TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2023-12-07, n. 202318386
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Testo completo
Pubblicato il 07/12/2023
N. 18386/2023 REG.PROV.COLL.
N. 13332/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13332 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto dal Condominio Riva del Pavone, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati M A e L F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Tarquinia, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato R E D V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
- del provvedimento prot. n. 0028011 in data 1 agosto 2022 del Comune Città di Tarquinia - Settore 9° - Ufficio Edilizia Privata avente come oggetto “CILA Superbonus n. 554/2022 - Interventi di cui all'art. 119 del D.L. n. 34 del 2020 (ai sensi dell'art. 119, comma 13-ter, del D.L. n. 34 del 2020, come modificato dall'art. 33 del D.L. n. 77 del 2021) in Via dei Graviscani, snc - BLOCCO B. Divieto di prosecuzione dell'attività e rimozione degli eventuali effetti dannosi”;
- della nota del Comune Città di Tarquinia - Settore 9 – Pianificazione e assetto del territorio Urbanistica, Edilizia privata, Sportello Unico per l'Edilizia prot. 31452 in data 29 agosto 2022 recante diniego alla richiesta di annullamento in autotutela dei provvedimenti prott. nn. 28011 e 28012 emessi in data 1 agosto 2022;
- di ogni ulteriore atto a questi connesso, presupposto e/o consequenziale ivi compreso il provvedimento prot. 27897 in data 01/08/2022 del Comune Città di Tarquinia - Settore 9° - Ufficio Edilizia Privata avente come oggetto “S.C.I.A. n. 518/2022 - sanatoria dell'intervento (d.P.R. n. 380/2001, articolo 37, comma 4. Punto 41 della Sezione II – Edilizia – della Tabella A del d.lgs. 222/2016;l.r. n. 15/2008, artt. 19 e 22) in Via dei Graviscani - BLOCCO B. Inefficacia amministrativa del titolo edilizio per carenza documentale”;
nonché per il risarcimento del danno nella misura indicata in narrativa e che sarà meglio quantificata in corso di causa;
per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 25/11/2022 :
- del provvedimento prot. n. 0035667 in data 26 settembre 2022 del Comune Città di Tarquinia - Settore 9° - Ufficio Edilizia Privata avente come oggetto “S.C.I.A. 518/2022 prot. 25348 del 12/07/2022 – sanatoria dell'intervento (d.P.R. n. 380/2001, articolo 37, comma 4. Punto 41 della Sezione II – Edilizia – della Tabella A del d.lgs. 222/2016;l.r. n. 15/2008, artt. 19 e 22). Via dei Graviscani - BLOCCO B. Richiesta integrazione e sospensione termini prot. 27897 del 01/08/2022 e successiva nota prot. 28251 del 03/08/2022 - Comunicazione inefficacia amministrativa”;
- di ogni ulteriore atto a questi connesso, presupposto e/o consequenziale ivi compreso il presupposto provvedimento prot. 27897 in data 01/08/2022 del Comune Città di Tarquinia - Settore 9° - Ufficio Edilizia Privata avente come oggetto “S.C.I.A. n. 518/2022 - sanatoria dell'intervento (d.P.R. n. 380/2001, articolo 37, comma 4. Punto 41 della Sezione II – Edilizia – della Tabella A del d.lgs. 222/2016;l.r. n. 15/2008, artt. 19 e 22) in Via dei Graviscani - BLOCCO B. Inefficacia amministrativa del titolo edilizio per carenza documentale” già impugnato con il ricorso introduttivo;
nonché per il risarcimento del danno nella misura indicata in narrativa e che sarà meglio quantificata in corso di causa.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Tarquinia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 ottobre 2023 la dott.ssa V G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il Condominio Riva del Pavone (d’ora in avanti, per brevità, anche solo il “Condominio”), nel premettere di essere costituito da un complesso immobiliare sito nel Comune di Tarquinia ed articolato in quattro corpi di fabbrica (denominati “A”, “B”, “C” e “D”) tutti adibiti ad uso residenziale, espone di aver deliberato di eseguire alcuni interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico avvalendosi degli incentivi previsti dagli artt. 119 e 121 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di aver stipulato, allo scopo, per ciascuno dei quattro fabbricati interessati, un apposito contratto di appalto con la ditta Proger s.p.a., avente ad oggetto l’esecuzione di tutte le necessarie attività tecnico-amministrative, progettuali ed esecutive.
