TAR Ancona, sez. I, sentenza 2015-02-06, n. 201500113

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2015-02-06, n. 201500113
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201500113
Data del deposito : 6 febbraio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00608/1996 REG.RIC.

N. 00113/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00608/1996 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 608 del 1996, proposto da:
F A, rappresentato e difeso dall'avv. A M, con domicilio eletto presso Avv. A M in Ancona, corso Mazzini, 156;

contro

Comune di Agugliano, non costituito in giudizio;

nei confronti di

T F, rappresentata e difesa dall'avv. G M, con domicilio eletto presso Avv. G M in Ancona, Via Mamiani, 14;

per l'annullamento

dell’ordinanza 9.5.1996, con la quale è stata parzialmente annullata la concessione edilizia n. 31/95 del 7.11.1995, rilasciata al ricorrente e la relativa concessione in variante de 10.2.1996, in uno con l’ordinanza di sospensione dei lavori n. 5/96.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di T F;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2014 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Espone il ricorrente di avere ottenuto, in data 10.5.1996, una concessione dal Comune di Agugliano per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria, sostituzione delle balaustre dei balconi, apertura di un vano finestra e di una porta d’accesso al lastrico solare di un immobile di sua proprietà.

In data 7.2.1996 veniva rilasciata una concessione edilizia in variante.

A seguito di un sopralluogo effettuato in data 9 marzo 1996 dal Comune e dalla polizia municipale, il sindaco ordinava la sospensione dei lavori sino alla definizione dell’ampiezza della proprietà rispetto a un proprietario limitrofo, contrario ai lavori. A tale situazione faceva seguito una nota del progettista dell’odierno ricorrente.

La concessione è stata poi revocata, con il provvedimento impugnato, limitatamente all’apertura della porta prospiciente il fondo del proprietario limitrofo, in quanto avrebbe consentito la veduta su tale fondo.

Il provvedimento è impugnato con un unico e articolato motivo di ricorso.

Il Comune non si è costituito. Si è invece costituita la controinteressata T F.

Alla pubblica udienza dell’11 dicembre 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

1 il ricorso è infondato e deve essere respinto.

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