TAR Napoli, sez. VII, ordinanza cautelare 2013-11-21, n. 201301801

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VII, ordinanza cautelare 2013-11-21, n. 201301801
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201301801
Data del deposito : 21 novembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05660/2012 REG.RIC.

N. 01801/2013 REG.PROV.CAU.

N. 05660/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5660 del 2012, proposto da E O, rappresentata e difesa dall'avvocato M R M, con domicilio eletto presso gli avvocati A E e D C in Napoli, via D. Cimarosa186;


contro

il Comune di Gragnano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati M D M e V C, con domicilio eletto presso la dott.ssa Inserra in Napoli, p.zza Bovio, 33;

per l'annullamento

dell’ordinanza n. 50 – Settore edilizia privata – Ufficio controllo del territorio, notificata il 4.10.2012, con la quale è stata ingiunta la demolizione di tutte le opere realizzate in Gragnano, alla via Casa dei Miri n. 35, nonché il ripristino dello stato dei luoghi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gragnano;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2013 la dott.ssa M P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto che, ad una prima sommaria delibazione propria della fase cautelare, non appare sussistere il requisito del fumus , atteso che le censure aventi ad oggetto la violazione delle norme procedimentali sono destituite di fondamento alla luce della costante giurisprudenza, condivisa dal Collegio, secondo la quale la natura di atto vincolato dell’ordinanza di demolizione non richiede né un particolare onere motivazionale, eccezion fatta per la descrizione delle opere, né la previa comunicazione dell’avvio del procedimento;

Rilevato, inoltre, che è pacifico che le opere abusivamente realizzate ricadono in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e archeologico;

Ritenuto, pertanto, che non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare;

Visto l’art. 57 c.p.a. le spese di lite seguono la soccombenza;

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