TAR Brescia, sez. I, sentenza 2020-03-25, n. 202000248
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Pubblicato il 25/03/2020
N. 00248/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01249/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1249 del 2015, proposto da
1. Madella Alessandro e Remo Società Agricola s.s.;
2. Sposetti Giovanni, Giuseppe e Gianpaolo s.s.;
3. Scutari Ferdinando, Mario e Silvano s.s.;
4. Azienda Agricola Fienilazzo di Giuradei Carlo e Fausto s.s.;
5. Marani Luigi e Fabrizio s.s.;
6. G A e Paolo s.s.;
7. G B, R e F s.s.;
8. A C, titolare dell’omonima azienda agricola;
9. Gecchele Fabio, titolare dell’omonima azienda agricola;
10. Azienda Agricola "Grole" di Castellini Luigi, Guido e Renato s.s.;
11. Azienda Agricola Guerrina di Ettori Alberto e Giorgio s.s.;
12. P W, quale legale rappresentante illo tempore di Filippo e Walter s.s., oggi cancellata;
13. Madella Giordano;
14. Sacchetti Flora, titolare dell’omonima azienda agricola;
15. Società Agricola Vallicella Imerio e R s.s.;
16. Zenaro Mauro, titolare dell’omonima azienda agricola;
17. Motelli di Zani M. s.s.:
18. Visintin Aldo, titolare dell’omonima azienda agricola;
19. Farina Oplilio e Massimo s.s.;
20. Schenato Romeo, titolare dell’omonima azienda agricola;
21. Schenato Romeo e Messedaglia Luigi, soci illo tempore dell’Azienda Agricola Zootecnica San Martino s.s., oggi cancellata;
22. Zaldini Paolo, titolare dell’omonima ditta;
23. Vighi Paolo, Vighi Caterina, Cristina e Baraldi Maria s.s.;
24. Società Agricola Brognoligo di Dossi Rodolfo, Elio e C. s.s.;
25. Cappa Gianluigi, quale legale rappresentante illo tempore della società Cappa Gianluigi e Marco s.s., oggi cancellata;
26. Ughetti Mauro quale legale rappresentante illo tempore della società agricola Ughetti Mauro e Davide s.s., oggi cancellata;
27. Azienda agricola "Canfurlone" di Ferrari e C. s.s.;
28. Zanotti Romano e Zanotti Gridonia, soci illo tempore dell’azienda agricola Zanotti Romano e Zanotti Gridonia S.d.f, oggi cessata;
tutti rappresentati e difesi dall’avvocato Ester Ermondi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Dino Corbo, in Brescia, Via Antiche Mura, n. 3; integrato da motivi aggiunti di data 9 maggio 2019 proposti da :
1. Società Agricola Vallicella Imerio e R s.s.;
2. Scutari Ferdinando Mario e Silvano s.s. agr.;
3. Madella Giordano;
4. Azienda Agricola Fienilazzo di Giuradei Carlo e Fausto s.s. soc. agr.;
5. Motelli di Zani M. s.s. agr.;
6. Farina Oplilio e Massimo s.s.;
7. Madella Alessandro e Remo società agricola s.s.;
contro
Agea-Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
con il ricorso introduttivo :
delle cartelle di pagamento emesse da AGEA e notificate alle aziende ricorrenti tramite Equitalia s.p.a., a mezzo raccomandata A/R o a mezzo PEC, con le quali è stato intimato alle medesime il pagamento entro 60 giorni delle somme rispettivamente riportate;
con i motivi aggiunti :
delle intimazioni di pagamento con le quali AGEA ha invitato sette degli originari ricorrenti a versare gli importi per prelievi latte di cui alle cartelle di pagamento già impugnate con il ricorso introduttivo che non risultavano ancora pagati;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agea-Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2020 la dott.ssa Elena Garbari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso collettivo depositato in data 10 giugno 2015 le ventotto aziende agricole ricorrenti hanno impugnato le cartelle di pagamento con cui AGEA ha intimato a ciascuna di esse il pagamento degli importi dovuti per cd. “Prelievi latte sulle consegne” a titolo di capitale e di interessi, accertati a loro carico a partire dalla campagna lattiero-casearia 1995/96 fino alla campagna 2008/2009, denunciandone l’illegittimità propria e derivata dal ritenuto contrasto con il diritto comunitario della normativa nazionale applicata.
Questi i motivi dedotti nel gravame con riferimento al merito della pretesa:
I. Illegittimità propria e derivata in ragione dell’illegittimità comunitaria degli atti di compensazione nazionale presupposti alle imputazioni di prelievo supplementare indicate nelle cartelle impugnate, per:
- mancata verifica delle produzioni dichiarate dagli acquirenti;
- applicazione di priorità di compensazione;
- modalità di restituzione del prelievo.
II. Violazione dell’articolo 21 bis della legge 241/1990 e degli articoli 8 ter , 8 quater , 8 quinquies della legge 33/09, illegittimità delle cartelle e/o dell’iscrizione a ruolo e del ruolo per mancata notifica degli atti di accertamento presupposti;
III. Illegittimità ed eccesso di potere – intervenuta prescrizione della pretesa di AGEA sia per le somme imputate a titolo di prelievo sia per quelle imputate a titolo di interessi;
IV. Violazione di legge ed eccesso di potere – illegittimità delle cartelle, dell’iscrizione a ruolo e del ruolo per illegittima duplicazione del ruolo;per le cartelle impugnate – infatti – il ruolo è stato reso esecutivo il 19 febbraio 2015 ma le somme accertate come dovute erano già state iscritte nel Registro nazionale dei debiti, che equivale a iscrizione a ruolo;
V. Violazione di legge ed eccesso di potere – illegittimità delle cartelle, dell’iscrizione a ruolo e del ruolo per mancanza dei presupposti di legge e per difetto di motivazione anche in punto di adesione alle procedure di rateizzazione o eventuale decadenza dal beneficio della dilazione;
VI. Violazione di legge ed eccesso di potere – decadenza di Agea dalla possibilità di recuperare le somme indicate ed iscritte nel registro debitori in data antecedente al 31 dicembre 2012 ai sensi dell’articolo 25 del d.P.R. 602/73;
VII. Violazione di legge ed eccesso di potere. Difetto di motivazione circa l’effettivo computo dei recuperi PAC effettuati nel corso degli anni da AGEA anche tramite gli organismi pagatori territorialmente competenti;
VIII. Violazione di legge ed eccesso di potere – difetto di motivazione in ordine alla quantificazione degli interessi;
IX. Violazione di legge ed eccesso di potere. Errata iscrizione a ruolo degli importi a titolo di prelievo supplementare ed interessi. Contestazione sul quantum della pretesa – mancanza di esigibilità, certezza e liquidità delle somme.
Ulteriori profili di gravame concernono profili formali degli atti impugnati: