TAR Palermo, sez. II, ordinanza cautelare 2020-04-24, n. 202000505

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, ordinanza cautelare 2020-04-24, n. 202000505
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202000505
Data del deposito : 24 aprile 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/04/2020

N. 00922/2018 REG.RIC.

N. 00505/2020 REG.PROV.CAU.

N. 00922/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 922 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da


M T, rappresentata e difesa dall’avvocato V C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. D S, in Palermo, via Bonanno n. 73;


contro

Comune di Lampedusa e Linosa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato C C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad opponendum :
Legambiente Sicilia - Ente Gestore Riserva Naturale Orientata Isola di Lampedusa, rappresentato e difeso dall’avvocato Nicola Giudice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento,

quanto al ricorso introduttivo:

a) del provvedimento prot. n. 2622 del 23/2/2018, notificato lo stesso giorno, col quale il Comune di Lampedusa e Linosa denegava la sanatoria edilizia per le opere oggetto della domanda di condono presentata ai sensi della L. 326/2003, in data 2/8/2007 prot. n. 11466, distinte in Catasto al foglio 14, part. 304 sub 2-3;

b) di ogni altro atto e/o provvedimento connesso a quello impugnato;

nonché per l’annullamento, previa sospensione cautelare,

dei seguenti atti impugnati con motivi aggiunti depositati il 17 giugno 2019:

1) provvedimento prot. n. 7245 del 03/06/2019, notificato in pari data, con il quale il Responsabile del Settore VII del Comune di Lampedusa e Linosa ha comunicato che a decorrere dal 18/06/2019 procederà alla demolizione dei fabbricati siti, in Lampedusa, C/da Cala Galera, foglio di mappa 14, part.304, sub 2- 3 di mq. rispettivamente 35 e 26;

2) atti precedenti comunque connessi a quello impugnato, in quanto nulli ed inefficaci;

dei seguenti atti, impugnati con successivi motivi aggiunti, depositati il 4 dicembre 2019:

provvedimento prot. n. 16602 del 14/11/2019, notificato in pari data, con il quale il Responsabile del Settore VI del Comune di Lampedusa e Linosa ha comunicato che a decorrere dal 5/12/2019 con l’ausilio della forza pubblica e senza ulteriori avvisi, verrà data esecuzione alla demolizione dei fabbricati siti in Lampedusa, C/da Cala Galera, foglio di mappa 14, part.304, sub 2- 3 di mq. rispettivamente 35 e 26.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Lampedusa e Linosa;

Visto l’atto di intervento di Legambiente Sicilia - Ente Gestore Riserva Naturale Orientata Isola di Lampedusa;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2020 la dott.ssa R S R e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 84, comma 5 d.l. n. 18/2020;


Ritenuto che:

con ordinanza n. 144/2020, questo Tribunale ha disposto, a cura del Comune, la produzione in giudizio di una “dettagliata relazione, corredata dai documenti in essa menzionati, che indichi con chiarezza gli estremi dell’ingiunzione di demolizione e dell’eventuale atto di accertamento dell’inottemperanza all’ordine demolitorio assunti quali presupposti degli avvisi di demolizione impugnati con gli atti del presente giudizio” ;

in esecuzione del detto ordine istruttorio, il Comune resistente, con nota prot. n. 1844/2020, ha chiarito che, con il provvedimento prot. n. 2622 del 23 febbraio 2018, impugnato con il ricorso introduttivo del presente giudizio, è stata rigettata l’istanza di condono edilizio relativa alle opere di restauro dei due fabbricati ubicati in Lampedusa, C.da Cala Galera e che gli avvisi di demolizione, impugnati con motivi aggiunti, fanno seguito alla d.d. n. 324 del 14 marzo 2018, con la quale è stata disposta la demolizione delle dette opere;

la detta determina dirigenziale - con la quale è stato anche dato avviso che, in caso di inottemperanza, i beni e l’area di sedime sarebbero stati acquisiti al patrimonio disponibile del Comune - pur notificata alla ricorrente in data 15 marzo 2018, non è stata da questa impugnata e, con verbale n. 47 del 25 giugno 2018, è stata accertata l’inottemperanza al detto ordine demolitorio;

Considerato:

che non appare condivisibile la tesi per la quale all’annullamento del diniego di sanatoria conseguirebbe in via automatica il travolgimento del successivo ordine demolitorio, seppure non impugnato;

che, pertanto, deve dubitarsi della ammissibilità dei motivi aggiunti rivolti avverso i detti avvisi di demolizione, dei quali è chiesta la sospensione cautelare;

che, attesa la natura non provvedimentale dei detti avvisi, deve dubitarsi anche sotto tale ulteriore profilo della ammissibilità dei motivi aggiunti;

Ritenuto, infine, quanto alla condonabilità delle opere di restauro in questione, che queste - realizzate, come riferito in ricorso, nell’anno 2003 - sono successive all’apposizione del vincolo di inedificabilità assoluta imposto nell’area di interesse con D.A. 16 maggio 1995;

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