TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2018-06-13, n. 201800360
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Pubblicato il 13/06/2018
N. 00360/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00232/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 232 del 2016, proposto da Società Cooperativa Sociale "V Belet”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M R, con domicilio eletto presso il suo studio in Campobasso, via Crispi, n. 4;
contro
Regione Molise in persona del Presidente pro tempore, Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario, Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Campobasso, via Garibaldi 124;
Azienda Sanitaria Regionale del Molise, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, via Carlo Bilotti n. 35;
per l'annullamento previa sospensione cautelare
- della determinazione dirigenziale n. 2040 del 27.05.2016, a firma del Direttore del Servizio programmazione rete dei soggetti deboli della Regione Molise, avente ad oggetto “tariffe per le attività riabilitative e territoriali delle strutture residenziali psichiatriche di cui al punto 19 del regolamento regionale 26.01.2004, n. 1, applicativo della L.R. 30/2002 tutela della salute mentale – rigetto richiesta di adeguamento della società cooperativa sociale “V. Bachelet” di Sepino”, comunicata in data 31 maggio 2016;
- nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso ai suddetti provvedimenti, ivi inclusi, ove occorra e nei limiti dell'interesse delle ricorrenti:
- l'Accordo del 17.10.2013 tra Governo, Regioni, province autonome di Trento e Bolzano, province, comuni e comunità montane (rep. Atti n. 116/CU);
- la deliberazione della Giunta regionale del Molise n. 109/2014, di recepimento dell'accordo del 17.10.2013;
- il decreto del commissario ad acta 17.11.2015 n. 68;
- programma operativo 2007/2009, punto 6.2, stipulato il 27.03.2007 dalla Regione Molise con il Ministero della Salute e delle Finanze (c.d. “Piano di rientro”);
- Intesa Stato Regioni del 23.03.2005;
con i motivi aggiunti depositati il 31.07.2017: del DCA n. 30/2017 compresi i verbali istruttori in esso citati, inclusa la nota prot. n. 49330 del 2.05.2017 di contenuto non conosciuto;nonché di ogni ulteriore atto, ancorché non conosciuto, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso adottato in violazione della predetta ordinanza, ivi inclusi: la nota a firma del Direttore Generale per la Salute della Regione Molise prot. 75216 del 29.06.2017;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Molise, del Consiglio dei Ministri, del Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario e della ASReM;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 giugno 2018 il dott. L M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente riferisce di essere una cooperativa sociale che gestisce a Sepino una delle strutture residenziali denominate comunità di riabilitazione psicosociale (CRP), ossia una struttura extra-ospedaliera che opera in regime di accreditamento istituzionale, ricompresa nell'assetto organizzativo dell'ASReM – Dipartimento di salute mentale.
Tali strutture sono disciplinate dalla L.R. n. 30 del 6.11.2002 e dal regolamento attuativo n. 1/2004 che ha determinato il numero di posti letto e il quadro tariffario. L’attuale assetto normativo in relazione al profilo tariffario ha previsto sia l’obbligatorio adeguamento annuale delle competenze dovute alle CRP all’indice Istat, sia un ulteriore aumento compreso tra il 5 e il 15% agganciato alla presenza di personale specializzato rispetto a quello fisso di base stabilito dalla legge e dai provvedimenti di accreditamento.
Tuttavia, a tale assetto normativo non ha fatto seguito alcuna decisione operativa-attuativa e, pertanto, ne è conseguito un grave danno economico per le strutture, costrette ad operare con tariffe molto più basse rispetto a quelle medie nazionali, quindi non remunerative e insufficienti alla copertura degli stessi costi.
Con DCA n. 68 del 17.11.2015 il Presidente della Regione-Commissario ad acta, in aderenza agli indirizzi nazionali e ai bisogni specifici di cura, ha riorganizzato e programmato una riqualificazione differenziata per livelli di intensità riabilitativa ed assistenziale delle strutture psichiatriche attualmente operanti nel Molise.
Con diffida del 23.02.2016, la ricorrente ha intimato alla Regione Molise di provvedere alla rivalutazione delle rette giornaliere previste nell’art. 19 del regolamento n. 1/2004 sulla base delle variazioni dell’indice FOI rilevato dall’Istat, considerando che l’ultimo adeguamento risale al 2006. Ciononostante la Regione ha rigettato l’istanza in ragione del fatto che si è nelle more della riclassificazione delle strutture residenziali riabilitative per malati psichiatrici prevista dal DCA n. 68/2015 e che il summenzionato regolamento è antecedente all’approvazione del Piano di Rientro dal disavanzo Sanitario stipulato il 27.03.2007.
