TAR Perugia, sez. I, sentenza 2019-06-17, n. 201900333

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Perugia, sez. I, sentenza 2019-06-17, n. 201900333
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
Numero : 201900333
Data del deposito : 17 giugno 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/06/2019

N. 00333/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00369/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-, proposto dal sig.-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Ziccardi, con domicilio eletto presso il T.A.R. Umbria in Perugia, via Baglioni, 3;



contro

Ministero dell’Interno e Ufficio Territoriale del Governo di Perugia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia, domiciliata ex lege in Perugia, via degli Offici, 14;



per l'annullamento

del provvedimento emesso in data -OMISSIS-dal Prefetto di Perugia, notificato al ricorrente il -OMISSIS-, con il quale è stato rigettato il ricorso gerarchico avverso il provvedimento del Questore di Perugia del-OMISSIS-notificato in data -OMISSIS-, con cui veniva respinta l'istanza di rinnovo della licenza del porto di fucile per uso sportivo (tav) intestata a-OMISSIS-.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Perugia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno -OMISSIS-la dott.ssa Daniela Carrarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente-OMISSIS- ha chiesto l'annullamento del provvedimento emesso in data -OMISSIS-dal Prefetto di Perugia, notificato al ricorrente il -OMISSIS-, con il quale è stato rigettato il Ricorso Gerarchico avverso il provvedimento del Questore di Perugia del-OMISSIS-notificato in data -OMISSIS-, con cui veniva respinta l'istanza di rinnovo della licenza del porto di fucile per uso sportivo (tav) intestata a-OMISSIS-.

2. Emerge dagli atti di causa che con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. del GIP della Pretura di Spoleto del -OMISSIS-, il sig. -OMISSIS- è stato condannato alla pena di mesi 4 e giorni 10 di reclusione e lire 200.000 di multa, per il reato di cui agli artt. 81, 110, 624, 625 n. 2 cod. pen., con concessione dei benefici di legge (non menzione e sospensione condizionale della pena). Successivamente, il G.I.P. del tribunale di Spoleto, con provvedimento del -OMISSIS-, ha dichiarato estinto il reato e cessati gli effetti penali della sentenza citata.

Riferisce parte ricorrente che da allora il sig. -OMISSIS- ha sempre tenuto una condotta irreprensibile ed ha ottenuto la licenza di porto d’armi ad uso sportivo, più volte rinnovata. L’odierno ricorrente, infatti, svolge attività agonistica di tiro dinamico sportivo, essendo tesserato della FITDS (Federazione italiana tiro dinamico sportivo) e, pertanto, necessita della licenza per la partecipazione alle gare.

Con provvedimento del Questore di Perugia del-OMISSIS-veniva respinta l’istanza di rinnovo della licenza del porto di fucile per uso sportivo (Tav). Avverso tale provvedimento, l’odierno ricorrente presentava, in data -OMISSIS-, ricorso gerarchico al Prefetto di Perugia, negativamente

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi