TAR Catania, sez. I, sentenza 2023-11-23, n. 202303509

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2023-11-23, n. 202303509
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202303509
Data del deposito : 23 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/11/2023

N. 03509/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00303/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 303 del 2023, proposto da
Eikon S.a.s. di C S &
C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato M M, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Marsala, Via Roma, n. 5 e con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M P D P, con domicilio fisico eletto presso la sede dell’Avvocatura Comunale in Catania, Via Umberto 151;

per l'esatta ottemperanza

del decreto ingiuntivo n. 3229/2020, depositato il 07.09.2020 (R.G. n. 2665/2020), con il quale il Tribunale di Catania ha ingiunto al Comune Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, di pagare all’istante, la somma di Euro 22.209,00 oltre gli interessi come da domanda, oltre le spese della procedura monitoria liquidati in Euro 540,00 per spese ed Euro 145,50 per compensi oltre IVA e CAP, come per legge e successive occorrende;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune Catania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 112 e ss. cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2023 il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato in data 23 febbraio 2023 e depositato in data 27 febbraio 2023 la deducente ha rappresentato quanto segue.

La ricorrente è stata destinataria dell’aggiudicazione per l’allestimento e realizzazione di un Museo denominato per “missione in Egitto”, spese imputate nel bilancio speciale, denominato “Patto per Catania”, a firma congiunta della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Comune di Catania (contratto del 5 ottobre 2017, art. 4), e non nel bilancio ordinario del Comune.

In data 5 novembre 2018, prima della delibera dissesto, il Comune ha autorizzato lo svincolo della polizza fideiussoria a seguito di collaudo, rimanendo tuttavia impagate le fatture dei lavori.

La società ricorrente, dopo aver richiamato il decreto ingiuntivo in epigrafe emesso nei confronti del Comune di Catania e dopo aver rappresentato la mancata ottemperanza da parte dello stesso Ente, ha chiesto che, in accoglimento del proposto ricorso, previa declaratoria della sussistenza dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere alla completa esecuzione del giudicato:

- venga ordinato al Comune di Catania di dare esatta ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 3229/2020 del 7 settembre 2020, Tribunale di Catania (r.g. 2665/2020) mediante il pagamento della somma di Euro 26.053,10;

- venga nominato un commissario ad acta , per l’ipotesi di perdurante inottemperanza da parte del Comune di Catania.

2. Si è costituito in giudizio il Comune di Catania chiedendo di dichiarare il ricorso inammissibile, improcedibile e/o infondato e, per l’effetto, rigettarlo.

In particolare, il Comune resistente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso in quanto - essendo stato dichiarato il dissesto, con deliberazione del consiglio comunale n. 37/2018 - è per legge inibito ai singoli creditori di intraprendere o proseguire azioni esecutive per i debiti rientranti nella competenza dell’organo straordinario, ossia per i debiti correlati ad “ atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato ” (memoria depositata in data 15 settembre 2023).

3. Con memoria di replica depositata in data 5 ottobre 2023 la parte ricorrente ha contrastato le argomentazioni difensive del Comune resistente e ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

4. Il ricorso è inammissibile per le ragioni in appresso specificate.

4.1. L’art. 248, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce che “ Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'art. 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese ”.

4.2. Per consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr., ex plurimis , T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 21 ottobre 2022, n. 679;
T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 27 maggio 2022, n. 3856):

- il sopra riportato art. 248, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 esclude qualsivoglia possibilità di pagamento di debiti pregressi, se non per il tramite della procedura rimessa all’organo straordinario di liquidazione di cui agli artt. 252 e s. dello stesso testo normativo;

- il divieto di azioni esecutive individuali nei confronti del Comune in stato di dissesto va esteso a tutte le azioni aventi il medesimo contenuto, tra le quali il giudizio di ottemperanza rivolto all’esecuzione di una sentenza, o atto equiparato, del giudice ordinario di condanna al pagamento di una somma di denaro;

- la dichiarazione di dissesto di un ente locale preclude le azioni esecutive e assoggetta a procedura liquidatoria tutte le obbligazioni derivanti da fatti o atti intervenuti prima della dichiarazione di dissesto, anche se tali obbligazioni siano state liquidate in via definitiva solo successivamente;

- il giudizio di ottemperanza nei confronti degli enti dissestati è ammissibile solo quando il giudicato da ottemperare necessita di ulteriore attività giurisdizionale a carattere cognitivo (in genere, ai fini della determinazione del quantum da inserire nella massa passiva formata dall’organo straordinario di liquidazione), non anche quando l’importo dovuto dall’amministrazione sia stato definitivamente quantificato e non occorre altra attività che quella del materiale adempimento, che deve avvenire nella sede propria della procedura concorsuale;

- in particolare, la finalità della citata disposizione è di paralizzare, sia pure temporaneamente e fino a quando non sia maturato il presupposto di legge (ovvero l'approvazione del rendiconto), iniziative esecutive che, singolarmente intraprese, possano determinare un'alterazione della par condicio creditorum .

4.3. In relazione al caso che occupa, è ben noto che con deliberazione di consiglio comunale n. 37 del 12 dicembre 2018 è stato dichiarato, ai sensi dell’art. 246 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il dissesto finanziario del Comune di Catania (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 8 agosto 2023, n. 2503).

La commissione straordinaria di liquidazione si è dichiarata competente in relazione ai fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2018, in quanto anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato esercizio 2019 (cfr. Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 24 novembre 2020, n. 1104).