1.1. Riferisce quindi il Condominio che, al fine di realizzare gli interventi in discorso con particolare riferimento al fabbricato “B”, ha presentato al Comune di Tarquinia due distinte comunicazioni: (i) in primo luogo, con nota assunta al protocollo comunale n. 25348 del 12 luglio 2022 (pratica edilizia n. 518/2022), una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ex art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di “ sanare alcune non conformità rilevate con riferimento ai prospetti del fabbricato in reazione a quanto autorizzato con la licenza edilizia n. 1846bis/1976 sulla base della quale era stato in allora realizzato l’intero complesso immobiliare condominiale ”;(ii) in secondo luogo, con nota assunta al protocollo comunale n. 27510 del 27 luglio 2022 (pratica edilizia n. 554/2022), una comunicazione di inizio lavori asseverata c.d. “ superbonus 110%” (CILAS).
1.2. Espone poi il Condominio che, in relazione alle suddette comunicazioni, il Comune di Tarquinia ha assunto le seguenti determinazioni: (i) con nota n. 27897 del 1° agosto 2022 ha rilevato una serie di carenze e incongruenze della SCIA in sanatoria, invitando conseguentemente il Condominio, ex art. 19, comma 3, della legge n. 241 del 1990, “ a produrre la necessaria documentazione conformativa e/o ad effettuare gli adempimenti sopra elencati e/o a presentare per iscritto osservazioni pertinenti”, entro il termine di trenta giorni;(ii) con nota n. 28011 del 1° agosto 2022 ha dichiarato l’inammissibilità e l’improcedibilità della CILAS, disponendo contestualmente il divieto di prosecuzione dei lavori nonché il rispristino dello status quo ante ;(iii) con nota n. 31452 del 29 agosto 2022, infine, ha riscontrato negativamente l’istanza di autotutela formulata dal Condominio in data 4 agosto 2022 (prot. comunale n. 29108 del 9 agosto 2022) con riferimento alla predetta nota n. 28011 relativa alla CILAS.
1.3. Avverso i due predetti provvedimenti comunali relativi alla CILAS, nonché, in quanto atto presupposto, avverso il provvedimento adottato sulla SCIA in sanatoria ex art. 19, comma 3, della legge n. 241 del 1990, il Condominio è quindi insorto con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato il 31 ottobre 2022 e depositato l’11 novembre 2022, deducendo le seguenti censure: I) “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 6-bis del D.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 119 del D. L. 34/2020 convertito dalla Legge 77/2020, nonché dell’art. 21-septies della L. n. 241/1990. Nullità del provvedimento impugnato ”;II) “ Violazione e falsa applicazione degli art. 3, 8, 10 e 10bis della Legge 241/1990. Violazione dei principi del giusto procedimento, di correttezza e buona fede e di buon andamento dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost. Eccesso di potere per perplessità, sviamento, difetto di istruttoria e di motivazione ”;III) “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 19, comma 3 della L. 241/1990 e dell’art. 119 del D.L. 34/2020 convertito dalla Legge 77/2020. Eccesso di potere per falso presupposto, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, sviamento, illogicità ed irragionevolezza ”;IV) “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 119 del D.L. 34/2020 convertito dalla Legge 77/2020, degli artt. 6bis e 37 del D.P.R. 380/2001, nonché degli artt. 136 e 167 del D. Lgs. n. 42/2004 e della Circolare MIBACT n. 4/2021. Eccesso di potere per falso presupposto, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, sviamento, illogicità ed irragionevolezza ”.
1.4. Il ricorrente formula altresì domanda risarcitoria asserendo di aver subito, in conseguenza del provvedimento negativo adottato dal Comune di Tarquinia in ordine alla CILAS, un danno ingiusto quantificabile in misura pari “ al valore del contributo di cui il Condominio può fruire in forza dell’esecuzione degli interventi illegittimamente preclusi ” oppure “ in misura non inferiore all’incremento di valore che l’immobile avrebbe conseguito per effetto dell’esecuzione dei lavori oggetto della CILAS qualora l’Amministrazione non ne avesse illegittimamente inibito la realizzazione, quantificato, in quest’ultimo caso, anche in via equitativa ex art. 1226 e 2056 cc ”, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali.
2. In data 23 novembre 2022, con atto di mero stile, si è costituito in resistenza il Comune di Tarquinia.
3. Con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 24 novembre 2022 e depositato il 25 novembre 2022, il Condominio ha poi impugnato il provvedimento (nota n. 35667 del 26 settembre 2022) con cui il Comune, una volta valutate le osservazioni e la documentazione integrativa presentate dallo stesso Condominio in risposta all’invito a conformarsi formulato ex art. 19, comma 3, della legge n. 241 del 1990, ha concluso il procedimento relativo alla SCIA in sanatoria dichiarandone l’inefficacia e disponendo “ la rimozione di tutti gli eventuali effetti dannosi e lavori realizzati ”.
