TAR Bari, sez. III, sentenza 2015-02-26, n. 201500368

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2015-02-26, n. 201500368
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201500368
Data del deposito : 26 febbraio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00362/2013 REG.RIC.

N. 00368/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00362/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 362 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
R M Q, V Q, A Q, A Q, A M Q, G Q, M C, rappresentati e difesi dall'avv. C V, con domicilio eletto presso C V, in Bari, Via Dante, n. 11;

contro

Comune di Bari, rappresentato e difeso dagli avvocati A V, A F, con domicilio eletto presso A F, in Bari, Via Calefati, n. 133;
Regione Puglia;

per l'annullamento

-della nota della Ripartizione urbanistica del Comune di Bari prot. n. 292317 del 18 dicembre 2012 di preavviso di rigetto dell’istanza di permesso di demolizione e ricostruzione di un fabbricato per civile abitazione e negozi situato in via Principe Amedeo n. c. 289/291/293, Via Alessandro Manzoni in Bari;

- del parere espresso dal tecnico istruttore del Comune in data 20.11.2012;

- del parere espresso dal Coordinamento tecnico interno del Comune in data 21.11.2012;

- della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’area centrale della città di Bari assunta dalla Commissione regionale istituita ai sensi dell’art. 37 d.lg. n. 42/04 di cui ai verbali 21.6.2011, 25.10.2011, 12.12.2011, 18.1.2012 1,2,2012, 1.3.2012 3.4.2012;

- della determinazione della Regione Puglia n. 425/2012;

- nonché ogni altro atto presupposto, collegato o connesso

e dei seguenti atti impugnati con ricorso per motivi aggiunti:

- delibera della Giunta del Comune di Bari n. 862 del 17.12.2013;

- delibera della Giunta del Comune di Bari n. 754 del 21.12.2012;

- nota della Ripartizione urbanistica del Comune di Bari prot. n. 247050 del 5.11.2013 di preavviso di rigetto dell’istanza di permesso di demolizione e ricostruzione di un fabbricato per civile abitazione e negozi in via Principe Amedeo n. 289/291/293, Via Alessandro Manzoni in Bari;

- parere del Tecnico istruttore e del Coordinatore tecnico interno del 9.10.2013;

- nonché ogni altro atto presupposto collegato o connesso;

- per l’accertamento del silenzio rifiuto formatosi in data 25.3.2014 sull’istanza dei ricorrenti relativa all’intervento di demolizione e ricostruzione di un fabbricato per civile abitazione e negozi in via Principe Amedeo n. 289/291/293, Via Alessandro Manzoni in Bari;

- per il risarcimento dei danni derivanti dall’illegittimo ritardo e rifiuto del rilascio del permesso di costruire;

e dei seguenti atti impugnati con il secondo ricorso per motivi aggiunti:

- nota della Ripartizione urbanistica del Comune di Bari prot. n. 101945 del 23.4.2014 avente ad oggetto la determinazione della sospensione di ogni determinazione inerente al procedimento edilizio, ai sensi dell’art. 12 comma 3 d.P.R. n. 380/01;

- delibera Consiglio comunale n. 4 del 18.3.2014 avente ad oggetto la presa d’atto della variante del PUTT/P di adeguamento al PRG e soggetta ad approvazione definitiva della Regione che prevede, per i beni urbani segnalati per la inopportunità della sostituzione, nonché per edifici non sostituibili per l’alta qualità del fronte, la possibilità di effettuare interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 3 comma 1 d) d.P.R. n.380/01 con la sola esclusione della demolizione e della ricostruzione dell’involucro esterno (art. 82.2 delle n.t.a. della variante di PRG);

e dei seguenti atti impugnati con il terzo ricorso per motivi aggiunti:

- delibera del Consiglio comunale n. 4 del 18.3.2014 già impugnata con il secondo ricorso per motivi aggiunti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2015 la dott.ssa M C;

Uditi per le parti i difensori C V e A F;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con ricorso notificato il 26.2.2013 i ricorrenti, proprietari di un edificio situato nel centro storico della città di Bari, identificato in catasto al fol. 94 particella 558 sub 1-6, impugnavano il preavviso di rigetto del 18.12.2012 dell’istanza di rilascio di permesso per costruire, finalizzata alla demolizione e ricostruzione del fabbricato, perché, secondo il Comune, l’intervento sarebbe in contrasto con la proposta regionale, formalizzata con determinazione dirigenziale n. 425/2012, di dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’area ove il fabbricato è situato.

Si dolevano della violazione degli articoli 138, 139 e 140 del d.lg. n. 42/04 - violazione dell’art. 136 lett. c) e dell’art. 139 d.lg. 42/04, perché il procedimento sarebbe stato intrapreso già con la proposta di apposizione del vincolo, che dovrebbe esserne al contrario l’epilogo, senza previa comunicazione di avvio ai titolari degli immobili, tant’è che se essi ricorrenti ne avessero avuto notizia avrebbero potuto dimostrare che l’immobile oggetto della richiesta di permesso per costruire, non rientra in alcuna delle categorie per le quali è possibile apporre il vincolo di interesse pubblico, soprattutto perché fu realizzato in epoca successiva al 1942.



1.1. Con il primo ricorso per motivi aggiunti sono insorti contro

- il silenzio diniego sopravvenuto, dopo due preavvisi di rigetto, il primo del 15.5.2013 con cui si rilevavano errori progettuali e si sollecitava la richiesta di autorizzazione paesaggistica, il secondo del 5.11.2013, che, dichiarato l’intervento urbanisticamente ammissibile, ne ha però rilevato il contrasto con la determinazione dirigenziale regionale n. 425/2012 di proposta di apposizione del vincolo di notevole interesse pubblico dell’area che comprende il fabbricato, benché alla data del 29.1.2013 fossero ormai scaduti i termini per la conclusione del relativo procedimento;

- le delibere di G.C. 862/13 e 753/12 che - sul presupposto dell’esistenza della determina regionale n. 425/2012, benché decaduta per decorso del termine a provvedere – hanno inserito l’edificio dei ricorrenti, sebbene ricadente in zona B9, fra quelli risalenti a data anteriore al 30 ottobre 1954, per i quali è riconosciuto al Comune il potere di negare la sostituzione edilizia ai sensi dell’art. 47 NTA del PRG che però limita tale possibilità alle sole zone B1 e B2;
inoltre lamentano la mancata comunicazione di avvio del procedimento e il fatto che la delibera 862/13, dichiaratamente prodromica all’adozione di piani attuativi, avrebbe dovuto essere oggetto di variante al PRG secondo le relative procedure, in quanto in contrasto con l’art. 47 NTA, e infine sottoposta al parere delle circoscrizioni competenti previsto dall’art. 10 del regolamento comunale sul decentramento.

I ricorrenti chiedono inoltre il risarcimento dei danni nella misura, per ogni anno di ritardo, del 5% del valore del contratto di permuta degli immobili da ricostruire, pari a € 1.300.000,00 salvo il maggior danno in caso di recesso dell’impresa incaricata di procedere all’intervento edilizio.

Il Comune resiste con controricorso del 24.4.2014 e produce il provvedimento del 23.4.2014 di sospensione del procedimento di rilascio del permesso per costruire richiamando la delibera di C.C. n. 4 del 18.4.2014, che ha approvato la variante di adeguamento del PRG al PUTT e introdotto l’art. 82 delle NTA:

Nello stesso provvedimento del 23.4.2014 il Comune sollecita i ricorrenti a modificare il progetto prevedendo la conservazione della facciata dell’edificio.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi