TAR Firenze, sez. II, sentenza breve 2013-07-05, n. 201301073

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. II, sentenza breve 2013-07-05, n. 201301073
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201301073
Data del deposito : 5 luglio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00651/2013 REG.RIC.

N. 01073/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00651/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 651 del 2013, proposto da:
A R, rappresentato e difeso dall'avv. M P, con domicilio eletto presso l’avv. E Z in Firenze, via Senese 22;

contro

Ministero della Giustizia, Commissione Centrale Esami Abilitazione Prof. Avvocato, Sottocommissioni Esami Abilitazione Professionale Avvocati, IV Sottocommissione Esami Per Abilitazione Esercizio Professione Avvocati, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale di Firenze, domiciliata in Firenze, via degli Arazzieri 4;

per l'annullamento, previa della sospensione dell’efficacia,

- del giudizio di non idoneità all'esercizio della Professione di Avvocato espresso nei confronti del ricorrente dalla IV Sottocommissione di esame per l'Abilitazione all'esercizio della Professione di Avvocato, sessione 2011, istituita presso la Corte d'Appello di Firenze, di cui al verbale del giorno

14.02.2013 sottoscritto dal Presidente della IV Sottocommissione Avv. Giuseppe Grammauta (con voto complessivo di 173 e nello specifico con la votazione per le materie scelte dal ricorrente per la prova orale di: 35 in Diritto Ecclesiastico, 35 in Diritto Internazionale Privato, 33 in Diritto Comunitario, 20 in Diritto Costituzionale, 25 in Diritto Processuale Civile, 25 in Ordinamento Forense e Deontologia);

- del suddetto verbale del giorno 14 .02.2013;

- di ogni altro atto o provvedimento, antecedente o successivo comunque presupposto, connesso e o consequenziale, ivi espressamente compresi ed ove occorra:

a) il foglio sottoscritto dal Presidente della IV Sottocommissione, Avv. Giuseppe Grammauta, con cui è stato comunicato al ricorrente il suddetto giudizio di non idoneità;

b) tutti i voti espressi dalla IV Sottocommissione e da ciascun Commissario, compreso il Presidente, in relazione a tutte le sei (6) materie della prova orale;

c) il voto generale attribuito al ricorrente in ciascuna delle suddette materie;

d) il punteggio complessivo della prova orale;

e) di ogni altra eventuale valutazione o scheda della prova orale del ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2013 il dott. U D C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente impugna gli atti della Commissione per l’abilitazione all’esercizio della professione forense che avevano valutato la non sufficienza della sua prova orale e quindi il conseguente giudizio di non idoneità all’esercizio della professione.

Faceva presente a tal fine che, dopo aver superato le prove scritte che erano state corrette presso il Distretto di Corte di Appello di Catanzaro, aveva sostenuto la prova orale presso la Corte di Appello di Firenze poiché aveva svolto la pratica forense in Toscana.

Dopo una lunga esposizione in fatto ove il ricorrente ripercorreva l’andamento dell’intera interrogazione orale, formulava undici motivi di ricorso.

Il primo motivo attiene alla composizione della Commissione in quanto il membro titolare professore ordinario è stato sostituito da un professore aggregato ed il membro supplente scelto tra i professori ordinari era stato sostituito da un ricercatore;
mancava quindi la presenza di un professore ordinario a suo avviso indefettibile a mente dell’art. 22, comma 4, R.D.L. 1578/1933.

Il secondo motivo eccepisce che il colloquio non sia avvenuto su tutte le prove scritte come previsto dall’art. 17 R.D.L. 1578/1933.

I motivi dal terzo all’ottavo contestano che nel verbale d’esame risulta formulata una sola domanda sulle materie scelte dal concorrente mentre invece le domande rivolte all’esaminando sono state tre.

Il nono motivo censura la durata della prova orale che sarebbe stata inferiore di due minuti rispetto alla durata minima prevista dall’art. 26 R.D.L. 1578/1933.

Il decimo motivo lamenta che tutti i membri della commissione abbiano dato il medesimo voto in ogni materia nonostante qualcuno di essi non abbia formulato alcuna domanda.

L’undicesimo motivo contesta l’esistenza di un forte clima di ostilità nei confronti del ricorrente che ne avrebbe condizionato il rendimento.

Il Ministero della Giustizia si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso non è fondato.

La composizione della commissione è ormai prevista con la presenza indifferentemente di professori ordinari, professori associati o ricercatori per quello che riguarda i membri di provenienza universitaria e non sussiste alcun obbligo di far discutere al candidato tutte le prove scritte effettuate.

Peraltro le censure sulla composizione della commissione essendo immediatamente lesive dovevano essere tempestivamente formulate impugnando l’atto di nomina della stessa.

I motivi relativi all’incompleta verbalizzazione delle domande devono essere contestati con una querela di falso nei confronti del verbale atto fidefaciente e comunque l’incompleta verbalizzazione delle domande formulate non sarebbe comunque che un’irregolarità tale da non inficiare il giudizio finale della commissione.

Analoghe considerazioni possono essere formulate rispetto agli ulteriori motivi di ricorso che contestano aspetti formali assolutamente irrilevanti poiché uno scostamento di due minuti nella durata della prova non può essere motivo di illegittimità e ben può essere accaduto poiché la manifesta insufficienza della prova si era ormai manifestata in modo irrimediabile per il candidato;
nessun rilievo ha la circostanza che i commissari abbiano espresso tra loro lo stesso voto su ciascuna delle prove e assolutamente impalpabile il motivo sulla presunta ostilità della commissione di cui il ricorso non offre ragioni plausibili scadendo in un improprio psicologismo.

In considerazioni delle ragioni che hanno indotto il ricorrente a presentare il ricorso avendo visto sfumare un’opportunità professionale quando ormai era giunto quasi al termine, il Collegio ritiene di poter compensare le spese di giudizio.

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