3.1. Il ricorso per motivi aggiunti è affidato ai seguenti motivi di censura: I) “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 19, commi 3 e 6bis, 21quinquies e 21nonies della L. 241/1990 nonché degli artt. 22 e ss e 37 del D.P.R. 380/2001. Eccesso di potere per falso presupposto, difetto di motivazione e sviamento ”;II) “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 19 della Legge 241/1990 e dell’art. 37, comma 4 del D.P.R. n. 380/2001, degli artt. 1130, 1131, 1387 e 1399 c.c. nonché del D.P.R. 31/2017 e dell’art. 167 del D. Lgs. 42/2004. Eccesso di potere per falso presupposto, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione, sviamento ”.
3.2. Viene inoltre riproposta la domanda risarcitoria già formulata nell’ambito del ricorso introduttivo, con l’ulteriore precisazione che il rilevante ritardo maturato nell’esecuzione dei lavori a causa dell’intervenuto provvedimento negativo sulla CILAS precluderà al Condominio, con estrema probabilità, di ultimare i lavori entro il termine del 31 dicembre 2023 previsto dalla legge al fine di poter fruire dei benefici fiscali.
4. Il Comune resistente, in vista della decisione cautelare, ha depositato articolate memorie difensive con le quali controdeduce alle censure di parte ricorrente chiedendo il rigetto del ricorso introduttivo e dei successivi motivi aggiunti.
5. La domanda cautelare è stata quindi decisa con ordinanza n. 7702 del 19 dicembre 2022 con cui questa Sezione ha fissato per la trattazione di merito del ricorso, ex art. 55, comma 10, c.p.a., l’udienza pubblica del 28 marzo 2023.
6. In vista dell’udienza di discussione del ricorso, parte ricorrente ha presentato memorie e documenti ex art. 73, comma 1, c.p.a., cui è seguito il deposito di una memoria di replica da parte del Comune di Tarquinia. Ulteriori documenti e una memoria sono stati, poi, presentati dal ricorrente prima, rispettivamente, dell’udienza del 27 giugno 2023 e dell’udienza del 31 ottobre 2023 alle quali la discussione della causa è stata rinviata.
7. All’udienza pubblica del 31 ottobre 2023 il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. L’odierno giudizio si compone di un ricorso introduttivo, rivolto avverso il provvedimento con cui il Comune di Tarquinia ha dichiarato inammissibile e improcedibile la CILAS presentata dal Condominio per l’esecuzione di lavori di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico, e di un ricorso per motivi aggiunti, avente ad oggetto il provvedimento con cui il medesimo Comune ha dichiarato inefficace, e quindi archiviato, la SCIA in sanatoria presentata dal Condominio al fine di regolarizzare alcune precedenti opere realizzate in difformità dalla licenza edilizia sul fabbricato su cui intendeva eseguire i lavori di riqualificazione.
2. Il ricorso introduttivo è infondato per le ragioni di seguito illustrate.
2.1. Va premesso che il provvedimento di inammissibilità e improcedibilità della CILAS è motivato dal Comune in relazione sia alla sussistenza sul fabbricato delle predette opere in difformità rispetto a quanto autorizzato con la licenza edilizia n. 1847bis/1976 – per sanare le quali il Condominio ha presentato SCIA in sanatoria – sia ad alcune irregolarità e carenze documentali proprie della CILAS.
2.1.1. Sotto il primo profilo, il provvedimento, dato atto che “ sull’immobile oggetto di intervento, sono state realizzate opere in difformità a quanto autorizzato con la licenza edilizia 1847bis/1976, così come dichiarato dal professionista incaricato con la precedente pratica edilizia 518/2022 «SCIA in sanatoria» ”, evidenzia che “ fin quando non saranno sanate le opere abusive non è consentito procedere ad alcun tipo di intervento sul fabbricato di che trattasi ”.
2.1.2. Sotto il secondo profilo, il provvedimento rileva le seguenti irregolarità e carenze documentali: (i) l’istante non ha prodotto a corredo della CILAS l’elaborato grafico-progettuale con l’individuazione degli interventi da realizzare, la cui presentazione deve invece ritenersi necessaria, ai sensi dell’art. 119, comma 13- quinquies , del d.l. n. 34 del 2020, per tutte le opere che, come quelle in questione, non rientrano nell’attività edilizia libera; (ii) la dichiarazione dell’amministratrice del Condominio secondo cui l’immobile è stato legittimato con la licenza edilizia n. 1847bis/1976 è “ falsa e/o mendace ”, in quanto in contrasto con la dichiarazione resa in sede di presentazione della SCIA in sanatoria; (iii) la dichiarazione del professionista incaricato secondo cui per le opere oggetto di intervento non è necessario acquisire il nulla osta dell’Autorità di Bacino è “ falsa e/o mendace ”, in quanto sono state realizzate opere di tombamento dello spazio aperto al piano terreno che costituiscono un significativo ostacolo per il deflusso delle acque; (iv) la dichiarazione del professionista incaricato secondo cui le opere oggetto di intervento ricadono nella voce A.