TAR Roma, sez. 2T, ordinanza cautelare 2019-11-20, n. 201907538
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Testo completo
Pubblicato il 20/11/2019
N. 07538/2019 REG.PROV.CAU.
N. 12131/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 12131 del 2019, proposto da
SELLARI GIOVANNI DI SELLARI MAURO &C. S.N.C., IMPETEC S.N.C. DI BIANCHI ARTEMIO ED EREDI FRIGERI, SEACERT S.R.L. e TECNOFREDDO S.R.L., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., elettivamente domiciliate in Roma, piazza Gentile da Fabriano n. 3 presso lo studio dell’avv. F V che, unitamente all’avv. V N, le rappresenta e difende nel presente giudizio
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende nel presente giudizio
nei confronti
- ENEL X ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Pinciana n. 25 presso lo studio degli avv.ti Francesco Sciaudone, Flavio Iacovone ed Andrea Neri che la rappresentano e difendono nel presente giudizio;
- ENEL S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t. – non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 660057 del 31 luglio 2019, pubblicato in pari data sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, recante "Modalità attuative delle disposizioni di cui all’articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante all’acquirente delle unità immobiliari, di cui all’articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (c.d. sismabonus acquisti). Cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917";
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle entrate;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2019 il dott. M F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che con dichiarazione resa all’odierna camera di consiglio le parti ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare all’istanza cautelare;
Ritenuto, pertanto, di dovere dare atto della rinuncia alla domanda cautelare;
Ritenuto, poi, di dovere disporre la compensazione delle spese della fase cautelare anche in considerazione dell’assenso, a tal fine, espresso dalle parti nel corso della camera di consiglio;