TAR Napoli, sez. II, sentenza 2023-08-02, n. 202304716

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. II, sentenza 2023-08-02, n. 202304716
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202304716
Data del deposito : 2 agosto 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/08/2023

N. 04716/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02195/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2195 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Spazio Effe S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Emanuele D’Alterio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, viale Gramsci nr. 19;



contro

Comune di Giugliano in Campania, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato I C T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



e con l'intervento di

ad opponendum:
Grazia Russo, rappresentata e difesa dall'avvocato Felice Laudadio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
S P, rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Parente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

1. del provvedimento del Comune di Giugliano prot. n. 25872 del 7.3.2022, notificato a mezzo pec in pari data, recante l'annullamento in autotutela del permesso di costruire n. 7/2020 rilasciato in data 28.01.2020 al sig. Carlo Flagiello n.q. di legale rapp.te della ricorrente Spazio Effe srl, con cui si autorizza la demolizione di un edificio composto da piano terra, piano primo, di un locale destinato a deposito e spogliatoio a servizio di un impianto sportivo e la successiva realizzazione di un edilizio ad uso prevalentemente residenziale di tre piani fuori terra e un piano interrato con incremento del volume preesistente ai sensi della L. R. della Campania n. 19 del 2009 e ss.mmm.ii;

2. della relazione di verifica istruttoria prot. n. 127985/2021, di data e contenuti sconosciuti, citata nel provvedimento sub a) e mai comunicata;

3. del provvedimento del Comune di Giugliano prot. n. 24764 del 3/3/2022 recante il rigetto della SCIA prot. n. 11134 del 31/1/2022;

4. se ed in quanto possa occorrere dell'art. 42 del vigente Regolamento Edilizio del Comune di Giugliano in Campania, nella parte in cui prevede il limite minimo dell'altezza dei locali commerciali;

5. di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e/o conseguenziale comunque lesivo degli interessi della ricorrente.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 7/10/2022:

per l'annullamento previa sospensiva

1. del silenzio-rigetto ex art. 6 DPR 380/01 (TUEd.) formatosi sull'istanza di accertamento di conformità presentata dalla ricorrente al Comune di Giugliano in Campania data 24/5/2022 prot. n. 30/2022;

2. della nota del Comune di Giugliano Prot. 8123 del 19/07/2022, resa in riscontro all'istanza di accertamento di conformità sub 1;

3. di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e/o conseguenziale comunque lesivo degli interessi della Società ricorrente.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Giugliano in Campania;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 luglio 2023 la dott.ssa D V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con il gravame introduttivo del giudizio la ricorrente Spazio EFFE srl, quale proprietaria di un suolo edificatorio in Giugliano in Campania alla Via Colonne, ha impugnato gli atti più puntualmente indicati in epigrafe, e, segnatamente, il provvedimento prot. n. 25872 del 07.03.2022, con il quale il Comune di Giugliano disponeva l’annullamento in autotutela del P.d.C. n. 7/2020 rilasciato in riferimento ad un intervento edilizio interessante detto fondo.

Di seguito i motivi di gravame:

1) in primo luogo, si assume che il provvedimento gravato sarebbe illegittimo per violazione del termine ex art. 21 nonies legge 241/1990 per l’esercizio dell’autotutela, non sussistendo le dedotte “false prospettazioni della realtà” tali da legittimare l’emissione dell’atto anche decorso il termine di diciotto mesi;

2) inoltre, il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo per totale difetto di motivazione con riferimento all’interesse pubblico tutelato e alla comparazione con l’interesse del privato alla realizzazione dell’intervento;

3) in ogni caso, non sussisterebbero le presunte violazioni di tipo

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