TAR Roma, sez. III, sentenza 2024-01-23, n. 202401279

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2024-01-23, n. 202401279
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202401279
Data del deposito : 23 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/01/2024

N. 01279/2024 REG.PROV.COLL.

N. 14940/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14940 del 2022, integrato da sei atti di motivi aggiunti, proposto dal Comune di P, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avv.ti M R L L e M G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. M R L L in Roma, al viale Bruno Buozzi n. 32;

contro

la Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dalle avv.sse L B e A D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Sergio Fienga in Roma, al Piazzale delle Belle Arti, 8;
il Commissario per Rigassificazione Nazionale da Allacciare alla rete esistente nella Regione Toscana, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Ministero dell'Interno, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
l’Autorità del Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, l’Istituto Superiore per la Protezione e La Ricerca Ambientale, l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana, l’Azienda Usl Toscana Nord Ovest, l’Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana, l’Autorità Idrica Toscana, il Ministero dell’Interno Prefettura di Livorno, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale, l’Agenzia del Demanio-Direzione Regionale per la Toscana e l’Umbria e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Ufficio Dogane Livorno, non costituiti in giudizio;

nei confronti

della S Fsru Italia s.r.l. e della S Rete Gas s.p.a., in persona del rispettivo legale rappresentate pro tempore , rappresentate e difese dagli avv.ti Paolo Clarizia, Giuseppe Morbidelli, Fabio Todarello e Giulio Napolitano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Paolo Clarizia in Roma, alla via Principessa Clotilde 2;
della S s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelo Clarizia e Paolo Clarizia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
della P Industrie Marittime s.r.l. e della Jsw Steel Italy P s.p.a., della Provincia di Livorno, del Comune di San Vincenzo e del Comune di Campiglia Marittima, non costituite in giudizio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum :
dell’Unione Sindacale di Base, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. V P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
dell’Associazione Italiana per il World Wide Fund of Nature (WWF Italia Onlus) e della Greenpeace Italia ONLUS, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dall’avv. A F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

A) quanto al ricorso introduttivo:

- dell’ordinanza commissariale n. 140 del 25 ottobre 2022 avente ad oggetto “ 64A4975B" data-article-version-id="dce9ff3b-8e5a-5b19-bbe8-570cdfee7b1b::LR02AE4D2F5D7464A4975B::2023-07-27" href="/norms/laws/itatext3fq88bq4zwowtf2/articles/itaart6tdanhqc3q7s1qo?version=dce9ff3b-8e5a-5b19-bbe8-570cdfee7b1b::LR02AE4D2F5D7464A4975B::2023-07-27">Art. 5 del d.l. n. 50/2022: rilascio autorizzazione unica ai sensi dell'art. 5 co. 2 per la realizzazione dell'opera, e relative infrastrutture connesse, denominata “FSRU P e collegamento alla rete nazionale gasdotti - proponente: SNAM FSRU ITALIA ” (all. 1), in una con i relativi allegati e gli atti dei vari soggetti pubblici coinvolti, presupposti, connessi e conseguenti e in una con i verbali della conferenza di servizi che ha preceduto l’emanazione del predetto provvedimento;

- del provvedimento del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale n. 169/2022, pubblicato dal 18 novembre 2022, avente ad oggetto “ Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 5 del DL 50/2022 per la costruzione e l'esercizio dell'opera denominata FSRU P e collegamento alla rete nazionale gasdotti in Comune di P (LI) – Adozione atti ed avvio procedimenti conseguenti ”;

- dell'ordinanza commissariale n. 155 del 15 novembre 2022, avente ad oggetto “ Voltura parziale alla Società S Rete Gas spa dell'autorizzazione relativamente al gasdotto di collegamento alla Rete Nazionale Gasdotti denominato “Allacciamento FSRU di P DN 1200, doppia tubazione DN 650 in Comune di P (LI)”

con contestuale richiesta: i) di disapplicazione dell'art. 5 commi 3 e 14- bis d.l. n. 50/2022, conv. in l. n. 91/2022, poiché contrastante con l'art. 2, par. 4 della Direttiva 2011/92/UE, così come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;
ii) ovvero, previa sospensione del giudizio, di proposizione della questione pregiudiziale, ex art. 267 del TFUE, innanzi alla CGUE, concernente la corretta interpretazione dell'art. 2, par. 4 della Direttiva 2011/92/UE, così come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE in relazione all'art. 5 citato, tramite la formulazione del quesito “ se sia contrastante con l'art. 2 par. 4 Direttiva 2011/92/UE la norma di uno stato membro che prevede la possibilità, previa comunicazione alla Commissione europea, di esentare dalla valutazione di impatto ambientale e da tutte le disposizioni in materia di VIA un'intera categoria di opere e/o infrastrutture, ivi comprese le eventuali prescrizioni, modifiche sostanziali o localizzazioni alternative sopravvenute, prescindendo così dall'analisi caso per caso ”;

B) quanto al primo atto di motivi aggiunti:

- dell’ordinanza n. 167 del 9 dicembre 2022, con cui il Commissario Straordinario per il rigassificatore di P ha concesso, ai sensi dell'art. 5 comma 14- bis del d.l. n. 50/2022, sulla base dell’istanza presentata dalla S

