TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2024-05-22, n. 202400399
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Testo completo
Pubblicato il 22/05/2024
N. 00399/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00039/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 39 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Raffaele Sechi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Cagliari, via Dante, 23;
Casa Circondariale di -OMISSIS-, Casa di Reclusione di -OMISSIS-, Casa Circondariale di -OMISSIS-, non costituite in giudizio;
per l'accertamento
del diritto di accesso
a tutti gli atti e documenti richiesti con le comunicazioni via p.e.c. dell’8.11.2023, relativi all’attività lavorativa svolta durante il periodo di detenzione in carcere del ricorrente, con particolare ma non esclusivo riferimento ai provvedimenti di ammissione/assegnazione al lavoro, a tutte le buste paga, ai documenti da cui risulti l’orario di svolgimento delle prestazioni lavorative;
e per l’annullamento del diniego di accesso formatosi in data 8.12.2023 ai sensi dell’art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990 e della nota n. 188 dell’8.1.2024 del direttore della Casa di reclusione di -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2024 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, premesso di essere stato detenuto presso la casa circondariale di -OMISSIS- a partire dal 1997 al 2015, presso la casa circondariale di -OMISSIS- negli anni 2015-2019 e presso la casa di reclusione di -OMISSIS- a partire dal 2019, e di avere svolto negli anni attività lavorativa in carcere ex art. 20 dell’Ordinamento penitenziario, espone di avere richiesto all’Amministrazione - tramite il proprio avvocato - copia della documentazione relativa all’attività lavorativa svolta, con tre distinte istanze inviate via p.e.c. l’8.11.2023 al domicilio digitale delle predette case di reclusione (quale risultante dall’Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi).
1.1. Espone, ancora, il ricorrente che:
- le tre richieste sono rimaste prive di riscontro, sicché dopo trenta giorni si è formato il silenzio – rigetto;
- nemmeno il sollecito inviato in data 3.1.2024 ha avuto risposta;
- in data 8.1.2024 ha ricevuto due comunicazioni, inviate dall’indirizzo p.e.c. -OMISSIS-, contenenti le buste paga da giugno 2016 a marzo 2019 (relative al periodo di detenzione a -OMISSIS-), e una nota della Casa di reclusione di -OMISSIS-, nella quale si riferisce che la richiesta di accesso non sarebbe sufficientemente motivata.
2. Con l’odierno ricorso, quindi, il ricorrente chiede l’annullamento del diniego di accesso e l’accertamento del suo diritto di accesso ai documenti richiesti, inerenti