TAR Roma, sez. III, ordinanza cautelare 2021-03-15, n. 202101648

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, ordinanza cautelare 2021-03-15, n. 202101648
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202101648
Data del deposito : 15 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/03/2021

N. 00043/2021 REG.RIC.

N. 01648/2021 REG.PROV.CAU.

N. 00043/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 43 del 2021, proposto da


F M P, rappresentato e difeso dall'avvocato C P Q, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Ministero dell'Università e della Ricerca, Cineca Consorzio Interuniversitario, I C, A P non costituiti in giudizio;
Ministero della Salute, Ministero dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Ludovica Tornesello, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

A) del provvedimento di non ammissione di parte ricorrente alla Scuola di Specializzazione in Medicina in Medicina Fisica e Riabilitativa, presso l’Università di Roma “La Sapienza” o altre sedi, e/o, comunque, in via subordinata, alla Scuola di Specializzazione in Medicina in Medicina del Lavoro, presso l’Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara o altre sedi, e/o, comunque, in via ancora subordinata, alla Scuola di Specializzazione in Medicina dello Sport e dell’Esercizio Fisico, presso l’Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara o altre sedi, e/o, comunque, in via ulteriormente subordinata, ad altre Scuole e sedi disponibili, giusto Concorso per l’accesso alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria per l'A.A. 2019/2020, indetto con Decreto del Direttore Generale n. 1177 del 24.7.2020 del Ministero dell'Università e della Ricerca – Direzione Generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio, e successive modifiche (doc. n. 1), previa declaratoria del diritto di parte ricorrente ad iscriversi alle suddette Scuole;

B) della graduatoria di merito unica nazionale, pubblicata giusto Decreto Direttoriale n. 1681 del 26.10.2020, nonché delle successive modifiche e/o rettifiche, dei relativi aggiornamenti e/o note integrative e/o scorrimenti, di volta in volta susseguitisi (ivi compresi il Decreto Direttoriale n. 1794 del 9.11.2020, il Decreto Direttoriale n. 1948 del 23.11.2020, il Decreto Direttoriale n. 37 del 30.11.2020, il Decreto Direttoriale n. 94 del 2.12.2020, il Decreto Direttoriale n. 136 del 4.12.2020, il Decreto Direttoriale n. 220 dell’11.12.2020, salvi altri);
altresì, della ulteriore relativa decretazione ministeriale riferibile a tali attività, ove esistente, ancorché sconosciuta;
altresì, del funzionamento della graduatoria medesima e delle relative fasi di scelta delle scuole da parte dei candidati e delle conseguenti assegnazioni alle scuole stesse;
altresì, del funzionamento delle “sessioni straordinarie” di assegnazione delle borse;
il tutto nella parte in cui parte ricorrente non viene collocata in posizione utile alla iscrizione alle suddette Scuole di cui alla precedente lettera A);
nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati, presupposti e consequenziali;

C) delle assegnazioni delle borse ai candidati e delle relative fasi, nella parte in cui parte ricorrente non viene collocata in posizione utile alla iscrizione alle suddette Scuole di cui alla precedente lettera A), nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti presupposti e consequenziali;

D) dell’attribuzione ed indicazione per ogni candidato, nell’ambito della graduatoria anzidetta e delle successive modifiche e/o integrazioni, del punteggio ottenuto, della posizione e, nel caso, della Scuola e della sede universitaria di assegnazione, secondo le indicazioni di cui al richiamato Decreto n. 1177 del 24.7.2020, nella parte in cui parte ricorrente non viene collocata in posizione utile alla iscrizione alle Scuole di cui alla lettera A), nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti presupposti e consequenziali;

E) del Decreto del Direttore Generale n. 1177 del 24.7.2020 e successive modifiche, emanato dal M.U.R. – Direzione Generale per la formazione universitaria, l’inclusione ed il diritto allo studio, recante Bando di ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione di Area sanitaria per l'A.A. 2019/2020, nonché, ove occorra, dei relativi allegati, delle successive modifiche e/o integrazioni e/o note di aggiornamento, nonché di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati;

F) del Decreto Ministeriale n. 650 del 15 settembre 2020, recante distribuzione dei posti relativi al concorso nazionale per l'accesso alle scuole di formazione medica A.A. 2019/2020 (doc. n. 2) e relativo Allegato 1 recante Tabella di suddivisione contratti per scuola di specializzazione (doc. n. 3), e successive modifiche, con particolare riguardo alla determinazione del numero e dell’elenco dei contratti e dei posti disponibili relativi alle Scuole di Specializzazione in Medicina a.a. 2019/2020, in misura inferiore rispetto al complessivo maggiore fabbisogno di medici specialisti da formare nell’anno di riferimento e nel triennio 2017/2020, così come stabilito dall’Accordo tra il Governo e le Regioni e province autonome di Trento e Bolzano Rep. Atti n. 110/CSR del 21 giugno 2018 “Determinazione del fabbisogno di medici specialisti da formare per il triennio accademico 2017/2020, ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368” (doc. n. 4), oggetto di rideterminazione con Accordo tra il Governo e le Regioni e province autonome di Trento e Bolzano Rep. Atti n. 111/CSR del 9 luglio 2020 “Rideterminazione del fabbisogno dei medici specialisti da formare per l’anno accademico 2019 – 2020 di cui all’Accordo Rep. Atti n. 110/CSR del 21 giugno 2018, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368” (doc. n. 5);

