TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2022-05-06, n. 202205669

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2022-05-06, n. 202205669
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202205669
Data del deposito : 6 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/05/2022

N. 05669/2022 REG.PROV.COLL.

N. 06840/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6840 del 2021, proposto dai sig.ri M A, M A, L B, F R B, H B, N G B, M B, G C, R C, M C, I C, L C, A C, S C, E C, E D, S D G, A D, A E, L F, V F, S F, G M F, C G, L G, S G, C G, E G, A G, M I M, E I, A L, F L P, S L, L L, V L, N L, C M, A M, L M, A M, S Marotta, Cinzia Masciale, Giulia Mastrangeli, Danilo Samuele Mendola, Donato Miranda, Paolo Munzi, Federica Murgia, Gianluca Musumeci, Michela Nigris, Giuseppe Parisi, Riccardo Pedralli, Giulia Plebani, Gloria Rossi, Pina Rubbo, Valentina Sonnati, Umi Toyosaki, Francesca Trevisi, Dario Turel, rappresentati e difesi dall'avv. Pietro Celli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Cultura e Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona dei rispettivi Ministri p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'accertamento:

- dell'illegittimità del silenzio-inadempimento del Ministero della Cultura e del Ministero dell'Università e della Ricerca sull'istanza presentata l'8.4.2021, con cui gli odierni ricorrenti hanno intimato alle suddette amministrazioni di adottare il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto interministeriale 10 agosto 2019, n. 112, al fine di consentire, in attuazione dell'articolo 182, comma 1-quinquies, del decreto legislativo n. 42 del 2004, lo svolgimento della prova di idoneità, con valore di esame abilitante, finalizzata al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali;

previo accertamento:

ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., della natura soprassessoria della nota a firma del Direttore Generale della Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti culturali e del Dirigente del Servizio I del Ministero della Cultura non recante data e numero di protocollo, avente ad oggetto “ Prova di idoneità, con valore di esame abilitante, finalizzata al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali – Obbligo dell'Amministrazione di provvedere – Istanza-diffida per l'avvio del procedimento. Riscontro. ”, trasmessa a mezzo p.e.c. in data 7.5.2021;

con conseguenziale condanna:

del Ministero della Cultura e del Ministero dell'Università e della Ricerca a provvedere entro il termine perentorio di sessanta giorni ovvero entro il diverso termine all'uopo fissato da codesto ecc.mo T.A.R., con nomina di un Commissario ad acta per provvedere in ipotesi di protratto inadempimento oltre il termine assegnato;

nonché, in via subordinata,

per l’annullamento:

- della predetta nota a firma del Direttore Generale della Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti culturali e del Dirigente del Servizio I del Ministero della Cultura non recante data e numero di protocollo, avente ad oggetto “Prova di idoneità, con valore di esame abilitante, finalizzata al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali – Obbligo dell'Amministrazione di provvedere – Istanza-diffida per l'avvio del procedimento. Riscontro.”, trasmessa a mezzo p.e.c. in data 7.5.2021 e di tutti gli atti presupposti, conseguenti o comunque connessi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e di Ministero dell’Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 aprile 2022 la dott.ssa R M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato in data 1.07.2021 e depositato in data 5.07.2021, gli odierni ricorrenti hanno premesso di avere acquisito la qualifica di “ Collaboratore restauratore di beni culturali ”, all’esito alla procedura di selezione pubblica di cui all’articolo 182, comma 1 sexies , D.lgs. n. 42 del 2004, conclusasi, nel 2016, con la pubblicazione dell’elenco di cui al successivo comma 1 octies dell’art. 182, giusto decreto della Direzione Generale Educazione e Ricerca del Mibact n. 38 del 23.3.2016, successivamente integrato dai decreti n. 87 del 14.9.2016 e n. 1 del 3.1.2017, n. 1.

In tale veste, i ricorrenti, con diffida dell’8.4.2021, invitavano il Ministero della Cultura ed il Ministero dell'Università e della Ricerca a pubblicare il bando della procedura selettiva di cui al comma 1 quinquies dell’art. 182, funzionale all’acquisizione della qualifica di “ Restauratore di beni culturali ”, le cui modalità di svolgimento, in applicazione della disposizione in esame, risultavano già delineate dal Decreto Interministeriale n. 112 del 10.8.2019, di approvazione del “ Regolamento recante la disciplina delle modalità per lo svolgimento della prova di idoneità, con valore di esame di Stato abilitante, finalizzata al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali ”.

Il Ministero della Cultura riscontrava la diffida, giusta pec del 7.5.2021, all’uopo evidenziando che le disposizioni di cui all’art. 3 comma 2 e 4 comma 4 del predetto Decreto Interministeriale n. 112 del 10 agosto 2019 erano state annullate da questo Tribunale, giusta sentenza n. 2230 del 24 febbraio 2021, sicché, nelle more della riedizione dell’attività amministrativa in conformità alle relative statuizioni annullatorie, non sarebbe stato possibile indire la selezione richiesta.

Considerata la natura soprassessoria della nota da ultimo menzionata - sul presupposto che il Decreto Interministeriale n. 112 del 10.8.2019, a prescindere dall’annullamento giurisdizionale delle disposizioni normative summenzionate (art. 3 comma 2 e 4 comma 4), contenesse, comunque, disposizioni necessarie e sufficienti allo svolgimento della selezione - gli odierni ricorrenti hanno, dunque, chiesto, in via principale, l’accertamento giurisdizionale dell’illegittimità del contegno inerte fin qui tenuto dai Ministeri evocati in giudizio.

Il ricorso risulta affidato ai motivi di diritto appresso sintetizzati: “ I) Violazione o falsa applicazione dell’art. 2 della l. 241/1990 e dei principi da essi desumibili – Violazione o falsa applicazione dell’art. 182, co.

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