruzione dell’obbligo (scuola media);
2) della deliberazione commissariale n. 1 dell’11.12.2003 adottata dal commissario ad acta (nominato con DA n. 1251 del 4.11.2003) avente ad oggetto “ Revisione Piano Regolatore Generale e Regolamento Edilizio – Adozione ” e della deliberazione commissariale n. 1 del 27.08.2004 adottata dal commissario ad acta (nominato con DA n. 464 del 3.5.2004 e con successivo D.A. di proroga n. 886 del 6.8.2004) avente ad oggetto “ Revisione Piano Regolatore Generale e Regolamento Edilizio – punto n. 3 della delibera commissariale n. 01 del 11 dicembre 2003 – presa d’atto degli elaborati adeguati ” e degli atti e degli elaborati allegati alle predette deliberazioni commissariali, nella parte in cui attribuiscono al predetto terreno di proprietà dei ricorrenti individuato in catasto al fg. 37 part.lla 1906 destinazione “Fi” – attrezzature per l’istruzione dell’obbligo (scuola media);
3) del parere reso dai progettisti sull’osservazione n. 269 presentata dai ricorrenti il 14.10.2004 con il quale tale osservazione è stata ritenuta non accoglibile;
4) ove occorra, della proposta di parere n. 3 dell’1.3.2006 resa dal Servizio IV/D.R.U. del Dipartimento Regionale Urbanistica dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, ivi comprese le tabelle allegate contenenti l’elenco delle valutazioni sulle osservazioni/opposizioni al piano regolare generale, nella parte in cui tali tabelle ritengono non accoglibile l’osservazione n. 269 presentata dai ricorrenti il 14.10.2004;
5) del parere del consiglio regionale dell’Urbanistica reso con il voto n. 570 del 13.9.2006;
6) ove occorra e nelle parti di interesse, di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o comunque consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente e del Dipartimento Regionale Urbanistica nonché del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2022 il dott. G G A D e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 25 giugno 2007 (nonché spedito per la notifica in data 27 giugno 2007) e depositato in data 12 luglio 2007 la parte ricorrente ha rappresentato quanto segue.
Gli esponenti sono proprietari di un terreno, sito in contrada Ioppolo frazione Porto Salvo del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto individuato in catasto al fg. 37 part.lla 1906 di are 9,45 che, nel precedente PRG (DA n. 215 del 30 novembre 1979) ricadeva in zona C3 (espansione urbana) in cui era consentita l’edificazione per uso residenziale.
Con deliberazioni commissariali n. 1 dell’11 dicembre 2003 e n. 1 del 27 agosto 2004 il commissario ad acta presso il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (nominato con DA n. 1251 del 4 novembre 2003, n. 464 del 3 maggio 2004 e n. 886 del 6 agosto 2004) ha adottato la revisione del piano regolatore generale ed il regolamento edilizio del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto e ha preso atto degli adeguamenti degli elaborati dello strumento urbanistico generale dallo stesso disposto al punto n. 3 della delibera commissariale n. 1 dell’11 dicembre 2003, destinando il terreno in questione (tavola P.7.a.) a Fi – attrezzature per l’istruzione dell’obbligo (scuola media), id est attrezzature e servizi pubblici o riservati ad attività collettive, ex art. 3 D.M. n. 1444/1968.
A seguito dell’avviso pubblico di adozione (in G.U.R.S. parte II, n. 38 del 17 settembre 2004) gli esponenti hanno presentato al Comune resistente osservazioni avverso la predetta destinazione (assunte al n. 269 del 14 ottobre 2004), sulle quali i progettisti del piano hanno formulato le deduzioni, mentre sulle stesse non vi è stata espressione di parere da parte del consiglio comunale in quanto il piano è stato adottato e trasmesso per l’approvazione dal commissario ad acta ai sensi dell’art. 4 della legge reg. n. 61/1981.
Successivamente, con decreto n. 106 dell’8 febbraio 2007 il dirigente generale del Dipartimento Regionale Urbanistica dell’Assessorato del Territorio e Ambiente della Regione Siciliana – sulla base della proposta di parere n. 3 dell’1 marzo 2006 del Servizio IV/D.R.U. e in conformità al parere del Consiglio Regionale dell’Urbanistica reso con il voto n. 570 del 13 settembre 2006 - ha approvato il piano regolatore generale con annesso regolamento edilizio del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto in cui la predetta osservazione n. 269 del 14 ottobre 2004 è stata ritenuta non accoglibile e, pertanto, in relazione al terreno di proprietà dei ricorrenti, ricadente nella tavola P.7.a. del PRG e individuato al catasto al fg. 37 particella 1906, è stata definitivamente approvata la destinazione, già indicata in sede di adozione, Fi – attrezzature per l’istruzione dell’obbligo (scuola media).
1.1. Si sono costituiti in giudizio l’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente ed il Dipartimento Regionale Urbanistica chiedendo il rigetto del ricorso.
Si è altresì costituito in giudizio il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto chiedendo di dichiarare inammissibile, improcedibile ed in ogni caso di rigettare il ricorso.
1.2. Con ordinanza 20 ottobre 2021, n. 2196 sono stati disposti incombenti istruttori a carico dell’Amministrazione comunale resistente (deposito di una sintetica relazione riguardante gli eventuali sviluppi più recenti sopravvenuti in ordine alla vicenda controversa).
Il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto ha dato esecuzione alla misura istruttoria con deposito documentale in data 4 novembre 2021.
1.3. All’udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2022, presente l’Avvocatura erariale per le Amministrazioni regionali resistenti, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare il Collegio prescinde, per ragioni di economia processuale, dall’esame delle eccezioni di rito (di improcedibilità del ricorso) frapposta dall’Amministrazione comunale resistente, attesa l’infondatezza del gravame.
2. La parte ricorrente ha affidato il ricorso ai seguenti motivi (in sintesi):
- con il primo sono stati dedotti i vizi di Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/90 e dell’art. 3 della L.R. n. 10/1991 – Difetto di motivazione, mancata comparazione tra interesse pubblico ed interesse privato. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 4 del D.M. 2.4.1968 n. 1444. Eccesso di potere per irragionevolezza, travisamento ed erroneità dei presupposti, illogicità, contraddittorietà, sviamento ed ingiustizia manifesta. Illegittimità derivata .
La parte ricorrente ha lamentato che, nel nuovo PRG impugnato, al terreno di proprietà è stata data senza alcuna plausibile motivazione una destinazione illogica, irragionevole e contraddittoria, senza effettuare alcuna comparazione fra interesse pubblico (alla dotazione di una scuola) ed interesse privato (al mantenimento della destinazione edificabile), destinando il terreno in questione (tavola P.