TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2017-09-12, n. 201700292

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2017-09-12, n. 201700292
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
Numero : 201700292
Data del deposito : 12 settembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/09/2017

N. 00292/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00146/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 146 del 2016, proposto da M T, rappresentato e difeso dagli avvocati M M, M Z, G R, con domicilio eletto presso il loro studio in Campobasso, Corso Vittorio Emanuele II, 23;

contro

Comune di Campobasso in persona del Sindaco P.T., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dagli avvocati M I, E D G, domiciliata in Campobasso, Piazza. V. Emanuele, 29;

per l'annullamento

della nota del 24.02.2016, prot. n. 5891, successivamente pervenuta, con la quale il comune ha rigettato la richiesta di approvazione dell'intervento costruttivo proposto dal ricorrente ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n.30/2009 e s.m.i, nonché di tutti gli atti alla stessa presupposti conseguenti e/o connessi ivi inclusa la delibera di c.c. n. 38 del 27.11.2015, la relazione istruttoria ad essa allegata del 23 settembre 2015;
i pareri espressi dalla Commissione Urbanistica in data 21, 22 e 29 settembre 2015


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Campobasso;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2017 il dott. Luca Monteferrante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 28 aprile 2016 e depositato il successivo 10 maggio, il signor M T ha esposto di aver presentato in data 30.4.2013 prot. 10671 una istanza, riproposta ed integrata con istanza del 11 aprile 2014 prot. n. 11604, con la quale ha chiesto, ai sensi dell’art. 14 della legge regionale del Molise n. 30/2009 la localizzazione di un programma costruttivo da realizzarsi su terreni ricadenti all’interno di nuclei abusivi perimetrati e ricadenti all’interno di un piano di recupero approvato ai sensi dell’art. 29 della l. n. 47/1985 e della l.r. n. 17/1985.

Il ricorrente rileva che, nonostante il parere positivo della Commissione Edilizia Comunale, con nota del 24 febbraio 2016, prot. n. 5891, il Comune di Campobasso ha comunicato il rigetto dell’istanza, in quanto non rispetterebbe i criteri generali previsti dal Consiglio comunale e vi sarebbe carenza delle aree << di riserva pubblica, rispetto a quanto stabilito dalle NTA allegate al Piano di recupero “Lucarino” che fissano la percentuale minima di cessione pari al 25% della superficie territoriale dell’intervento costruttivo. Pertanto si propone la improcedibilità della richiesta da comunicare al richiedente stante la palese impossibilità di adeguare la proposta progettuale ai requisiti minimi fissati dalle previgenti norme comunali in termini di superficie minima di intervento >>.

Con il medesimo ricorso il ricorrente ha impugnato anche la deliberazione n. 38/2015 con cui il Consiglio comunale di Campobasso ha stabilito, con riferimento ai progetti urbanistici proposti ai sensi della legge regionale n. 30/2009 per le zone perimetrate, di avvalersi della << previgente Norma Tecnica di Attuazione delle zone di recupero “Lucarino” approvata con determinazione Commissariale in data 12/01/99 e 22/02/99, come modificata dalla Delibera di Consiglio Comunale n° 47 del 30/12/2011, per l’ammissione e la successiva valutazione delle richieste avanzate ai sensi dell’art. 14 quinquies della L. R. n° 30/09… >>.

Il ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, di tali provvedimenti sulla base del seguente motivo.

I) Violazione ed errata applicazione del combinato disposto dell’art. 14 della legge regionale n. 30/2009 e dell’art. 18 della legge regionale n. 7/2015;
violazione ed errata applicazione dell’art. 10bis della legge n. 241/1990;
violazione ed errata applicazione dell’art. 97 Cost. e dei principi ivi sanciti;
eccesso di potere per illogicità manifesta, difetto di istruttoria, difetto dei presupposti di fatto e di diritto, errore di fatto e di diritto;
perplessità;
sviamento;
illegittimità derivata.

La decisione assunta dal Comune di Campobasso con la predetta delibera n. 38/2015, di applicare le NTA delle zone di recupero c.d. Lucarino anche per i progetti presentati ai sensi del piano casa, ha comportato l’applicazione del requisito del lotto minimo di 10.000 metri, ma con ciò non si sarebbe tenuto conto del carattere derogatorio della legge regionale sul piano casa e del fatto che il richiamo alla formulazione previgente si riferisce al solo articolo 14 della legge regionale n. 30/2009 e non comporta anche l’applicazione del lotto minimo di cui alla variante Lucarino, da intendersi, invece, derogato dalla stessa legge sul Piano Casa. Stando così le cose, l’attività edificatoria nelle zone perimetrate dovrebbe sottostare, secondo la ricorrente, ai soli limiti volumetrici e al rispetto delle inderogabili previsioni di cui al

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