TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2019-02-25, n. 201901057

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2019-02-25, n. 201901057
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201901057
Data del deposito : 25 febbraio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/02/2019

N. 01057/2019 REG.PROV.COLL.

N. 04699/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4699 del 2014, proposto da
Associazione Culturale Educativa-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati M L R L, P A, con domicilio digitale come da registri pubblici e domicilio fisico eletto in Napoli, via F. Caracciolo 15;

contro

Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale della Campania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliati in via digitale come da pubblici registri e domicilio fisico in Napoli, via Diaz, 11;

per l'annullamento

della nota prot.

AOODRCA

3950/2, datata 3.06.2014 avente ad oggetto il diniego del riconoscimento del contributo statale per le ore di sostegno scolastico erogate e da erogare agli alunni diversamente abili, nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente alla liquidazione delle somme per le ore di sostegno effettuate in incremento rispetto alle ore riconosciute in convenzione e per il pagamento delle relative somme.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania e del Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 30 gennaio 2019 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1 – L’associazione ricorrente gestisce dall’anno scolastico 2008/2009 la scuola primaria “Aladdin” “in regime di parità scolastica.

Con ricorso notificato il 22/9/14, la medesima associazione ha adito questo T.A.R. chiedendo l’annullamento della nota prot.

AOODRCA

3950/2 datata 03.06.2013 con la quale è stata denegata dall’Ufficio Scolastico Regionale della Campania la modifica della convenzione di parità, secondo quanto richiesto nell’atto di diffida notificato il 27/5/14: per l'a.s. 2009/2010 con il riconoscimento di 36 ore;
per l’a.s. 2010/2011 con riconoscimento di n. 60 ore di attività di sostegno;
per l'a.s. 2011/2012 con riconoscimento di un incremento pari n. 12 ore di attività di sostegno, in aggiunta alle 24 ore riconosciute.

Parte ricorrente ha chiesto, altresì, l’accertamento del proprio diritto alla liquidazione, a titolo di saldo, delle somme anticipate per soddisfare, negli anni scolastici dal 2009/2010 al 2011/2012, in incremento rispetto alle ore riconosciute in convenzione, le esigenze degli alunni iscritti alla scuola primaria e necessitanti di attività di sostegno, nonché la condanna dell’Amministrazione scolastica al pagamento delle relative somme.

1.1 - A sostegno del gravame la ricorrente ha esposto le seguenti circostanze:

- lo status di scuola paritaria impone l’obbligo di accogliere l’iscrizione di chiunque ne accetti il progetto educativo e sia in possesso di un titolo di studio per l’iscrizione, con età prevista dai vigenti ordinamenti scolastici;

- l’Istituto ricorrente, nel rispetto degli obblighi nascenti dalla L.104 del 1992, art.12 e art.1 comma 3 e 4 lett. f) della L. 62 del 2000, ha accettato l’iscrizione degli alunni portatori di handicap, attenendosi alle esigenze del PEI;

- la Convenzione sottoscritta per l’anno scolastico 2008/2009, prevedeva il riconoscimento del contributo commisurato a n. 12 ore di sostegno scolastico;

- per tutti i successivi anni scolastici e fino all’a.s. 2011/2012, l’Istituto aveva attestato – a mezzo di apposita notifica di funzionamento - la presenza di alunni di alunni diversamente abili ed il rispettivo fabbisogno di ore di sostegno;

- l’Amministrazione avrebbe, pertanto, dovuto procedere alla modifica della convenzione originaria, prendendo atto delle ore di attività di sostegno effettivamente erogate, con conseguente liquidazione di un diverso e maggiore importo, mentre a ciò non ha provveduto, sebbene l’obbligo di finanziamento statale dell’attività di sostegno abbia a suo presupposto normativo le disposizioni della L. n. 296/2006 art.1 comma 636, recepite nei Decreti attuativi del Ministero dell’Istruzione;

- con atto stragiudiziale di diffida e messa in mora notificato il 27/5/14, la parte ricorrente ha richiesto la modifica della convenzione con l’incremento del contributo annuo per le ore di sostegno parametrato alle esigenze degli alunni per gli anni scolastici dal 2008/2009 al 2011/2012, ma, con il provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania ha denegato la richiesta, motivando il mancato accoglimento con la mancanza di risorse finanziarie disponibili.

1.2 - Parte ricorrente ha formulato i seguenti motivi di ricorso: 1) Violazione e falsa applicazione d. m. MIUR n. 46 del 30.01.2013 - violazione ed erronea applicazione art. 5 d.m. 25 del 25.3.2011 — artt.

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