TAR Bari, sez. U, sentenza 2022-10-25, n. 202201450

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. U, sentenza 2022-10-25, n. 202201450
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202201450
Data del deposito : 25 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/10/2022

N. 01450/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00010/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la GL

(Sezioni Unite)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Bruno, con domicilio eletto presso lo studio Alberto OL in Bari, via Dante Alighieri N 25;



contro

Comune di Canosa di GL, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo De Pasquale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Fabrizio Giuseppe Del Rosso in Bari, via Andrea Da Bari, n. 35;



per l'annullamento

- del provvedimento del 21.10.2016 - prot. -OMISSIS-, comunicato il 29.10.2016, con cui il Dirigente del Settore Edilizia-Urbanistica del Comune di Canosa di GL ha notificato ai ricorrente, ai sensi dell'art. 31, co.4, del D.P.R. n. 380/2001, l'accertamento della inottemperanza all'ingiunzione a demolire -OMISSIS- del 5.12.2012, oggetto di istanza di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 e 34 del D.P.R. n. 380/2001 positivamente assentita e non ancora evasa, avvertendolo che "la notifica dell'accertamento di inottemperanza all'ingiunzione a demolire costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione gratuita nei registri immobiliari delle opere abusivamente realizzate al patrimonio del Comune di Canosa";

- dell'ingiunzione a demolire -OMISSIS- del 5.12.2012 - prot. -OMISSIS-a firma del Dirigente del Settore Edilizia-Urbanistica del Comune di Canosa di GL;

- dell'ordinanza di sospensione lavori -OMISSIS-del 26.10.2012 - prot. -OMISSIS- a firma del Dirigente del Settore Edilizia-Urbanistica del Comune di Canosa di GL;

- della nota del 30.10.2015 - prot.-OMISSIS- a firma del Dirigente del Settore Edilizia-Urbanistica del Comune di Canosa di GL;

- della nota del 23.12.2015 - prot. -OMISSIS- a firma del Dirigente dei Settore Edilizia-Urbanistica del Comune di Canosa di GL:

- degli esiti dell'accertamento eseguito dalla Polizia Municipale di Canosa di GL in data 11.1.2016, non conosciuto;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ancorché allo stato non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Canosa di GL;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 ottobre 2022 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori nessuno è collegato per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Il Dirigente del Settore Edilizia-Urbanistica del Comune di Canosa di GL in data 11.12.2012 ha notificato al ricorrente l'ingiunzione di demolizione -OMISSIS- - prot. -OMISSIS-del 5.12.2012, ex art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, relativa a opere edilizie realizzate in difformità rispetto al permesso di costruire-OMISSIS-/2008 e ai precedenti titoli abilitativi.

L’interessato, quindi, ha presentato al Comune di Canosa di GL istanza per accertamento di conformità ex art. 36 e 34 dei D.P.R. n. 380/2001, in data 13.2.2013 prot. -OMISSIS-.

Con nota del 4.6.2013 - prot. -OMISSIS- il predetto Comune ha comunicato all’istante, che al fine di ottenere il P.d.C. in sanatoria era necessario rispettare le seguenti prescrizioni: “1) …; 2) versamento dell’oblazione di cui all’art. 36 del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i.; 3) dovranno essere rispettate le norme urbanistiche, edilizie, di sicurezza e sismiche e le prescrizioni e condizioni di cui al permesso di costruire-OMISSIS-/2008 per quanto non in contrasto con il progetto di variante; 4) dovrà essere depositato idoneo grafico di progetto riportante in sovrapposizione con colori diversi il progetto autorizzato ed il progetto di variante; 5) il piano terra ed il piano rialzato prospicenti via -OMISSIS-e via -OMISSIS- oggetto di ristrutturazione dovranno conservare volume, altezza e sagoma originari; b) versamento della sanzione di cui al comma 2 dell’art. 34 del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i., previo deposito di apposita relazione tecnica in merito alla impossibilità di provvedere alla demolizione gli aumenti volumetrici e di superfici dei vani in primo piano posti in angolo tra via -OMISSIS-e via -OMISSIS- e della porzione di fabbricato distinto nel N.C.E.U. al foglio-OMISSIS-- p.lla 4422, rispetto alla consistenza volumetrica del fabbricato esistente e di cui ai titoli abilitativi

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