Con ricorso notificato il 30.07.2016 e depositato il 16.08.2016 la ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 2040 del 27.5.2016, a firma del Direttore del Servizio programmazione rete dei soggetti deboli della Regione Molise, avente ad oggetto “tariffe per le attività riabilitative e territoriali delle strutture residenziali psichiatriche di cui al punto 19 del regolamento regionale 26 gennaio 2004, n. 1, applicativo della L.R. 30/2002 tutela della salute mentale rigetto richiesta di adeguamento della società cooperativa sociale “V.Bachelet” di Sepino” nonché ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso ai suddetti provvedimenti, ivi inclusi, ove occorra e nei limiti dell’interesse delle ricorrenti: l’Accordo del 17.10.2013 tra Governo, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, province, comuni e comunità montane;la deliberazione della Giunta regionale del Molise n. 109/2014, di recepimento dell’accordo del 17.10.2013;il Decreto del commissario ad acta 17.11.2015, n.68;il Programma Operativo 2007/2009, punto 6.2., stipulato il 27.03.2007 dalla Regione Molise con il Ministeri della Salute e delle Finanze (c.d. Piano di rientro);e l’Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005.
Ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi di censura:
1. violazione ed errata applicazione degli artt. 1, 10, 10 bis e ss. della 1egge n. 241/90, degli artt. 3 e 97 Cost. – violazione dei diritti partecipativi, del principio del giusto procedimento, difetto assoluto di istruttoria, in quanto, l’Amministrazione ha omesso di comunicare il preavviso di diniego, fase necessaria poiché l’istanza della ricorrente era finalizzata all’adozione di un provvedimento connotato da margini valutativi discrezionali;così facendo non ha consentito l’apporto partecipativo dell’istante che le avrebbe permesso di svolgere un’istruttoria compiuta e, pertanto, ha violato i principi del giusto procedimento e frustrato le garanzie partecipative e sostanziali della ricorrente in violazione dei doveri di imparzialità e buon andamento dell’Amministrazione;
2. violazione dell’art. 1, comma 2, della L. 241/90, violazione del divieto di aggravamento del procedimento, eccesso di potere per sviamento, in quanto la Regione, pressoché contestualmente alla trasmissione delle diffide, ha notiziato la struttura istante dell’avvio di una verifica della permanenza dei requisiti organizzativi necessari per l’accreditamento istituzionale, verifica che era stata effettuata poche settimane prima;
3. violazione ed errata applicazione dell’art. 19.1 del regolamento regionale n1/2004, dato che l’Amministrazione avrebbe dovuto procedere all’adeguamento delle rette giornaliere in base all’indice ISTAT;
4. violazione dell’art. 3 L. n. 241/90, manifesta illogicità e contraddittorietà, poiché l’Amministrazione ha erroneamente motivato il rigetto richiamando sia il presunto divieto di maggiori oneri a carico del SSR, sia il punto 6.2 del programma operativo 2007/2009, il quale innanzitutto fa riferimento alle prestazioni di riabilitazione domiciliare e non psichiatrica, per poi riferirsi alle tariffe per le prestazioni ex art. 26 della L. n. 833/78, ossia prestazioni di riabilitazione erogate dalle unità sanitarie locali e non dalle CRP e, infine, non contiene nessuna disposizione diretta a vietare e/o escludere l’adeguamento tariffario delle CRP;
5. violazione del principio del legittimo affidamento incolpevole della ricorrente sui richiesti adeguamenti;
6. eccesso di potere per travisamento dei fatti e sviamento, considerando che la ricorrente non ha chiesto un aumento della retta giornaliera, ma la sua indicizzazione come previsto dalla legge e dal regolamento regionale;
7. contraddittorietà manifesta con precedenti manifestazioni di volontà, in quanto il Commissario ad acta di recente ha provveduto all’aggiornamento tariffario per i presidi di riabilitazione extra-ospedaliera con DCA n. 31 del 19.05.2016 e per le residenze sanitarie assistite per disabili con DCA n. 30 del 19.05.2016;
8. incompetenza, violazione ed errata applicazione dell’art. 8 sexies comma 5 del D. lgs. n. 502/1992, poiché il provvedimento di diniego è stato adottato dal Dirigente del servizio regionale programmazione della rete dei soggetti deboli e non dal Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro, considerando inoltre che il predetto articolo ha disciplinato la potestà tariffaria ponendola in capo alla Regione;