TAR Brescia, sez. I, sentenza 2019-04-03, n. 201900307

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza 2019-04-03, n. 201900307
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201900307
Data del deposito : 3 aprile 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/04/2019

N. 00307/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01636/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1636 del 2015, proposto da M T, rappresentato e difeso dall'avvocato T V, domiciliato ex lege presso la Segreteria di questo Tribunale, in Brescia, via Carlo Zima, 3;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede è domiciliato in Brescia, via S. Caterina, 6;

per l'annullamento

del decreto del Questore di Brescia del 3 febbraio 2015 (notificato il 30 aprile 2015), con il quale è stato negato al ricorrente il rinnovo del permesso di soggiorno.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 marzo 2019 la dott.ssa E G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Espone il ricorrente, cittadino tunisino, che la Questura di Brescia gli ha illegittimamente negato il rinnovo del permesso di soggiorno per insufficienza del reddito pregresso ed attuale, senza adeguatamente considerare i suoi legami familiari e in particolare la convivenza con una cittadina italiana e la prossima nascita di un figlio.

Con ordinanza n. 2038 del 5 novembre 2015 questa sezione ha respinto l’istanza incidentale di sospensione interinale del provvedimento gravato, per la seguente motivazione: “ Nel ricorso non viene rappresentata alcuna attività lavorativa recente, nonostante il lungo intervallo di tempo trascorso dalla domanda di rinnovo del titolo di soggiorno (30 giugno 2014) e dalla comunicazione del preavviso di diniego (30 agosto 2014). Si può quindi ritenere superato il periodo di tolleranza di un anno normalmente concesso dopo la perdita del lavoro regolare (v. art. 22 comma 11 del Dlgs. 25 luglio 1998 n. 286) .”

Successivamente al provvedimento cautelare il ricorrente non ha prodotto alcuna memoria né ha depositato documenti.

L’amministrazione resistente, in data 22 febbraio 2019, ha evidenziato che, a seguito di istanza presentata il 13 ottobre 2015, la Questura di Trento – commissariato di Riva del Garda ha rilasciato all’esponente un permesso di soggiorno per motivi familiari, in quanto padre di cittadino italiano;
detto titolo è stato rinnovato fino al 12 ottobre 2019.

Deve dichiararsi conseguentemente cessata la materia del contendere.

In ragione del giudizio prognostico di infondatezza delle doglianze articolate con il presente ricorso, già evidenziato nella richiamata ordinanza cautelare e da confermare attesa la totale assenza di nuovi elementi di valutazione del provvedimento gravato, le spese sono poste a carico del ricorrente in applicazione del principio della c.d. “soccombenza virtuale”, giusta la liquidazione di cui in dispositivo.

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