TAR Brescia, sez. I, sentenza 2010-02-22, n. 201000864

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza 2010-02-22, n. 201000864
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201000864
Data del deposito : 22 febbraio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00156/1999 REG.RIC.

N. 00864/2010 REG.SEN.

N. 00156/1999 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 156 del 1999, proposto da:
ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA, ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA, rappresentati e difesi dall'avv. A L, con domicilio eletto presso il medesimo legale in Brescia, via Zima 1/A;

contro

COMUNE DI BASSANO BRESCIANO, non costituitosi in giudizio;

nei confronti

ZANOLI G. BATTISTA, non costituitosi in giudizio;

per l'annullamento

- della deliberazione consiliare n. 47 del 12 novembre 1998, con la quale è stata adottata una variante semplificata al PRG;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2010 il dott. Mauro Pedron;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. Il Comune di Bassano Bresciano con deliberazione consiliare n. 47 del 12 novembre 1998 ha adottato una variante semplificata al PRG ex art 3 della LR 23 giugno 1997 n. 23 avente ad oggetto il completamento di ambiti territoriali rientranti nelle zone C e D, la localizzazione di un’opera pubblica comunale e l’adeguamento di alcune previsioni di localizzazione del PRG. Il progetto della variante era stato predisposto dal tecnico comunale, funzionario in possesso del titolo di studio di geometra.

2. Contro la suddetta deliberazione hanno proposto ricorso l’Ordine degli architetti di Brescia e l’Ordine degli ingegneri di Brescia con atto notificato il 29 gennaio 1999 e depositato l’11 febbraio 1999. Le censure possono essere sintetizzate nei punti seguenti: (a) violazione dell’art. 16 del RD 11 febbraio 1929 n. 274 (regolamento della professione di geometra), in quanto la progettazione urbanistica sarebbe estranea alle competenze professionali dei geometri;
(b) violazione degli art. 8 e 41-bis della legge 17 agosto 1942 n. 1150, in quanto la predisposizione degli strumenti urbanistici costituirebbe una funzione esclusiva dei professionisti abilitati e non potrebbe essere svolta da pubblici dipendenti.

3. Il Comune non si è costituito in giudizio.

4. Con memoria depositata il 28 gennaio 2010 i ricorrenti hanno comunicato che in corso di causa il Comune ha sospeso la variante impugnata e ha poi affidato l’incarico a un professionista esterno abilitato. Peraltro i ricorrenti (in quanto tutori delle prerogative delle due categorie professionali al di là dei singoli contenziosi riguardanti gli incarichi di progettazione) insistono circa la sussistenza di un interesse a una pronuncia sulle questioni sollevate e comunque per la condanna del Comune alle spese di giudizio.

5. In relazione ai fatti sopravvenuti si osserva che il comportamento del Comune successivo alla notifica del ricorso è satisfattivo per i ricorrenti e dunque, essendo cessata la materia del contendere, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

6. Per quanto riguarda la condanna alle spese di giudizio occorre applicare il principio della soccombenza virtuale. In proposito si osserva tuttavia che non sono stati proposti argomenti idonei a far ipotizzare un sicuro accoglimento del ricorso. Più in dettaglio si possono svolgere le seguenti considerazioni:

(a) La competenza professionale dei geometri ex art. 16 del RD 274/1929 non comprende la progettazione urbanistica, ma d’altra parte neppure gli art. 51 e 52 del RD 23 ottobre 1925 n. 2537 (regolamento delle professioni di ingegnere e architetto) trattano espressamente la materia. Il problema della progettazione urbanistica si è posto con l’introduzione del piano regolatore generale (art. 7 della legge 1150/1942), che al proprio interno prevede sia la zonizzazione del territorio sia la localizzazione di opere pubbliche. La redazione di uno strumento di programmazione generale è un’attività complessa collegabile al grado di preparazione di ingegneri e architetti (e urbanisti), come confermato dall’art. 5 comma 1 lett. c) della legge 2 marzo 1949 n. 143 (tariffa professionale di ingegneri e architetti). Nel caso di varianti semplificate è però necessario distinguere a seconda del contenuto. In particolare se la variante semplificata ha finalità solo localizzative (ossia riguarda l’inserimento o lo spostamento di un’opera pubblica all’interno di un quadro urbanistico già definito) la complessità delle valutazioni tecniche è molto minore e non giustifica la riserva a favore dei professionisti laureati (fermo restando che il progetto dei lavori dovrà comunque essere firmato da un tecnico abilitato per quel tipo di opera). Parimenti non sembra sufficiente per escludere la competenza dei geometri il fatto che alla localizzazione si accompagnino variazioni marginali alla zonizzazione.

(b) Dagli art. 8 e 41-bis della legge 1150/1942 non può desumersi una riserva di attività a favore dei tecnici libero-professionisti. Il potere organizzativo dei comuni consente agli stessi di dotarsi delle necessarie professionalità tecniche per internalizzare anche la progettazione urbanistica, a maggior ragione nel caso di varianti semplificate.

7. Poiché nel caso in esame non è fornita una piena dimostrazione del superamento dei limiti indicati sopra al punto 6-a, e tenuto conto di quanto esposto al punto 6-b, appare preferibile disporre la compensazione delle spese di giudizio.

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