Inoltre, la parte ricorrente non ha né allegato né provato l’avvenuta approvazione del rendiconto di cui all’art. 256 del medesimo decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4.4. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso, dovendosi evidenziare che il contratto richiamato dalla società ricorrente è stato stipulato il 5 ottobre 2017, irrilevante essendo la circostanza che il decreto ingiuntivo in epigrafe è stato adottato successivamente alla dichiarazione di dissesto.

Ed invero, rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione non solo le poste passive pecuniarie già contabilizzate alla data della dichiarazione di dissesto, ma anche tutte le svariate obbligazioni che, pur se stricto jure sorte in seguito, costituiscano comunque la conseguenza diretta ed immediata di “ atti e fatti di gestione ” pregressi alla dichiarazione di dissesto (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 5 agosto 2020, n. 15);
inoltre, “ la disciplina normativa sul dissesto, basata sulla creazione di una massa separata affidata alla gestione di un organo straordinario, distinto dagli organi istituzionali dell’ente locale, può produrre effetti positivi soltanto se tutte le poste passive riferibili a fatti antecedenti al riequilibrio del bilancio dell’ente possono essere attratte alla predetta gestione, benché il relativo accertamento giurisdizionale o amministrativo sia successivo ” (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 12 gennaio 2022, n. 1).

Come anche chiarito, l’art. 254 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “[…] ha lo scopo di attrarre alla gestione straordinaria atti e fatti che si verificano a cavallo delle due gestioni, allo scopo di raccogliere tutte le pendenze derivanti dalla gestione in crisi e far sì che la gestione risanata non abbia ancora da ripianare oneri che provengono dal passato. Si osserva, altresì, che la nozione di “debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato”, di cui all’art. 5, comma 2, del d.l. n. 80/2004 - di interpretazione autentica degli artt. 252, comma 4 e 254, comma 3, del TUEL - deve essere letta in chiave sistematica e tenendo in considerazione le ragioni giustificatrici della speciale previsione di “isolare” gli effetti economici della gestione dissestata all'interno della speciale procedura concorsuale. Infatti, la procedura è volta al risanamento dell'ente ed è finalizzata ad evitare che le scelte gestionali pregresse, maturate al tempo della gestione diseconomica, continuino a riverberare, senza limiti, i loro effetti negativi sui bilanci successivi, con un approccio sostanzialistico che guardi soprattutto all'atto o fatto di gestione […] e non al dato formale della qualificazione dei conseguenti debiti in termini di esigibilità, certezza e liquidità. È, quindi, evidente che si tratta di fatti o atti che provengono dalla gestione precedente al dissesto, ma che non si siano conclusi nel passato, altrimenti la norma sarebbe stata inutile: essi, infatti, proiettano effetti su esercizi futuri, nei quali opera la gestione di liquidazione ” (cfr. Corte dei conti, Sez. Aut., 8 luglio 2022, deliberazione n. 8/SEZAUT/2022/QMIG).

Anche la giurisprudenza della Corte costituzionale (cfr. sentenza 21 giugno 2013, n. 154) relativa alle analoghe disposizioni vigenti per le obbligazioni rientranti nella gestione commissariale del Comune di Roma (cfr. art. 4, comma 8-bis, ultimo periodo, del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 26 marzo 2010, n. 42) ha chiarito che “ in una procedura concorsuale – tipica di uno stato di dissesto – una norma che ancori ad una certa data il fatto o l’atto genetico dell’obbligazione è logica e coerente, proprio a tutela dell’eguaglianza tra i creditori […]”.

Inoltre, “ la condanna al pagamento delle spese giudiziali costituisce statuizione accessoria della condanna al pagamento dell’intero credito e, pertanto, ne segue le sorti ” (cfr. Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 17 gennaio 2020, n. 61).

4.5. Va osservato, inoltre, che l’argomentazione sviluppata dalla parte ricorrente che, richiamando il Patto per Catania, ha messo in risalto la gestione separata, con capitolo separato, nonché la provenienza delle risorse finanziarie, non gravanti sul bilancio ordinario (spese, sostiene la deducente, che come tali, data la provenienza ed il loro controllo, CIPE, sfuggono alle spese ordinarie del Comune: cfr. memoria di replica depositata in data 5 ottobre 2023) si rivela inconferente.

Ed invero:

a) in primo luogo, il principio di universalità impone che tutte le entrate e tutte le spese dell’Ente locale devono essere rappresentate e devono transitare nel bilancio (cfr. Corte dei conti, Sez. reg. contr. Puglia, 21 luglio 2011, deliberazione n. 52/PRSP/2011);
ed invero, il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, che nel complesso concorrono a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta nell’esercizio e degli andamenti dell’amministrazione, anche nell’ottica degli equilibri economico – finanziari del sistema di bilancio. Sono dunque incompatibili con il principio dell’universalità le gestioni fuori bilancio, consistenti in gestioni poste in essere dalla singola amministrazione o da sue articolazioni organizzative - prive di autonomia gestionale - che non transitano nel bilancio e le contabilità separate, ove ammesse dalla normativa, devono essere ricondotte al sistema di bilancio dell’amministrazione entro i termini dell’esercizio (cfr. Corte dei conti, Sez. reg. contr. Molise, 27 settembre 2022, deliberazione SRCMOL/167/2022/FRG);

b) in secondo luogo, il Patto per lo Sviluppo Città di Catania - Manuale Operativo delle Procedure (MOP)per il Sistema di Gestione e Controllo (SiGeCo) - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (

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