FSRU

Italia il 30 novembre 2022, una proroga del termine di cui all'ordinanza commissariale n. 140/2022 di ulteriori 100 giorni per la presentazione del progetto integrativo di ricollocazione della FSRU in un sito off-shore nonché del progetto relativo agli interventi necessari per la dismissione della FSRU dal porto di P;

- della nota ricevuta dal Comune di P il 16 dicembre 2022, con cui la S rete Gas ha comunicato, ai sensi dell’art. 245 d. lgs n. 152/2006, che “ a seguito delle indagini ambientali per la caratterizzazione delle terre e rocce da scavo, eseguita prima della realizzazione degli scavi prevista dalle opere in progetto sul tracciato di progetto ricadente nell'area SIN a terra di P, sono stati riscontrati superamenti delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC Col. A/B tab. 1 All. 5 al titolo V del D. Gs. 152/2006 e s.m.) dei parametri Zinco ed Arsenico, e del Valore di Fondo Naturale (57,2 mg/kg, definito in sede di conferenza di servizi istruttoria del Ministero dell'ambiente tenutasi il 13.10.2015) per il parametro Arsenico nei campioni di terreno 0-1 da p.c. […] ”, nella parte in cui la S Rete Gas ha affermato che “ trattandosi di superamenti diffusi, non si ravvisano condizioni per procedere all'attuazione di misure di prevenzione ”;

- della nota del Ministro della Transizione Ecologica n. 24434 del 10 novembre 2022, con cui il Ministero della Transizione Ecologica ha fornito riscontro a due note del 26 settembre 2022 della Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea, contenenti una serie di richieste di chiarimenti in ordine al procedimento di esenzione dalla VIA;

- di ogni parere, proposta, verbale, comunicazione, corrispondenza ed ogni altro atto in genere comunque connesso, presupposto o conseguente a quelli impugnati, espressamente menzionati o meno nel presente ricorso, atti tutti che vengono qui pure impugnati anche se non cogniti;

nonché per la rinnovata impugnazione - anche in ragione dei nuovi vizi e/o delle nuove ragioni proposte con il presente ricorso - di tutti gli atti censurati con il ricorso introduttivo, con riproposizione delle connesse richieste di disapplicazione o di rimessione alla CGUE della questione interpretativa ex art. 267 del TFUE, come in precedenza articolata;

C) quanto al secondo atto di motivi aggiunti:

- del verbale della seduta del 19 gennaio 2023 avente ad oggetto il “ rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) alla S

FSRU

Italia srl – Terminale FSRU di P (LI) – procedimento ID 8944 – Conferenza dei servizi sincrona
”, nella quale la conferenza di servizi, convocata presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (d’ora in avanti semplicemente “MASE”) ha rilasciato il “ parere favorevole al rilascio dell'AIA alle condizioni di cui al parere istruttorio conclusivo CIPPC/1806 e al Piano di monitoraggio e controllo reso dai ISPRA con nota por. 71804/2022 del 29.12.2022 ed in conformità con il parere del RUAS parte integrante del presente verbale ” e della relativa nota di trasmissione MASE del 20 gennaio 2023;

- del parere unico statale reso dal RUAS n. 2052 del 19 gennaio 2023, recante l’espressione di “ parere favorevole per S Rete Gas spa – Terminale FSRU di P – istanza rilascio AIA – Procedimento ID 8944 con la prescrizioni/osservazioni/raccomandazioni di cui ai pareri ad esso allegati ” e del verbale della riunione istruttoria e di coordinamento tra le Amministrazioni statali, tenutasi il 17 gennaio 2023, richiamato nel parere RUAS;

- dei documenti contenenti le prescrizioni/raccomandazioni/osservazioni allegate al parere unico del RUAS di cui al punto precedente, tra cui: i) il parere istruttorio conclusivo (d’ora in avanti anche “PIC”) della Commissione istruttoria IPPC -AIA del 15 dicembre 2022;
ii) il piano di monitoraggio e controllo (d’ora in avanti anche “PMC”) dell’ISPRA, trasmesso al MASE con nota del 29 dicembre 2022;
iii) la nota del Ministero dell’Interno-Dipartimento dei Vigili del Fuoco;
iv) la nota della Direzione Regionale Toscana Vigili del Fuoco n.803 del 16 gennaio 2023;
v) la nota del Ministero della Salute n. 1875 del 17 gennaio 2023 recante “ osservazioni per la riunione istruttoria e di coordinamento indetta dal RUAS per il rilascio dell'AIA alla società Smam Terminale FSRU di P ”;
vi) la nota ISS n. 40325 del 13 ottobre 2022, già impugnata con il ricorso introduttivo;

- della nota Regione Toscana, inviata al MASE il 18 gennaio 2023, recante il parere positivo sul PIC e sul PMC;

- della nota ARPAT del 12 gennaio 2023, contenente osservazioni sul PIC e sul PMC;

- della nota n. 6853 del 18 gennaio 2023, con cui, malgrado la richiesta di rinvio della seduta del 19 gennaio 2023 formulata dalla S

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi