TAR Genova, sez. I, sentenza 2009-04-21, n. 200900781

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, sentenza 2009-04-21, n. 200900781
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 200900781
Data del deposito : 21 aprile 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01046/2006 REG.RIC.

N. 00781/2009 REG.SEN.

N. 01046/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1046 del 2006, proposto da:
Annamaria D'Aversa, rappresentata e difesa dall'Avv. G D P, con domicilio eletto presso l’Avv. G D P in Genova, Via Casaregis, 45/10;

contro

Comune di Sestri Levante, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum:
R (Int.Opp.) C, rappresentata e difesa dall'Avv. G G, con domicilio eletto presso l’Avv. G G in Genova, Via Roma 11/1;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento 8.9.2006 n. 14054/05 del dirigente dell'area 5 del Comune di Sestri Levante avente ad oggetto "il diniego su domanda di permesso di costruzione in sanatoria per ampliamento di un manufatto in assenza di titolo edilizio";
del conseguenziale provvedimento 18.9.2006 n. 68 portante l'ordinanza di demolizione.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26/02/2009 il dott. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

La ricorrente, proprietaria di unità immobiliare in Sestri Levante, ha impugnato il diniego opposto dal comune sull’istanza d’accertamento di conformità avente ad oggetto la realizzazione senza titolo di una struttura metallica con piano calpestabile di 25 mq. ed addossata sui muri di confine con la strada pubblica e con la proprietà di terzi.

Cumulativamente il gravame è stato esteso all’ ordinanza di demolizione comminata, in esito al diniego, dall’amministrazione per lo stesso abuso edilizio.

L’impugnazione con riguardo al diniego è sorretta dai seguenti motivi:

Violazione dell’art. 36 d.P.R. n. 380/01 in relazione agli artt. 20 e 21 delle NTA del PUC nonché dell’art. 3 l. n. 241/90. Eccesso di potere sotto vari profili;

Con riguardo alla sanzione ripristinatoria:

Invalidità derivata.


L’intervento realizzato oggetto d’istanza d’accertamento di conformità, a giudizio della ricorrente, non integrerebbe gli estremi dell’ampliamento volumetrico cui s’attaglia la disciplina che subordina la conformità edilizia alla “ricomposizione tipologica ed ambientale e a motivi igienici di cui alla disciplina prescritta dalle NTA del PUC.

Viceversa, trattandosi di mero manufatto pertinenziale senza incremento volumetrico, posto al servizio dell’edificio principale, nulla osterebbe, secondo le censure, al conseguimento della sanatoria.

In ogni caso, aggiunge la ricorrente, non sarebbero indicati i criteri tenuti in considerazione dall’amministrazione per denegare il carattere della “ricomposizione tipologica” del manufatto, essendo state inoltre pretermesse le valutazioni specifiche demandate all’amministrazione in sede d’esame della domanda d’accertamento di conformità.

Il comune di Sestri Levante non si è costituito.

È intervenuta ad opponendum la proprietaria dell’appartamento al primo piano del medesimo fabbricato su cui insiste al piano sottostante il manufatto per cui è causa, instando per la reiezione del ricorso.

Disposta istruttoria collegiale, alla pubblica udienza del 26.02.09 la causa su richiesta delle parti è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Sono impugnati cumulativamente il diniego opposto dal comune sull’istanza d’accertamento di conformità e la conseguente sanzione della demolizione.

Entrambi gli atti hanno ad oggetto la realizzazione senza titolo di una struttura metallica con piano calpestabile di circa 25 mq. addossata in parte sui muri di confine con la strada pubblica e con la proprietà di terzi.

Il ricorso è infondato.

È perspicuo il parere negativo reso dalla Commissione edilizia sull’istanza d’accertamento di conformità: l’intervento contrasta con la norma di zona (AC-MA) di cui all’art. 21.7 delle NTA non concorrendo alla ricomposizione tipologica e ambientale del manufatto.

Ossia la struttura metallica, addossata a muri preesistenti, in violazione oltretutto delle distanze, funzionale alla realizzazione di un piano di calpestio di circa 25 mq. non riveste affatto il carattere strutturale e morfologico dell’opera edilizia strumentalmente preordinata alla ricomposizione tipologica.

Viceversa si qualifica come mera superfetazione, teleologicamente volta ad incrementare la superficie agibile mediante un sopralzo calpestabile parificabile ad un solaio orizzontale, integrando conseguentemente gli estremi ai sensi dell’art.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi