TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-03-17, n. 202304689
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Testo completo
Pubblicato il 17/03/2023
N. 04689/2023 REG.PROV.COLL.
N. 15630/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15630 del 2015, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Valentina Di Benedetto, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Emilio Faà di Bruno, 4;
contro
Ministero della Giustizia (D.A.P.), in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’accertamento
dell’illegittimità del demansionamento e dei comportamenti riconducibili al mobbing posti in essere dal Ministero della Giustizia nei confronti del ricorrente, con conseguente condanna della medesima Amministrazione al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia (D.A.P.);
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 10 febbraio 2023 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 2 dicembre 2015, il sig. -OMISSIS-, dipendente del Ministero della Giustizia, promosso a generale di brigata in data 12 dicembre 2010 (ruolo ad esaurimento, di cui all’articolo 25, comma 6, della legge numero 395 del 1990), censura l’operato dell’Amministrazione di appartenenza, che da anni lo avrebbe reso destinatario di un evidente ed ingiustificato demansionamento nonché di numerosi atteggiamenti e comportamenti molesti riconducibili al mobbing.
Precisa il ricorrente che fino al 2010 ha visto crescere la propria carriera in maniera brillante, mentre dalla fine di tale anno sarebbe stato messo in condizione di non espletare alcuna funzione, ovvero sostanzialmente estromesso dalla possibilità di svolgere incarichi di dirigenza, nonostante avesse presentato diverse istanze al fine di vedersi assegnato un incarico consono alle proprie competenze, mai riscontrate, né valutate, né decise.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio contestando il mancato conferimento di incarichi attinenti al grado ed alle competenze del ricorrente.
Con ordinanza interlocutoria n. 12261 del 27 settembre 2022, il Collegio ha chiesto all’Amministrazione intimata di fornire gli eventuali atti di conferimento degli incarichi dirigenziali, fatti medio tempore oggetto di istanza da parte dell’odierno ricorrente, puntualmente depositati agli atti di causa in data 8 novembre 2022.
All’udienza di smaltimento del giorno 10 febbraio 2023 la causa è passata in decisione.
Il ricorso è infondato e va respinto.
È utile premettere, ai rilievi sul merito, generali considerazioni in materia di obblighi incombenti sul datore di lavoro, a fronte del rapporto sinallagmatico posto in essere con il lavoratore.
Come noto, tali obblighi costituiscono espressione