G) di tutti gli atti e/o provvedimenti, anche sconosciuti, con i quali il M.U.R. ha stabilito l’attivazione del numero di contratti di formazione medica specialistica per l’a.a. 2019-2020, in misura inferiore al fabbisogno dell’anno di riferimento e/o, comunque, del triennio formativo 2017/2020, in palese violazione del predetto Accordo tra il Governo e le Regioni e province autonome di Trento e Bolzano Rep. Atti n. 110/CSR del 21 giugno 2018, oggetto di rideterminazione con Accordo tra il Governo e le Regioni e province autonome di Trento e Bolzano Rep. Atti n. 111/CSR del 9 luglio 2020, e/o, comunque, in violazione dell’art. 35 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e dell’istruttoria ivi prevista;

H) del Decreto Direttoriale n. 1419 del 15 settembre 2020, recante individuazione di requisiti specifici concernenti i contratti aggiuntivi SSM a.a. 2019/2020, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

I) del meccanismo di funzionamento della graduatoria e delle assegnazioni secondo le previsioni di cui all’art. 9 ed all’art. 10 del Decreto n. 1177 del 24.7.2020;
nonché del provvedimento con cui, ai sensi dell’art. 10 del Decreto n. 1177 del 24.7.2020, è stata disposta la chiusura delle immatricolazioni e la regolamentazione della sessione straordinaria, nonché del provvedimento di chiusura delle graduatorie medesime, con conseguente – inevitabile – permanenza di posti vacanti e non assegnati, anche a seguito di mancate immatricolazioni, di rinunce, o di ogni altra ragione;

J) del Decreto Ministeriale n. 130 del 10 agosto 2017 “Regolamento concernente le modalità per l’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell’articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368” (doc. n. 6), nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

K) del Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca del 13 marzo 2020, prot. n. 1, di costituzione della Commissione nazionale di cui all'articolo 4 del Regolamento n. 130/2017 e ss.mm.ii. incaricata della validazione dei quesiti, dei provvedimenti e/o atti relativi e da essa compiuti, ancorché non conosciuti, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati;

L) dei quesiti predisposti per la prova concorsuale e somministrati ai candidati;

M) dei verbali e degli atti, ancorché non conosciuti, con i quali la Commissione nazionale di cui all'articolo 4 del Regolamento n. 130/2017 ha validato i quesiti e, per quanto occorrer possa e solo nella parte di specifico interesse di parte ricorrente, delle decisioni del M.U.R. relative alla postuma rivalutazione e/o neutralizzazione di alcuni quesiti di prova, e solo per alcuni di essi;
nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati;
il tutto limitatamente alla lesione, a tale riguardo, occorsa a parte ricorrente;

N) dei provvedimenti, atti e/o verbali, ancorché non conosciuti, con cui sono state individuate le sedi di svolgimento della prova concorsuale, nonché della valutazione dell’idoneità delle stesse ai fini del concorso stesso, circa l’adozione di specifiche e tassative predisposizioni tecnico – informatiche, volte a garantire affidabilità, trasparenza e uniformità sia nella somministrazione dei quesiti, sia nelle operazioni di correzione;

O) delle modalità di svolgimento della prova e delle procedure di vigilanza presso le diverse sedi, secondo le previsioni di cui all’Allegato 5 del Decreto n. 1177 del 24 luglio 2020;

P) delle modalità di svolgimento della prova a livello telematico, del software e l’hardware adottati, delle postazioni e dei computer messi a disposizione dei candidati, dell’autenticazione delle prove dei candidati attraverso l'inserimento di codice fornito dalla commissione d’aula, delle modalità di identificazione dei candidati e dell’associazione delle prove a ciascuno di essi;

Q) dei verbali e degli atti relativi all’espletamento della prova selettiva presso le diverse sedi di concorso, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati, ancorché non conosciuti;

R) di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, che, comunque, impedisce l’iscrizione di parte ricorrente alle Scuole di Specializzazione in Medicina a.a. 2019/2020, secondo quanto indicato alla precedente lettera A).


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Ministero dell'Universita' e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2021 il dott. A G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato, per quanto concerne la censurata istruttoria sulla programmazione dei posti in relazione agli ambiti di individuazione del fabbisogno formativo nazionale di medici specializzati rispetto all’offerta potenziale del sistema universitario, che le decisioni intese a stabilire il numero dei posti stessi, tenuto conto dell’offerta potenziale del sistema universitario e del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo ai sensi della L. 264/99, rientrano nelle esclusiva attribuzione delle autorità ministeriali;

Segnalato infatti che sul punto la Sezione si è già pronunciata con sentenza statuendo che “ parte ricorrente non ha offerto alcun indizio in ordine all’asserito difetto di istruttoria che avrebbe a suo dire inficiato la determinazione in 6300 del numero dei posti da mettere a concorso rispetto alla iniziale previsione di 8000. Non va del resto trascurato che il decreto ministeriale dei indizione del concorso unico nazionale per l’ammissione alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia si iscrive nel novero degli atti generali e si connota per un elevato tasso di discrezionalità, scaturendo anche da valutazioni di ordine macroeconomico e afferenti a ragioni di equilibrio di bilancio e di copertura della spesa nazionale.” (T.A.R. Lazio – Roma, Sez.

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