TAR Firenze, sez. III, sentenza 2018-06-06, n. 201800805

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. III, sentenza 2018-06-06, n. 201800805
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201800805
Data del deposito : 6 giugno 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/06/2018

N. 00805/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01599/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1599 del 2017, proposto da
Azienda Agricola Podere Treggiaia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato I Szellini, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Alessandro Manzoni 2;

contro

Comune di Casale Marittimo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato C P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Firenze, viale G. Mazzini 60;

per l'annullamento

della deliberazione n. 34 del 25.9.2017, con cui il Consiglio Comunale del Comune di Casale Marittimo ha espresso ex art. 30, comma 6.2., delle NTA del Regolamento Urbanistico Comunale, parere negativo in merito alla istanza, presentata dalla ricorrente il 29.6.2017 e protocollata al n. prot 3042/2017 di autorizzazione alla demolizione del fabbricato rurale ad uso di residenza agricola, distinto catastalmente al fgl. 10, particella 300, ed al conseguente spostamento e ricostruzione del volume demolito nella particella 236 del medesimo fgl 10, ad una distanza di circa 180 ml dall'area di sedime dell’attuale fabbricato;

nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, anteriore e successivo e segnatamente della “Relazione Tecnica Istruttoria” del Responsabile dell'Area Tecnica Comunale datata 18.8.2017, richiamata per relationem dalla delibera consiliare 34/2017 impugnata e ad esso allegata sub lett A.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Casale Marittimo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2018 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La sig.ra Gina Stevanato, legale rappresentante della azienda Agricola “Podere Treggiaia”, sita nel Comune di Casale Marittimo, riferisce che l’azienda è composta da un complesso di terreni e fabbricati rurali di cui uno adibito ad abitazione e il secondo a magazzino, entrambi in cattivo stato di manutenzione.

In data 29.6.2017 la ricorrente richiedeva al Comune di esprimere parere, ai sensi dell'art 30, punto 6.2, delle NTA del vigente Regolamento Urbanistico, in ordine alla demolizione del fabbricato rurale ad uso di residenza agricola ed alla conseguente ricostruzione del volume demolito ad una distanza di circa 180 ml.

L'interessata motivava la richiesta con le cattive condizioni di manutenzione e le criticità dal punto di vista statico dell'immobile da demolire, oltretutto con altezza libera degli ambienti principali inferiore a mt 2,70, nonché con riferimento all’insalubrità dell'ambiente circostante. Si evidenziava, inoltre che con la nuova ubicazione il fabbricato verrebbe a trovarsi a distanza di 300 ml dal Fosso delle Tane/Venelle, anziché a quella attuale di 100 ml;
a distanza di 200 ml dal laghetto di pesca sportiva in disuso da molti anni, anziché a quella attuale di ml 50 con conseguente risoluzione delle problematiche di insalubrità esistenti.

Il Consiglio comunale, tuttavia, recependo la relazione del Responsabile dell'Area tecnica, con deliberazione n. 34 del 25.9.2017, esprimeva parere negativo sostanzialmente ritenendo che “ l'intervento sarebbe in contrasto con quanto prescritto dall'art 63, punto 10, delle NTA del PTC della Provincia di Pisa ”.

Avverso tale atto proponeva ricorso l’azienda Agricola “Podere Treggiaia” chiedendone l’annullamento, previa sospensione, e deducendo:

1.Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 63, comma 10, e dell'art 29, comma 9 delle NTA del PTC della Provincia di Pisa e dell'art. 30 delle NTA del Regolamento Urbanistico del Comune di Casale Marittimo;
violazione e/o falsa applicazione dell'art. 142, lett g, D.lgs. 42/2004 e del PIT della Regione Toscana con valenza di piano paesaggistico;
violazione e/o falsa applicazione dell'art 3 l. n. 241/1990 per carenza di motivazione;
eccesso di potere per carenza di istruttoria, per difetto dei presupposti e per travisamento dei fatti.

2. Violazione e/o falsa applicazione dell'art 146 d.lgs. n. 42/2004 e dell'art 30, comma 3 e comma 6.2, delle NTA del Regolamento Urbanistico comunale;
eccesso di potere per carenza di istruttoria;
eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti;
eccesso di potere per assoluta perplessità ed oscurità della motivazione;
ulteriore violazione e/o falsa applicazione dell'art 3 l. n. 241/1990.

Si costituiva in giudizio il Comune di Casale Marittimo opponendosi all’accoglimento del gravame.

Nella pubblica udienza del 22 maggio 2018 il ricorso era trattenuto per la decisione.

Il ricorso è fondato.

Assorbente rilievo assume quanto dedotto con il primo motivo con cui la ricorrente lamenta l’erronea interpretazione assegnata dall’amministrazione all'art. 63, comma 10, e all'art 29, comma 9, delle NTA del PTC della Provincia di Pisa

Va premesso che l’art.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi